TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2010-02-16, n. 201002285

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2010-02-16, n. 201002285
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201002285
Data del deposito : 16 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 15988/1995 REG.RIC.

N. 02285/2010 REG.SEN.

N. 15988/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale n. 15988 del 1995, proposto da S B, R G, G D L, S D F, L R, D G, M Q, L S, A C V, V D S, R C, R T quale erede di N I, rappresentati e difesi dagli avv.ti G D C e L F, con domicilio eletto presso l’avv. G D C in Roma, viale Mazzini, 119;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero del Tesoro, in persona del Ministro in carica, non costituito;
Ministero della Funzione Pubblica, in persona del Ministro in carica, non costituito;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, non costituita;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei decreti con i quali il Ministero della Difesa ha inquadrato i ricorrenti nei rispettivi ruoli di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 196 del 12.05.1995.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2009 il dott. R P;

Uditi per le parti i difensori avv.to Alessandro Carrara, con delega per parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Vittorio Cesaroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti - sottufficiali dell’Esercito Italiano – hanno impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 12.6.1991, che aveva riconosciuto l’identità delle funzioni e delle qualifiche tra i gradi intermedi (sottufficiali) della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, il legislatore allo scopo di conseguire una disciplina omogenea delle carriere e dei trattamenti economici dei sottufficiali appartenenti alle Forze Armate e di quelli appartenenti alle Forze di Polizia, ha conferito al Governo, con la legge 6 marzo 1992, n. 216, la delega per emanare decreti legislativi in materia di riordino dei ruoli e dell’inquadramento del personale non direttivo delle Forze Armate. Con i decreti legislativi n. 196, 197, 198, 199, 200 e 201 del 1995 è stata data attuazione all’art. 3 della legge n. 216 del 6.3.1992, disciplinando il riordino dei ruoli e della carriera del personale non direttivo delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Il Ministero della Difesa ha, quindi, proceduto, con distinti decreti ministeriali, ai nuovi inquadramenti, nei ruoli di cui all’articolo 34 del citato decreto legislativo n. 196 del 1995.

Tuttavia, ad un’attenta analisi, risulta che l’inquadramento nei ruoli dei sottufficiali dell’Esercito di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 196/95 non è corretto, in quanto più penalizzante rispetto a quello stabilito dall’art. 46 del decreto legislativo n. 198/95 per i sottufficiali dei Carabinieri. Confrontando le due norme risulta infatti che ai sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri è stata riconosciuta un’anzianità giuridica retroattiva più favorevole rispetto ai colleghi sottufficiali dell’Esercito che comporta, per questi ultimi, una maggiore permanenza nel grado posseduto prima di poter avanzare al grado superiore.

Inoltre, nei decreti legislativi nn. 196 e 198 del 12.5.1995 esistono numerose altre disparità di trattamento: - con le norme transitorie di cui al decreto legislativo n. 196/95 ed, in particolare, con l’articolo 34, il legislatore, nello stabilire l’inquadramento nel ruolo dei marescialli delle Forze Armate, ha determinato aliquote straordinarie di valutazione al 31.8.1995, mentre per l’inquadramento nel ruolo degli ispettori stabilito con le norme transitorie del decreto legislativo n. 198/95, non è prevista alcuna chiusura di aliquota straordinaria, con la conseguenza che i brigadieri dei Carabinieri compresi nell’aliquota di avanzamento alla data del l°.

