TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-07-07, n. 201601830
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Testo completo
N. 01830/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02519/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2519 del 2015, proposto da:
P G, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso Leonora Mariano in Catania, Perugia N. 10;
contro
Comune di Modica, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Miriam Dell'Ali, con domicilio eletto presso Ignazio Scuderi in Catania, Via V. Giuffrida, n.37;
per l'annullamento
- 1) della determinazione del Responsabile P.O. del XII Settore del Comune di Modica, atto n. 2176 del 27 agosto 2015, avente ad oggetto servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed accessori - liquidazione somme in acconto relative all'espletamento del servizio svolto nel mese di giugno 2015 CIG 11269948DC, nella parte in cui, dopo aver “considerato che è stato avviato un procedimento di recupero delle spettanze comunicato alla ditta P G con nota prot. 33021 del 20/7/15 non ancora concluso”, dichiara di “ritenere opportuno intanto procedere alla liquidazione in acconto sulla fattura FE/20 la somma di euro 220.000,00” procedendo poi alla liquidazione in favore della ricorrente della somma di euro 200.000,00;
- 2) della determinazione del Responsabile P.O. del XII Settore del Comune di Modica, atto n. 2604 del 15 ottobre 2015 di liquidazione somme in acconto relative all’espletamento del servizio svolto nel mese di luglio 2015 CIG 11269948DC, nella parte in cui, dopo aver “considerato che è stato avviato un procedimento di recupero delle spettanze comunicato alla ditta P G con nota prot. N.33021 del 20.07.2015 non ancora concluso”, dichiara di “ritenere opportuno intanto procedere alla liquidazione in acconto sulla fattura FE/33 la somma di euro 220.000,00” procedendo poi alla liquidazione in favore della ricorrente della somma di euro 200.000;
- 3) della determinazione del Responsabile P.O. del XII Settore del Comune di Modica, atto n. 2680 del 22 ottobre 2015di liquidazione somme in acconto relative all’espletamento del servizio svolto nel mese di luglio 2015 CIG 11269948DC, nella parte in cui, dopo aver “considerato che è stato avviato un procedimento di recupero delle spettanze comunicato alla ditta P G con nota prot. n.33021 del 20.07.2015 non ancora concluso”, dichiara di “ritenere opportuno intanto procedere alla liquidazione in acconto sulla fattura FE/38 la somma di euro 220.000,00”, nonché visti i decreti ingiuntivi emessi dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, visto l’art. 1676 c.c. e “vista la comunicazione effettuata via p.e.c. alla impresa Puccia con la quale si rende nota la volontà dell’ente di procedere al pagamento diretto dei lavoratori”, procede alla liquidazione in favore della ricorrente sella somma di euro 163.840,57;
- della nota prot. n. 50170 del 29 ottobre 2015 a firma del Responsabile P.O. del II Settore del Comune di Modica nella parte in cui si comunica di aver emesso in data 23/10/15 i mandati a favore dei dipendenti dell’impresa Puccia relativi al pagamento delle spettanze del mese di agosto, per il servizio di raccolta e trasporto RSU, giusta fattura n.FE/38 del 2/9/15 emessa dalla ditta Puccia e liquidata con determina del responsabile P.O. del XII settore n.2680 del 22/10/15;
- del mandato di pagamento in data 21.10.2015 relativo alla mensilità di luglio 2015;
-dell’ordinanza sindacale n. 1330/OR del 30/10/2015 avente ad oggetto servizio di raccolta e trasporto RSU, Nettezza Urbana ed Accessori del Comune di Modica. Proroga fino al 31.12.2015, nella parte in cui il Sindaco, dopo aver ordinato sub 1) “fino al 31.12.2015 la proroga dell’ordinanza sindacale n.1054 del 31/8/15 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei r.s.u. mediante la ditta P G”, ordina sub 2) “ di dare atto che la proroga del servizio….avverrà secondo le modalità, i mezzi, le attrezzature e ogni altra dotazione previsti dal progetto del servizio di raccolta e trasporto dei r.s.u. di nettezza urbana ed accessori, approvato dal dirigente competente con determina n.1614 del 14/6/06 e dalla successiva perizia di variante del 17/1/08 e secondo le prescrizioni contenute nella ordinanza sindacale n.1412/OR del 7/10/09 di affidamento del servizio; nonché nella parte in cui sub 3) dopo aver dato atto che, relativamente al trasporto dei RSU in discarica “le condizioni sono quelle dei precedenti provvedimenti di proroga, omette di riportare i termini di pagamento del corrispettivo del servizio stesso pari a 10 gg dall’invio della fattura per come previsti dall’ordinanza di assegnazione n.16/OR del 4/1/13, conformemente all’offerta-proposta della ricorrente;
-nonché per la declaratoria di nullità della stessa ordinanza sindacale in quanto adottata in assenza del presupposto ineludibile del previo impegno di spesa.
