TAR Milano, sez. I, sentenza 2020-01-07, n. 202000026
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Pubblicato il 07/01/2020
N. 00026/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00479/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 479 del 2019, proposto da
Agrilat Societa' Agricola S.S. e La Fulvia Immobiliare S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati P B e F D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F D C in Milano, via Brighenti 8;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con cui è domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
-a) delle cartelle di pagamento Agea aventi ad oggetto il “ Prelievo latte sulle consegne ” per i periodi indicati in ciascuna di esse, inviate da AGEA alle aziende agricole ricorrenti, mediante pec;e in particolare delle seguenti cartelle di pagamento:
- a1) n. 30020180000012606/000 dell'importo di euro 3.798.976,84, inviata alla “Agrilat Società Agricola s.s.” ;
- a2) n. 30020180000012597/000 dell'importo di euro 41.857,55, inviata alla “La Fulvia Immobiliare s.p.a.”;
-b) del presupposto ruolo ordinario n. 2018/000003 reso esecutivo in data 12.10.2018, nella parte concernente l'iscrizione del debito delle ricorrenti;
-c) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti e, in particolare, dei singoli contratti di rateizzazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso collettivo e cumulativo in esame le aziende agricole in epigrafe individuate, produttrici di latte fresco bovino e operanti nel settore della zootecnia e della commercializzazione dei prodotti lattiero caseari, impugnavano cartelle di pagamento emanate da Agea, nonché il presupposto ruolo reso esecutivo in data 12.10.2018, “ nella parte concernente l’iscrizione del debito delle ricorrenti ”.
1.1. A motivi di gravame le ricorrenti sostanzialmente deducevano:
- carenza di istruttoria in ragione della violazione della legge penale con riferimento agli artt. 479 e 323 c.p. – violazione art. 13 CEDU e art. 1 prot. 1 CEDU, stante la indeterminatezza ed erroneità insanabile dei dati produttivi utilizzati da Agea, attesa la esistenza di indagini penali relative alle modalità di calcolo della produzione di latte risultanti nelle banche dati ufficiali, nel SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) e in Agea, con l’omesso controllo ed accertamento della veridicità delle dichiarazioni all’uopo presentate dai primi acquirenti e dai produttori;di qui la totale assenza di istruttoria da parte di Agea di fronte alla conclamata falsità e erroneità dei dati posti a supporto dei provvedimenti impugnati;
- illegittimità ed inesigibilità dei prelievi per campagne fino al 2004, per la previsione –nel sistema domestico di contingentamento- di criteri di compensazione volti a favorire determinate categorie di produttori ai fini della restituzione delle somme in ragione delle quote inutilizzate, e ciò in contrasto con il diritto dell’Unione (CGUE c-348/18) che prevede restituzione e compensazione con criterio paritario e proporzionale;
- illegittimità della procedura di riscossione coattiva per violazione degli artt. 8-ter, quater e quinquies l. 33/09, atteso che le ricorrenti avrebbero aderito alla rateizzazione (fatto impeditivo della riscossione coattiva) ed in mancanza, indi, della comunicazione di un atto accertante la mancata adesione ovvero la decadenza dal beneficio della rateizzazione;
- omessa contabilizzazione della compensazione “atecnica” operata tra il debito per prelievo e il credito del produttore per aiuti e contributi da percepire in base alle norme nazionali e a quelle europee, nonchè assenza di verifica circa la effettiva trattenuta da parte dei primi acquirenti delle somme dovute dai produttori, e la mancanza di indicazione di eventuali azioni intraprese contro i primi acquirenti;
- difetto di motivazione e mancata indicazione nelle cartelle del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione delle cartelle stesse.
1.4. All’esito della pubblica udienza del 20 novembre 2019 la causa veniva, al fine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
2. Il ricorso collettivo e cumulativo sopra compendiato è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
Il ricorso è, anzitutto, inammissibile in ragion della insussistenza delle eccezionali condizioni legittimanti la proposizione di una actio collettiva e cumulativa, siccome già di recente statuito da questo TAR in fattispecie analoga (TAR Lombardia, I, 10 dicembre 2019, n. 2632), ed eccepito dalla resistente Agenzia nel suo scritto difensivo.
2.1. E, invero, con i gravami in esame due soggetti produttori di latte (soggetti passivi della potestas azionata da Agea) impugnavano una serie di atti (cartelle di pagamento;presupposto ruolo reso esecutivo in data 12.10.2018) pel tramite dei quali Agea ha provveduto ad azionare le ( autonome e distinte ) pretese creditorie vantate in relazione a fattispecie e circostanze partitamente e specificamente riferibili ai singoli produttori (specifiche annualità;specifiche “quote” di prelievo;specifici interessi maturati sulla sorta capitale delle debitorie).
2.2. Orbene, a fronte di una tale “alterità” che connota gli specifici rapporti relativi di debito intercorrenti tra il singolo produttore ed Agea –in punto di tempus , an , quantum , quomodo di calcolo degli interessi- la proposizione di un unico gravame, pel tramite del quale si veicolano doglianze indistintamente riferibili ai singoli soggetti passivi di tali distinti rapporti di debito, non sfugge ad una declaratoria di inammissibilità.
2.3. E’ giustappunto la alterità dei rapporti e delle relative pretese creditorie – melior , dei loro specifici elementi costitutivi- ad avere giustificato, già in sede amministrativa, la emanazione di distinti atti (dapprima di intimazione al pagamento, di poi di riscossione coattiva) pel tramite dei quali quelle pretese si sono azionate nei confronti dei loro rispettivi soggetti passivi.
Di qui la inammissibilità di un unico gravame che, veicolando analoghe doglianze indistintamente riferibili a due diversi soggetti passivi delle plurime pretese creditorie azionate da Agea:
- tiene in non cale la ontologica alterità sostanziale dei rapporti relativi di debito de quibus e, specularmente, la loro diversità anche “ procedimentale ”, siccome azionati a mezzo di plurimi e distinti atti da parte di Agea;
- è esperito da soggetti titolari di disomogenee posizioni giuridiche;
- più a monte, non consente di distinguere la effettiva riferibilità delle doglianze alla specifica sfera giuridica di ciascuno soggetto ricorrente;
- specularmente, non permette di individuare l’effettivo nesso di pertinenza tra le censure, siccome collettivamente ed indistintamente proposte da due soggetti, e i plurimi atti lesivi di cui si chiede –da parte di tutti, e per tutti i motivi esposti in ricorso- la caducazione.
2.4. Orbene, non può non rammentarsi all’uopo l’inveterato e risalente orientamento giurisprudenziale in forza del quale ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo occorre che vi sia identità di posizioni sostanziali e processuali e, cioè, che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati (siano essi partitamente redatti e partitamente notificati, come nel caso di specie, ovvero rivengano da un provvedimento a contenuto plurimo) abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per lo stesso motivo (tra le tante, CdS, IV, 11 febbraio 1999, n. 146).
E, invero, “ il ricorso collettivo (proposto congiuntamente da una pluralità di soggetti) è ammissibile quando non sussista un conflitto di interessi tra i ricorrenti, nel senso che l’interesse sostanziale fatto valere non presenta punti di contrasto o conflitto (…) inoltre, quando riguardi una pluralità di atti (ricorso insieme cumulativo) occorre anche che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali, cioè che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e siano censurati per gli stessi motivi ” (in termini, l’insegnamento di CdS, VI, 24 febbraio 1994, n. 214).