TAR Potenza, sez. I, sentenza 2012-01-17, n. 201200030

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2012-01-17, n. 201200030
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201200030
Data del deposito : 17 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00129/2009 REG.RIC.

N. 00030/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00129/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 129 del 2009, proposto da:
Laura D'A e Associazione Italiana di Fisica Medica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. L R, con domicilio eletto presso Vincenzo Tito Avv. in Potenza, via F. Baracca, n.28;

contro

Azienda Sanitaria U.S.L. n. 4 di Matera, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. V C, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, n.89;

nei confronti di

Pierluigi D'Andria;
Maria Mormile, nn. cc.;
I F, rappresentata e difesa dall'avv. F P, con domicilio eletto unitamente allo stesso in Potenza, via Rosica n.1, presso Sig.ra Brindisi T.;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
S.N.A.B.I. S.D.S. Sindacato Nazionale Dirigenti Sanitari S.S.N.e A.R.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. L P, con domicilio eletto presso Carmela Pandolfo in Potenza, piazza Bonaventura, n.10;

per l'annullamento

-della deliberazione n.1195 del 25/11/08 dell’Unità Operativa Affari Generali a firma del Commissario straordinario dell’azienda sanitaria USL n.4 di Matera di approvazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a 1 posto di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria, bandito con atto n.461 del 22/4/08;

-della delibera n.962 del 18/9/08, di ammissione dei candidati al concorso, richiamata nella sub a) e non conosciuta dalla ricorrente, se ed in quanto lesiva dei suoi interessi;

-della delibera n.1017 del 6/10/08, richiamata nel provvedimento sub a) e non conosciuta dalla ricorrente, con la quale è stata rettificata la precedente delibera n.962 del 18/9/08, di ammissione dei candidati, prevedendo che l’ammissione medesima venga effettuata tenendo conto delle disposizioni dell’art. 7 comma 5, del D. Lgs. n.187/00, se ed in quanto lesiva dei suoi interessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria U.S.L. n. 4 di Matera e di I F;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata I F;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum proposto da SNABI SDS, Sindacato Nazionale Dirigenti Sanitari SSN e ARPA;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2011 il dott. G P e uditi per le parti i difensori Vincenzo Tito, su delega dell'Avv. L R;
V C;
Carmela Pandolfo, su delega dell'Avv. L P;
G D, su delega di F P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Premette la ricorrente che, con deliberazione n.461 del 22/4/08, l’azienda sanitaria intimata ha indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, a 1 posto di dirigente fisico- disciplina di fisica sanitaria. La ricorrente ha partecipato a tale procedura e nella graduatoria finale è risultata seconda classificata, alle spalle della vincitrice I F la quale non sarebbe in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando di concorso, come può evincersi dal verbale n.3 da cui si rileva la carenza dei requisiti di cui all’art. 48 del d.p.r. n.483/97.

Col presente gravame, notificato il 23/2/09 e depositato il 21/3/09, si deduce quanto segue:

1.-violazione e falsa applicazione del bando di concorso- violazione e falsa applicazione d.p.r. n.483/97 (art. 48), del d. lgs. n.187/00 (art.7)- eccesso di potere- sviamento.

Preliminarmente l’Associazione Italiana di Fisica Medica premette di impugnare l’esito concorsuale “de quo” in quanto intende tutelare la posizione professionale del fisico medico in ordine alle relative attribuzioni riservate a coloro che sono muniti della suddetta qualifica nell’ambito del S.S.N. L’interesse collettivo si sostanzierebbe nella necessità di evitare l’ammissione e l’esercizio della professione di fisico, nell’ambito del S.S.N., a soggetti che non siano muniti dei requisiti di legge, con ciò precludendo, viceversa, l’ammissione di coloro che siano regolarmente in possesso della laurea in fisica e del relativo diploma di specializzazione in fisica sanitaria.

