TAR Catania, sez. II, sentenza 2016-04-20, n. 201601059

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2016-04-20, n. 201601059
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201601059
Data del deposito : 20 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02952/2013 REG.RIC.

N. 01059/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02952/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2952 del 2013, proposto da:
Consorzio Coop. “Metodi Nuovi” Soc. Coop. e Cooperativa Edilizia Città del Sole ’81 Soc. Coop. a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dall’Avv. G M, con domicilio presso la Segreteria del Tar di Catania, in Catania, Via Milano 42/a;

contro

Comune di Messina, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. G L, con domicilio presso Grazia Losi, in Catania, Via F. Crispi 226;

per l’annullamento

a) della determinazione dirigenziale n. 45 in data 18 luglio 2013 del Comune di Messina, con cui è stata ritenuta non verificata la valutazione di incidenza richiesta in data 21 ottobre 2011 sul “progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del Programma Costruttivo Trapani”;
b) del parere contrario espresso dalla Commissione Tecnico-Scientifica per la verifica delle valutazioni di incidenza nella seduta del 10 giugno 2013;
c) della nota del Comune n. 146547 in data 17 giugno 2013, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di diniego;
d) del parere contrario espresso dalla menzionata Commissione nella seduta del 15 luglio 2013.


Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame le società ricorrenti hanno impugnato: a) la determinazione dirigenziale n. 45 in data 18 luglio 2013 del Comune di Messina, con cui è stata ritenuta non verificata la valutazione di incidenza richiesta in data 21 ottobre 2011 sul “progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del Programma Costruttivo Trapani”;
b) il parere contrario espresso dalla Commissione Tecnico-Scientifica per la verifica delle valutazioni di incidenza nella seduta del 10 giugno 2013;
c) la nota del Comune n. 146547 in data 17 giugno 2013, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di diniego;
d) il parere contrario espresso dalla menzionata Commissione nella seduta del 15 luglio 2013.

In punto di fatto le ricorrenti hanno esposto quanto segue: a) con istanza in data 14 settembre 2005 è stata chiesta l’approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione primaria per dare esecuzione al Programma Costruttivo per la realizzazione di un complesso di edilizia residenziale convenzionata in località Trapani, approvato con decreto assessoriale del 19 settembre 2013;
b) sulla stessa area, in data 6 ottobre 2006, è stata presentata una richiesta di approvazione di un nuovo Programma Costruttivo da parte della Cooperativa Edilizia Città del Sole ’81;
c) le due Cooperative (rinunciando la prima al Programma Costruttivo presentato in data 6 ottobre 2006) hanno integrato la documentazione di cui alla predetta istanza in data 14 settembre 2005, insistendo per l’approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione con apposita istanza presentata in data 20 novembre 2009;
d) poiché il Comune di Messina ha ritenuto necessaria la valutazione di incidenza, è stata presentata la relativa istanza in data 21 ottobre 2011;
e) la apposita Commissione ha valutato il progetto nella seduta del 10 giugno 2013;
d) con nota n. 146587 in data 17 giugno 2013, il Comune, sulla scorta del parere negativo reso dalla Commissione, ha avviato il provvedimento di diniego, in relazione al quale il Consorzio Cooperativo “Metodi Nuovi” ha presentato memorie;
e) nella seduta del 15 luglio 2013, la Commissione ha confermato il proprio parere contrario;
f) con nota n. 174191 del 18 luglio 2013, l’Ufficio Valutazione di Incidenza ha trasmesso la determinazione dirigenziale negativa n. 45 del 18 luglio 2013.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’assenso al progetto di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria non costituisce un atto amministrativo nuovo e/o autonomo rispetto al Piano, ma è un atto meramente esecutivo del Piano stesso, che trova la sua fonte diretta nel Piano medesimo e nella relativa convenzione urbanistica, la quale, nel caso di specie, è vigente e pienamente esecutiva;
b) la disciplina sulla valutazione di incidenza (di cui al d.p.r. n. 357/1997, introdotta in Sicilia dalla legge regionale n. 13/2007) non può comunque applicarsi al caso di specie, atteso che il Programma Costruttivo era già stato approvato nell’anno 2003 e che le opere di urbanizzazione risultano meramente esecutive di tale Piano;
c) in ogni caso, nella fattispecie la valutazione di incidenza è andata oltre i limiti dell’oggetto in esame (opere di urbanizzazione primaria del Programma Costruttivo), investendo l’intero intervento approvato;
d) il Comune di Messina non ha tenuto conto che l’intervento ricade in un ambito urbano estraneo alle finalità vincolistiche del Piano di Gestione dei “Monti Peloritani” ed è totalmente irrilevante sia riguardo alla finalità della

