TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-06-06, n. 202301875

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-06-06, n. 202301875
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301875
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2023

N. 01875/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00425/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 425 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati G C, G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della determinazione n. -OMISSIS-di protocollo del 7 gennaio 2022, con la quale il Comandante dell’82° Centro C.S.A.R. – 15° Stormo dell’Aeronautica militare ha disposto, «con effetto immediato, la sospensione» del ricorrente da ogni remunerazione e «dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari ovvero di natura penale per tale solo fatto e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro»;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;

nonché, con motivi aggiunti depositati in data 26.05.2022, b) dell’atto dispositivo -OMISSIS-con il quale il Comandante dell’82° Centro C.S.A.R. – 15° Stormo dell’Aeronautica militare ha disposto a carico del ricorrente la sospensione «dal diritto di svolgere l’attività lavorativa dal 08/01/2022 al 24/03/2022, per la durata di giorni 76 (settantasei)», nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;

nonché, con motivi aggiunti depositati in data 17.01.2023, c) della nota del 2 novembre 2022, priva di protocollo, con la quale l’Amministrazione ha trasmesso al ricorrente il decreto n. M_D -OMISSIS- del 28 ottobre 2022 a firma del Direttore della 4^ Divisione, II Reparto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, notificati l’11 novembre 2022;
dell’accluso decreto n. -OMISSIS-datato 28 ottobre 2022 e notificato l’11 novembre 2022, con il quale il Direttore della 4^ Divisione, II Reparto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha disposto nei confronti del ricorrente una «detrazione dell’anzianità di grado di giorni 76 (settantasei), assumendo anzianità assoluta 18 dicembre 2018» e ha soggiunto che «l’Ufficiale non ha, in ruolo, parigrado con la medesima anzianità assoluta»;
nonché di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti ai suindicati provvedimenti


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2023 il dott. G P Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 425 dell’anno 2023, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- di essere un Capitano pilota dell’Aeronautica militare, effettivo all’82° Centro C.S.A.R. dell’aeroporto di Trapani - Birgi, con l’incarico di addetto al Nucleo addestramento e standardizzazione;

- di essere stato invitato, con la nota n. -OMISSIS-del 16 dicembre 2021, avente ad oggetto « Obbligo vaccinale per il personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico. Richiesta di documentazione», «ai sensi dell’art.

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