nonché per l’accertamento
-del diritto dell’impresa a ricevere, per le mensilità di giugno, luglio e agosto, di cui alle impugnate determine di liquidazione, l’immediato saldo della somma, pari ad euro 336.000, riconosciuta dal Comune di Modica quale corrispettivo del servizio di raccolta e trasporto dei rsu nelle varie ordinanze di proroga che si sono susseguite, tutte impugnate, nonché, in relazione alle stesse mensilità, le maggiori somme alla stessa impresa spettanti quale giusto corrispettivo del servizio in questione, rapportato agli effettivi costi dello stesso (primo fra tutti quello della manodopera che ha visto l’avvicendarsi di tre rinnovi dei CC.NN.LL), notevolmente aumentati rispetto a quelli iniziali vigenti all’epoca dell’affidamento (ottobre 2009 che si riferivano ad un contratto del 2007 e ad un’analisi costi del 2005) ed incrementato da un ragionevole margine di utile in misura pari a quello dell’epoca di assegnazione (in forza di ordinanza sindacale n.1412/OR del 7/10/09), indicato in seno all’analisi prezzi in misura pari all’11% o in quell’altra misura che sarà ritenuta equa;
-del diritto a ricevere per il periodo di svolgimento del servizio pubblico di raccolta e trasporto RSU, N.U. e accessori di cui all’impugnata ordinanza sindacale di proroga, il giusto corrispettivo, rapportato agli effettivi costi dello stesso (primo fra tutti quello della manodopera che ha visto avvicendarsi 3 rinnovi dei CCNL) notevolmente aumentati rispetto a quelli iniziali vigenti all’epoca dell’affidamento (ottobre 2009 che si riferivano ad un contratto del 2007 e ad un’analisi costi del 2005) ai quali è stata ancorata anche la nuova ordinanza di proroga impugnata col presente ricorso ed incrementato da un ragionevole margine di utile in misura pari a quello dell’epoca di assegnazione, indicato in seno all’analisi prezzi in misura pari all’11% o in quell’altra misura che sarà ritenuta equa;
-nonché del diritto della stessa impresa a ricevere il corrispettivo nel termine di 30 giorni dall’invio della fattura per quanto attiene ambedue i servizi e nel termine di 10 giorni dall’invio della fattura per quanto attiene al diverso e ulteriore servizio di trasporto dei rsu presso la discarica “Sicula Trasporti” nonché per la conseguente condanna
del comune a corrispondere le somme riconosciute nei sensi di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Modica, al fine di garantire lo svolgimento del servizio di igiene urbana nell'ambito del proprio territorio, avviava una procedura di evidenza pubblica per individuare l'operatore economico cui affidare il relativo incarico. Accadeva però che, dopo la stipula di un formale contratto con la ditta aggiudicataria P G, il Comune di Modica procedesse alla revoca dello stesso; di conseguenza, all'esigenza di garantire lo svolgimento del servizio di igiene urbana nell'ambito del territorio comunale il Comune autore dell'atto di revoca provvedeva a mezzo dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 1412/OR del 07/10/2009 emessa ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 nei confronti della ditta P G.
Poiché a tale provvedimento non faceva seguito l'avvio ed il completamento di alcuna nuova procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto cui affidare il servizio in questione, a ciò il Comune sopperiva mediante successive proroghe dell'ordinanza sindacale n. 1412/OR del 07/10/2009 alle medesime condizioni economiche da quella previste. Poiché ciò determinava, secondo quanto rilevato in ricorso, assieme all'aumento dei costi per lo svolgimento del servizio "de quo" -e in dipendenza di esso- un pregiudizio per la ditta P G, essa chiedeva a più riprese un adeguamento dei corrispettivi previsti all'interno di tale ordinanza. Dopo aver positivamente corrisposto con nota del Dirigente del Settore Ecologia prot. n. 553 del 05/01/2013 ad una delle predette richieste di adeguamento del corrispettivo, il Comune di Modica tornava successivamente sui propri passi, negando il diritto all'adeguamento del corrispettivo con nota prot. n. 46431 del 02/10/2014, ed altresì riservandosi di avviare il procedimento per il recupero delle maggiori somme corrisposte - in misura ritenuta non dovuta - nel periodo fra il 05/01/2013 ed il 02/10/2014. Il provvedimento menzionato da ultimo, in relazione alla ritenuta sua lesività, veniva fatto oggetto di impugnativa da parte della ditta P G con ricorso proposto dinnanzi a questo stesso TAR ed ivi rubricato al n. 2980/2014 di R.G., e positivamente delibato in sede cautelare con la concessione dell'ordinanza sospensiva n. 23/2015.
Dopo