Per l’associazione, come per la candidata ricorrente, la controinteressata non sarebbe in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. Precisano che il bando richiede, quali requisiti, il conseguimento del diploma di laurea in fisica e della specializzazione in fisica sanitaria, previsti dalle lettere c) e d). L’amministrazione resistente prevede la tassatività e l’inderogabilità dei predetti requisiti, con esclusione dei candidati non in possesso di quelli esplicitamente menzionati. Di più, detti requisiti risponderebbero pure all’art. 48 del d.p.r. in rubrica che, per il posto di primo livello dirigenziale del profilo di fisico, richiede la laurea in fisica e la specializzazione nella disciplina oggetto di concorso. Senonchè la F, pur non essendo laureata in fisica né specializzata in fisica sanitaria (come accertato dalla commissione), sarebbe stata comunque ammessa. .L’amministrazione, al fine di legittimare il proprio operato, avrebbe poi richiamato l’art. 7 co. 5 del d. lgs. n.187/00 recante la definizione e le caratteristiche della figura dell’esperto in fisica medica, requisito richiesto pure nel bando di gara e definito come ulteriore rispetto ai precedenti. Tale richiamo però per un verso sarebbe pleonastico perché già il bando contempla la figura di esperto in fisica medica quale ulteriore requisito di ammissione e, per altro verso, sarebbe evidente che un tale generico riferimento ad un requisito diverso e ulteriore, rispetto alla laurea e alla specializzazione nella materia di concorso, appare sviato e non potrebbe in alcun modo supplire a eventuali carenze d’un candidato, in ordine alla sussistenza degli altri titoli prescritti a pena d’esclusione dal bando e tanto meno di quelli imposti dalla legge (d.p.r. 483/97 art.48). Si rimarca che il possesso della laurea in fisica e della specializzazione in fisica sanitaria e quello di esperto in fisica medica sarebbero diversi tra loro e non fungibili né equipollenti. In altri termini, la carenza in capo alla F della laurea in fisica e della specializzazione in fisica sanitaria non può in alcun modo essere sanata per effetto dell’art. 7 del d. lgs. 187/00 in quanto quest’ultimo disciplina una professionalità ulteriore e distinta, quella di esperto di fisica medica riconosciuto anche a soggetti non laureati in fisica e privi di specializzazione, in presenza però di determinate caratteristiche tassative. In conseguenza, ove la F dovesse risultare in possesso del requisito di esperto in fisica medica, ciò non sarebbe comunque sufficiente a sanare la sua posizione. Anche rispetto al presupposto del titolo di esperto in fisica medica risulterebbe quanto meno dubbia la rispondenza del profilo professionale della F a quello necessario per conseguire detto titolo alla luce dell’interpretazione secondo cui i 5 anni di servizio previsti dal citato art. 7 co.5 potranno risultare anche dalla somma di contratti di consulenza annuale ma dovranno comunque riferirsi ad attività che comportino nello specifico la valutazione di dose al paziente.. Ebbene, non vi sarebbe traccia di una specifica esperienza in tal senso della F;

2.-violazione e falsa applicazione del bando nonché del d.p.r. 483/97 (art. 48), del d. lgs. 187/00 (art. 7)- manifesta illogicità- disparità di trattamento- irragionevolezza.

L’amministrazione avrebbe ritenuto la professionalità della F maggiore di quella della ricorrente laddove invece questa non solo ha i requisiti giusti ma ha anche riportato, nelle prove espletate, una valutazione superiore. Di qui la disparità di trattamento fra le due candidate. La valutazione è limitata al voto numerico che non esclude l’obbligo della commissione di esplicitare l’iter logico giuridico seguito.

Si è costituita l’Azienda Sanitaria u.s.l. n.4 di Matera- Gestione Liquidatoria che resiste e deduce l’inammissibilità, il difetto di legittimazione dell’associazione italiana di fisica medica e l’infondatezza del gravame.

E’ intervenuta, con proprio atto di intervento ad adiuvandum, lo SNABI SDS, Sindacato Nazionale Dirigenti Sanitari SSN e ARPA, che chiede l’accoglimento del ricorso principale e l’annullamento degli atti impugnati.

Si è costituita pure la controinteressata F che resiste, deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame ed inoltre propone ricorso incidentale nei termini che seguono:

1.-violazione e falsa applicazione del bando di concorso approvato con la delibera n.461/08- eccesso di potere (omessa ed erronea considerazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento).