ZPS

030042, sia riguardo alla finalità dell’habitat prioritario 91AA, sia riguardo alla finalità dell’habitat prioritario 6220;
e) in particolare, la

ZPS ITA

0030042 perimetra erroneamente una considerevole parte del tessuto urbano di Messina, tra cui l’area di cui si discute, inglobata nella città e totalmente estranee alla finalità del Piano;
f) in violazione di quanto delineato nella Guida Metodologica quanto alla fase 3, la Commissione tecnico-scientifica non ha valutato possibili soluzioni alternative (in termini quantitativi, qualitativi o di eventuali delocalizzazioni), né ha preso in considerazione il piano di monitoraggio proposto nello studio di incidenza;
g) la Commissione, inoltre, non ha tenuto conto che l’intervento di cui trattasi è di pubblica utilità e, segnatamente, di rilevante interesse pubblico, con la conseguenza che l’Amministrazione avrebbe dovuto semmai disporre misure compensative ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.p.r. n. 357/1997 (rientrando l’edilizia di cooperative convenzionate residenziale, pubblica, economica e popolare tra i capitoli di primaria importanza dello Stato);
h) l’Amministrazione ha ritenuto che già troppe sarebbero le aree sottratte all’intera zona ZPS di Messina, senza tener conto che la stessa Commissione ha esitato e continua ad esitare interventi incidenti su tale zona;
i) nell’area ricompresa in un raggio di 2 chilometri dalla zona di intervento, sono state positivamente esitati - dal 2007 al momento della proposizione del gravame - 44 interventi per una sottrazione di habitat quantificabile in circa metri quadri 98.000,00 e il Programma Costruttivo in esame sottrae un habitat di circa metri quadri 38.200,00, di talché la sottrazione complessiva risulta pari a circa metri quadri 136.200,00, pari allo 0,0487 della ZPS;
l) il parere della Commissione risulta apodittico, generico, ultroneo, non fondato su rilievi obiettivi, in contrasto con gli avvisi espressi dal Genio Civile e dall’Università degli Studi di Messina, nonché con la delibera n. 15/C in data 20 febbraio 2012 del Consiglio Comunale di Messina (che non include tra le aree a rischio quella interessata dal progetto di cui si tratta), ed è fuorviante quanto al riferimento alla profonda compromissione della stabilità del versante (essendo lo scivolamento a valle di terre sciolte esclusivamente imputabile alla gestione di un adiacente cantiere, ove le terre provenienti dagli scavi di sbancamento sono state ammassate in aree limitrofe senza adeguata protezione);
m) il Comune non ha fornito adeguata motivazione sul mancato accoglimento delle osservazioni del Consorzio, non potendo reputarsi idoneo a tal fine neppure il riferimento al parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 giugno 2013.

