TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-06-26, n. 201401847

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-06-26, n. 201401847
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201401847
Data del deposito : 26 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01923/1995 REG.RIC.

N. 01847/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01923/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1923 del 1995, proposto da:
B I, rappresentato e difeso dall'avv. G G, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. Vagliasindi, n. 9;

contro

Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione e Presidenza della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

per la declaratoria

del diritto soggettivo del ricorrente al trattamento economico equivalente a quello del personale regionale che svolge funzione di VIII^ livello, secondo i parametri retributivi previsti dalla L.R. del 20 novembre 1985, n. 41, come modificata dall’art. 3 della L.R. del 5 giugno 1988 n. 11.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione e della Presidenza della Regione Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2014 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, docente laureato di ruolo presso l’Istituto Tecnico Femminile di Catania, agisce affinché venga dichiarato il proprio diritto soggettivo al trattamento economico corrispondente alla VIII^ qualifica funzionale, di cui alla L.R. n. 11/1988 di “ Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985 – 1987 ” e, per l’effetto, l’Assessorato resistente condannato a provvedere ai conseguenti adempimenti economici e giuridici in suo favore, assumendo, sostanzialmente, quanto segue:

- che l’art. 19, comma 1, della L.R. n. 7/1974, secondo cui “ il trattamento economico del personale direttivo insegnante e non insegnante è quello previsto per il corrispondente personale statale ”, sarebbe stato tacitamente abrogato e superato dalle leggi regionali, succedutesi nel tempo, di recepimento dei contratti collettivi regionali e da ultimo dalla citata L.R. n. 11/1988 di recepimento dell’ultimo rinnovo contrattuale per la Regione Siciliana, che all’art. 1 prevede che le disposizioni di tale legge, concernenti incrementi retributivi al personale in servizio per il triennio 1985 - 1987, si applicano a tutto il personale dipendente dall'Amministrazione regionale;

- che tale disposizione sarebbe, comunque, stata soppressa anche in virtù dell’art. 74 del d.lgs. 29/1993 di abrogazione di ogni disposizione contraria, in quanto di per sé inconciliabile con il fondamentale principio di riforma economico - sociale, secondo cui il trattamento economico è ormai determinato in sede di contrattazione collettiva e non più per legge (art. 3 punto 1, l. n. 93/1983), nonché, in ogni caso, illegittima perché contraria ai principi costituzionali di uguaglianza e libertà sindacale.

Le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio con memoria di mera forma.

All’udienza pubblica del 10 giugno 2014 il giudizio è stato trattato e trattenuto per la decisione.

Il ricorso è infondato e non può, pertanto, essere accolto.

Relativamente all’asserita abrogazione tacita, rileva il Collegio come l’art. 1 della L.R. n. 11/88, nel prevedere che le disposizioni di tale legge concernenti incrementi retributivi al personale in servizio per il triennio 1985 - 1987 si applicano a tutto il personale dipendente dall'Amministrazione regionale, stabilisce, però, che ciò avvenga “ in quanto non diversamente previsto ”, facendo, quindi, salve le disposizioni che per alcune categorie di personale prevedano trattamenti diversi, tra cui deve ritenersi compreso il citato art. 19, comma 1, della L.R. n. 7/74.

Per quel che concerne, invece, il contrasto con il principio che il trattamento economico è ormai determinato in sede di contrattazione collettiva e non più per legge, osserva il Collegio come il citato art. 19, comma 1, non determini affatto quale debba essere tale trattamento economico, bensì, più semplicemente, prevede che “il trattamento economico del personale direttivo insegnante e non insegnante è quello previsto per il corrispondente personale statale ”, e quindi quello determinato dai relativi contratti collettivi.

Non sussistono, poi, nemmeno i presupposti per affermare la lamentata illegittimità costituzionale del medesimo art. 19, comma 1, atteso che le funzioni espletate dai docenti de quibus sono retribuite secondo quanto previsto a livello nazionale per i docenti statali espletanti analoghe funzioni e l’esigenza di una parità di trattamento nel rapporto di lavoro, quale discende dall'art. 36 Cost., va intesa nel senso della tendenziale corrispondenza del tipo di trattamento economico al tipo di funzioni esercitate (in tal senso, Cassazione Civile, sez. lav., 20 agosto 1992, n. 9706).

La risalenza del contenzioso e la peculiarità delle questioni trattate costituiscono, comunque, giusti motivi per la compensazione integrale fra le parti delle spese di giudizio.

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