TAR Palermo, sez. III, sentenza 2020-07-22, n. 202001503

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2020-07-22, n. 202001503
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202001503
Data del deposito : 22 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2020

N. 01503/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01750/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Palermo, Questura di Palermo, Comando Legione Carabinieri Sicilia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



per l'annullamento

- della nota n. 03250361-3P del 29.04.2019, conosciuta dall'odierno ricorrente in data 10/07/2019, con la quale la Legione Carabinieri Sicilia Comando Provinciale di Palermo chiedeva alla Prefettura di Palermo l'emissione, a carico del Sig. -OMISSIS- Umberto, di un provvedimento di divieto di detenzioni armi e munizioni;

- del Decreto prot. Interno n. 0073003 del 17/05/2019 del Prefetto della Provincia di Palermo, notificato all'odierno ricorrente in data 23/05/2019, con il quale è fatto divieto sig. -OMISSIS- -OMISSIS-di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti;

- del Decreto del Questore della Provincia di Palermo del 23/05/2019 notificato a mani all'odierno ricorrente il 10/06/2019, con il quale è stata revocata al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-la licenza di porto di fucile per l'esercizio del tiro al volo;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso nonché per l’emanazione di un ordine di esibizione ex art. 25 della l. n. 241/90 dei documenti richiesti con l'istanza d'accesso formulata dal ricorrente in data 06/06/2019 alla Prefettura di Palermo, volta ad ottenere il rilascio di copia della nota n. 0325036/1-3P del 29/04/2019, nonché di ogni altro atto o documento (note istruttorie, denunce, verbali ect.) relativo al Decreto prot. Interno n. 0073003 del 17/05/2019 del Prefetto della Provincia di Palermo, considerato che la Prefettura ha rilasciato solo copia della predetta nota, negando l'accesso agli ulteriori documenti contenuti nel fascicolo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’ Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, della Questura di Palermo e del Comando Legione Carabinieri Sicilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. B S nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con decreto prot. Interno n. 0073003 del 17.05.2019, notificato il 23.05.2019, il Prefetto di Palermo ha emesso a carico del ricorrente il divieto di detenere armi, munizioni ed esplodenti ai sensi dell’art. 39 TULPS, a seguito della proposta avanzata dal Comando Provinciale Carabinieri di Palermo di cui alla nota n. 03250361-3P del 29.04.2019, in quanto il ricorrente era stato denunciato per il reato di violenza sessuale in relazione al quale è stato instaurato il procedimento penale n. 3467/2019 ed era risultato, da accertamenti espletati dallo stesso organo proponente, che l’interessato svolgesse attività di investigatore privato sprovvisto della licenza, revocata dalla Prefettura di Palermo in data 31.07.2017.

Con decreto del 23.05.2019, notificato a mani al ricorrente il 10.06.2019, il Questore della Provincia di Palermo, considerato che il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-non riuniva più i requisiti per il possesso del titolo di polizia in quanto gravato dal predetto divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti emesso dal Prefetto, ha proceduto alla revoca del porto di fucile per l’esercizio del tiro a volo.

Con il presente ricorso, il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-ha impugnato sia il decreto del Prefetto di divieto di detenzione di armi (unitamente alla relativa proposta avanzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo con la menzionata nota n. 03250361-3P del 29.04.2019) sia il decreto del Questore di Palermo di revoca del porto di fucile.

Contro i suddetti provvedimenti, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di censura: 1) violazione degli artt. 7 e 8 L. 241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento in difetto del necessario presupposto di urgenza; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 del d.p.r. n. 773/1931 ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria in ordine ai fatti dai quali poter desumere la mancanza di affidabilità del ricorrente nell’uso delle armi quale presupposto legittimante tanto il divieto di detenzione di armi quanto la revoca della licenza di polizia.

Il ricorrente ha chiesto, infine, accertarsi la illegittimità della esibizione parziale dei documenti richiesti con istanza di accesso avanzata in data 6.06.2019 alla Prefettura

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