Il Comune di Messina, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, osservando quanto segue: a) la Cooperativa Esperienza ha ottenuto l’approvazione del Programma Costruttivo con decreto assessoriale del 19 settembre 2003 e, in data 16 settembre 2016, ha presentato al Comune il progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
b) con nota n. 7263 del 13 ottobre 2005, il Comune ha chiesto un’integrazione documentale, evidenziando altresì alcune anomalie progettuali;
c) con successiva nota n. 4/0080 del 18 gennaio 2006, il Comune, rilevando il difetto del titolo di proprietà di alcune particelle, ha evidenziato ulteriori anomalie, nonché l’assenza di alcuni elaborati;
d) non avendo la Cooperativa riscontrato tale nota, il Comune, con nota n. 4/2710 del 12 ottobre 2006, ha comunicato l’archiviazione della pratica;
e) successivamente, avendo la Cooperativa inoltrato la richiesta documentazione, il Comune, con nota n. 2/307 del 14 dicembre 2007, ha comunicato che le previste opere di urbanizzazione non erano conformi al Programma Costruttivo approvato e che i proprietari dei terreni interessati avevano informato l’ente della cessazione di ogni rapporto con la Cooperativa per il mancato adempimento degli obblighi assunti nei contratti preliminari di compravendita, invitando l’Amministrazione a prendere atto della decadenza del Programma Costruttivo per mancata attuazione dello stesso nel termine di due anni, nonché dell’intervenuta stipula di altro contratto preliminare di compravendita con la Cooperativa Città del Sole ’81 ed altre, le quali, con nota n. 2/5160 del 6 ottobre 2006, avevano richiesto l’approvazione di un nuovo Programma Costruttivo nella medesima area;
f) in data 20 novembre 2009, sulla scorta di una nuova scrittura privata in data 31 marzo 2009 e integrandosi - anche in sostituzione - le tavole già depositate, le medesime Cooperative hanno richiesto l’approvazione del progetto di opere di urbanizzazione primaria;
g) attivato il procedimento per l’esame della nuova istanza del 20 novembre 2009, il Dipartimento Pianificazione Urbanistica, con nota n. 288783 del 10 novembre 2010, ha ritenuto che le ditte interessate dovessero produrre una nuova richiesta di concessione edilizia per le opere di urbanizzazione a firma congiunta dei rappresentanti delle cooperative e dei proprietari, con allegato titolo di proprietà, e un nuovo atto unilaterale d’obbligo in sostituzione del precedente;
h) in data 21 ottobre 2011 le Cooperative, costituitesi in Consorzio, hanno presentato istanza per la valutazione di incidenza, su cui la competente Commissione ha espresso parere negativo nelle sedute del 10 giugno 2013 e del 15 luglio 2013;
i) con nota n. 146547 del 17 giugno 2013 è stato avviato il procedimento di diniego, poi concluso con la determina dirigenziale n. 45 del 18 luglio 2013;
i) la legge regionale n. 13/2007 ha semplicemente demandato ai Comuni le determinazioni sulle valutazioni di incidenza già previste dall’art. 5 del d.p.r. n. 357/1997 e ciò a prescindere dal fatto che la valutazione di cui si tratta riguarda un intervento diverso da quello che aveva ottenuto nel 2003 l’approvazione regionale;
l) l’area in questione ricade al di fuori della perimetrazione del centro abitato, rientra a pieno titolo nel Piano di Gestione “Monti Peloritani” e interessa, seppure in piccola parte, una zona di interesse prioritario (habitat 6220);
m) il Consorzio non ha mai proposto alcuna soluzione alternativa (solo dopo il diniego è stata presentata istanza, n. 10840 del 13 gennaio 2015, per un nuovo progetto relativo alle opere di urbanizzazione);
n) il progetto in esame non ricade fra quelli per cui possono ritenersi sussistenti “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”;
o) a nulla rileva la circostanza che il Comune abbia favorevolmente esitato alcuni progetti all’interno della stessa ZPS;
p) non vi è prova che la Commissione abbia espresso giudizi privi di un fondamento obiettivo o che, anche tenuto conto delle professionalità presenti al suo interno, siano stati irrazionalmente pretermessi gli avvisi espressi dal Genio Civile e dall’Università degli Studi di Messina;
q) nella sopra citata delibera consiliare n. 15/C del 20 febbraio 2012 sono state ripetutamente evidenziate le problematicità relativa alla località Trapani;
r) le osservazioni rese in sede procedimentale, sono state puntualmente disattese dalla Commissione nella seduta del 13 luglio 2013, il cui verbale è stato espressamente riportato nella determina dirigenziale impugnata con il presente gravame.

Con due memorie depositate in vista dell’udienza di merito le società ricorrenti hanno ribadito e ulteriormente articolato le difese già svolte.

Nella pubblica udienza del 9 marzo 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Ad avviso del Collegio, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

Nel caso in esame, anche a prescindere da ulteriori rilievi, deve osservarsi che, come risulta dalla nota del Comune di Messina n. 16307 del 21 gennaio 2016, la Cooperativa Esperienza e la Cooperativa Cittè del Sole 81 e altre, con scrittura privata del 31 marzo 2009, hanno convenuto di portare avanti unitamente il Programma Costruttivo e, con nota n. 1/2070 in data 19 novembre 2009, le medesime, unitamente ai proprietari dei terreni, hanno richiesto l’approvazione delle opere di urbanizzazione, contestualmente rinunciando al Programma Costruttivo presentato in data 6 ottobre 2006.

Ne consegue che, in corretta applicazione temporale della legge regionale n. 13/2007, il Comune ha dovuto richiedere la valutazione di incidenza in ragione della presentazione di un nuovo progetto in data 19 novembre 2009.

L’intervento di cui si tratta, inoltre, ricade formalmente all’interno del Piano di Gestione dei “Monti Peloritani” e, anche a prescindere dalla non corretta perimetrazione della

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