TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-12-11, n. 202300883
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Testo completo
Pubblicato il 11/12/2023
N. 00883/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00346/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2019, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. C Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto del Prefetto di Reggio Calabria del 26 febbraio 2019 e notificato al ricorrente in data 22.03.2019 e 18.05.2019 (all. 2), con il quale è stato denegato il decreto di approvazione della nomina di guardia giurata volontaria zoofila ex art. 6, n. 2, l. 189/2004;
- nonché di ogni altro connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del decreto prot. n. 27442/W/GPG/Area1/bis del 22 marzo 2019 Fasc. a14365/W/2017, notificato il 18 maggio 2019, con cui il Prefetto di Reggio Calabria ha respinto l’istanza presentata, nel suo interesse, dal Presidente dell'Associazione denominata -OMISSIS- " -OMISSIS- ", avente ad oggetto il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata volontaria zoofila ex art. 6 L. n. 189/2004. Ciò in considerazione della ritenuta insussistenza del requisito dell’affidabilità di cui agli artt. 11 e 138 T.U.L.P.S. (Regio decreto del 18/06/1931, n. 773), essendo stato il ricorrente controllato, negli anni 2012, 2015, 2016, in compagnia di soggetti controindicati per reati di per ricettazione, furto, rapina.
2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “1. Violazione di legge. Violazione e falsa interpretazione dell’art. 6, comma 2, legge n. 189/2004 e del RD 18.06.1931, n. 773, in particolare dell’art. 11 e dell’art. 138. Eccesso di potere per travalicamento dei limiti della discrezionalità amministrativa, disparità di trattamento, illogicità manifesta, divergenza tra il provvedimento richiesto e l’istruttoria effettuata dall’amministrazione
procedente, difetto di istruttoria. Violazione di legge per difetto di motivazione ed assoluta carenza dei motivi ostativi al diniego”;
L’amministrazione non avrebbe potuto rigettare la richiesta autorizzativa sul presupposto della pretesa inaffidabilità del ricorrente nell’uso delle armi, previsto dall’art. 11 T.U.LP.S. Ciò in quanto l’esercizio dell’attività di vigilanza tipica della guardia zoofila – avente, quale oggetto limitato, gli “animali di compagnia” - non comporterebbe, in via ordinaria, l’utilizzo delle armi in parola. Il porto d’armi non sarebbe, quindi, una conseguenza automatica della nomina a guardia giurata volontaria, costituendo piuttosto un provvedimento meramente eventuale ed oggetto di autonoma valutazione.
Le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, legge n. 189/2004, sarebbero, infatti, agenti di polizia giudiziaria nei soli limiti del servizio cui sono destinate secondo le rispettive attribuzioni, per come delineate dalla legge e dal decreto prefettizio di nomina.
In ogni caso, i controlli con soggetti controindicati citati nel gravato provvedimento, tenuto conto dell’esiguo numero degli stessi, non avrebbero potuto ritenersi sintomatici dell’assenza di “buona condotta”, prescritta dall’art. 138 del TULPS, quale requisito necessario per la nomina a guardia giurata.
Il contestato diniego sarebbe, comunque, affetto da deficit motivazionale giacché l’amministrazione non avrebbe meglio esplicitato in che termini e per quali ragioni i controlli in contestazione – avvenuti “ in data 2012, 2015, 2016 con persone aventi a carico pregiudizi per ricettazione, furto, rapina ” - peraltro genericamente citati, comprometterebbero l’affidabilità dell’odierno istante.
- “Violazione di legge. Violazione e falsa interpretazione del RD 18.06.1931, n. 773, in particolare degli artt. 11 e 138. Eccesso di potere per travalicamento dei limiti della discrezionalità amministrativa”;
- “ Eccesso di potere per carenza di istruttoria”;
I controlli addebitati dalla Prefettura a sostegno del contestato diniego sarebbero stati contestualizzati e giustificati nel corso del procedimento, allorquando il ricorrente ha evidenziato come si sarebbe trattato di contatti connessi ad esigenze lavorative di carattere occasionale e saltuario (controlli del 2012 e 2015), a rapporti affettivi con l’ex moglie (controllo del 29.03.2016) nonché alla militanza presso la medesima associazione di volontariato, “ -OMISSIS- ” la quale, preso atto della situazione familiare del soggetto con cui il ricorrente è stato controllato in data 4.06.2016, avrebbe adottato i conseguenti provvedimenti espulsivi.
Siffatti sporadici e datati controlli, intervenuti in un arco temporale di ben quattro anni, non sarebbero sintomatici di una pretesa inaffidabilità del ricorrente – soggetto incensurato e dalla specchiata moralità - e, come tali, non legittimerebbero il diniego autorizzativo in contestazione.
Ciò tanto più in ragione del fatto che l’amministrazione non avrebbe meglio chiarito la natura - sentenze di condanna, semplici denunce ovvero mero sospetti - dei “pregiudizi” da cui sarebbero stati affetti i soggetti con cui il ricorrente è stato controllato.
Difetterebbero, pertanto, i presupposti per l’adozione del provvedimento in contestazione, attesa la mancata individuazione – con conseguente deficit istruttorio e motivazionale - di circostanze di fatto obiettivamente e ragionevolmente sintomatiche della mancanza, in capo all’interessato, del requisito della “buona condotta” prescritto dagli artt. 11 e 138 T.L.P.S.