9.1995 conseguono il grado di maresciallo capo, mentre i marescialli ordinari delle Forze Armate rimangono con il medesimo grado, pur avendo maturato i requisiti prescritti dalla legge 212/83, anche se con anzianità diversa;
- gli aiutanti dell’Esercito non hanno la medesima facoltà riconosciuta ai marescialli aiutanti sostituti ufficiali di P.S. e dell’Arma dei Carabinieri, i quali possono, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 198/95, conseguire la promozione di cui agli artt. 40 e 41 del medesimo decreto (avanzamento per meriti eccezionali e promozione per benemerenze) nel grado di sottotenente del ruolo speciale dell’Arma;
- per gli altri appartenenti alle Forza Armate, l’art 22 del decreto legislativo 196/95 non prevede la possibilità di essere nominati per meriti eccezionali sottotenenti del ruolo speciale delle varie Armi;
- ai sensi del secondo comma dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 196/95, il numero delle promozioni ad aiutante nelle Forze Armate è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel predetto grado al 31 dicembre di ogni anno, mentre per i pari grado dei Carabinieri sono previste 1.000 unità annue nel quadriennio 1995/98;
- i marescialli delle Forze Armate, esclusi dai quadri di avanzamento formati alla data del 31.8.1995, sono inquadrati nel grado di maresciallo ordinario con due anni di anzianità, mentre i marescialli ordinari dell’Arma dei Carabinieri sono inquadrati nel grado di maresciallo capo;
- l’art. 46, comma 2 del decreto legislativo n. 198/95 prevede la permanenza minima di 6 anni nel grado di maresciallo ordinario mentre per gli altri pari grado delle Forze Armate è prevista una permanenza minima di 7 anni ;
- i sergenti maggiori delle Forze Armate, sono inquadrati nei grado di maresciallo ordinario con due anni di anzianità mentre i marescialli ordinari dell’Arma dei Carabinieri sono inquadrati nel grado di maresciallo capo;
- l’art. 46, comma 2, d.lgs. n. 198/95 prevede la permanenza minima di 6 anni nel grado di maresciallo ordinario, mentre per gli altri pari grado delle Forze armate la permanenza minima è di 7 anni;
- i sergenti maggiori delle Forze Armate utilmente inseriti nei quadri di avanzamento alla data del 31.8.1995 sono inquadrati nel grado di maresciallo ordinario con due anni di anzianità, mentre i brigadieri dell’Arma dei Carabinieri sono inquadrati nel grado di maresciallo capo;
- analoghe disparità di trattamento riguardano gli inquadramenti ed i passaggi di grado relativi ai militari che alle date indicate nei citati decreti legislativi ricoprivano determinati gradi.

Ritenendo illegittimo l’operato dell’Amministrazione, i ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, proponendo le seguenti censure: violazione dell’art. 76 della Costituzione e dei criteri stabiliti dalla legge delega 6 marzo 1992 n. 216, eccesso di potere per disparità di trattamento violazione del principio di uguaglianza in relazione all‘art. 3, secondo comma, della Costituzione, violazione del principio della proporzione del trattamento economico alla quantità ed alla qualità del lavoro, in relazione all’art. 36 della Costituzione, violazione del principio di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione in relazione all’art. 97 della Costituzione, violazione dei principi di ragionevolezza e razionalità, violazione dell’art. 76 della Costituzione.

In particolare, è stato osservato che con l’art. 3 della L.n. 216/92 è stata conferita delega al Governo per il riordino delle carriere, attribuzioni e trattamenti economici del personale delle Forze Armate. Tale norma ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell’articolo 2, comma 1, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 3 ha previsto, inoltre, che per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi possono prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l’istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi. Sulla base della predetta delega il Governo ha emanato il D.Lgs. n. 196/95 con il quale ha disciplinato il riordino dei ruoli del personale delle Forze Armate (Esercito, Marina ed Aereonautica), dal quale sono rimasti esclusi gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri per i quali è stato emanato il D.Lgs. n. 198/95. Nell’attuare la delega contenuta nell’art. 3 della L.n. 196/92 è stato previsto che i sottufficiali che alla data del 1° settembre 1995 rivestivano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con meno quattro anni di anzianità di grado, fossero inquadrati alla data del 1° settembre 1996 nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l’anzianità di grado maturata nel grado di provenienza (art. 34, comma 6). La corrispondente previsione emanata con il D.Lgs. n. 198/95 per gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri prevede, invece, una disciplina sostanzialmente difforme rispetto a quanto stabilito dal richiamato art. 34 D.Lgs. n. 196/95, giacchè con essa si stabilisce che i sottufficiali che rivestivano il grado di brigadiere alla data del 1°.

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