TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2013-03-11, n. 201302568
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Testo completo
N. 02568/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2000, proposto da:
Z R, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola R O, rappresentata e difesa dagli avv.ti E E e A T, con domicilio eletto presso A T in Roma, viale di Villa Grazioli, 5;
contro
AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia di Cremona, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Visconti e Paolo Fornoni, con domicilio eletto presso Marco Visconti in Roma, via F. Michelini Tocci, 50;
nei confronti di
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore , n.c.
per l'annullamento
del verbale Regione Lombardia emesso a seguito di ricorso di riesame;
del decreto ministeriale del 15 luglio 1999, quale atto presupposto;
di ogni altro atto consequenziale o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato e della Provincia di Cremona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, allevatore e produttore di latte, espone di avere ricevuto, in data 2 novembre 1999, la notifica del verbale a seguito del riesame aperto d’ufficio presso il Settore Agricoltura Foreste Alimentazione della Provincia di Cremona, delegata dalla Regione Lombardia, contenente la determinazione dei dati produttivi determinati da AIMA nei periodi 1995/96, 1996/97 e 1997/98 nonché l’assegnazione dei quantitativi di riferimento individuali finali per gli stessi periodi.
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione del Reg. CEE 3950/92 del Consiglio e del Reg. CEE 536/93 della Commissione per determinazione retroattiva del QRI. Eccesso di potere (per mancata disapplicazione del d.l.