La nota del Ministero del lavoro del 3/6/08 con cui la ricorrente principale avrebbe preteso di documentare il possesso del requisito dell’iscrizione nell’elenco nominativo tenuto dal Ministero del lavoro degli Esperti qualificati di terzo grado per la radio protezione ex d. lgs. n.230/95 sarebbe inidonea dato che darebbe atto solo del superamento dell’esame di abilitazione, al pari della dichiarazione sostitutiva versata in sede concorsuale. Di conseguenza, la candidata avrebbe dovuto essere esclusa dato che l’ammissione presupponeva la prova dell’iscrizione nell’elenco;

2.-violazione e falsa applicazione del bando di concorso, del d.p.r. n.483/97 (art. 11, 20, 21, 22, 23 e 27), dei criteri generali per la valutazione dei titoli predefiniti dalla commissione nel verbale n.1 del 20/11/08- eccesso di potere (travisamento dei presupposti, omessa ed erronea considerazione dei titoli esibiti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento).

La commissione avrebbe assegnato alla D’A, erroneamente, punti 2,4633 per i titoli allegati alla domanda di partecipazione violando gli stesi criteri valutativi che si era data. In contraddizione con i criteri e i parametri autodefiniti, la commissione avrebbe valutato servizi espletati dalla ricorrente principale prima del conseguimento della specializzazione in fisica sanitaria (acquisita il 31/10/07) e prima del superamento dell’esame di abilitazione come Esperto Qualificato (avvenuta il 3/6/08). In particolare, p.1,50 per un co.co.co. compreso fra il 27/11/04 e il 27/11/05 presso l’Università di Napoli (dip. Scienze fisiche). Sarebbero poi stati genericamente valutati ulteriori titoli esibiti sebbene pubblicazioni ed eventi si siano svolti prima del conseguimento della specializzazione in fisica sanitaria. Tali illegittime valutazioni avrebbero dato alla D’A quella seconda posizione in graduatoria su cui la stessa fonda la propria legittimazione a ricorrere. La controinteressata lamenta poi che i propri titoli professionali e di servizio non sarebbero stati correttamente valutati, sempre in violazione dei citati criteri. Infine, erroneamente sarebbe stata omessa la valutazione di una serie di titoli documentati nel curriculum presentato dalla ricorrente incidentale.

Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla contro interessata, (vedi pag. 4 memoria di costituzione depositata il 6/4/09), occorre dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell’Associazione Italiana di Fisica Medica.

Ed infatti deve in proposito essere precisato che:

-le associazioni di settore, nel cui ambito vanno ricomprese pure le associazioni scientifiche e professionali, sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria con l'unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti ovvero capaci di dividere la categoria in posizioni disomogenee (cfr. Cons. St.., V, 13/7/10 n.4509;
C.d.S., V, 29 dicembre 2009, n. 8918;
19 ottobre 2009, n. 5171, 20 febbraio 2009, n. 1032;
11 luglio 2008, n. 3451);

-in secondo luogo, la giurisprudenza ha pure chiarito che un ordine professionale non ha legittimazione ad impugnare i provvedimenti della p.a. concernenti i titoli d’idoneità professionale per lo svolgimento di pubbliche funzioni, né può dolersi del titolo di studio o degli altri requisiti d’ammissibilità ai pubblici concorsi e delle mansioni che la stessa amministrazione assegni ai propri dipendenti, in ragione della loro preparazione professionale (cfr. TAR Trentino, A.A., 13/2/06 n.42;
Cons. St., IV, 12/1/05 n.50).

Nella fattispecie, la ricorrente associazione, che non è ordine professionale ma mera associazione professionale e che pertanto rappresenta esclusivamente iscritti volontari senza peraltro dare prova alcuna della propria rappresentatività, impugna la graduatoria di merito per il reclutamento di 1 dirigente fisico- disciplina di fisica sanitaria, ancorchè dichiari di agire a favore “dei soci che operano nei diversi settori di applicazione della fisica medica per la diagnosi, terapia e prevenzione nell’ambiente di vita e lavoro e al fine di rappresentare le loro necessità e interessi” (art. 2 Statuto), ricomprendendo però in tale ambito soggettivo non solo i soci in possesso di laurea in fisica ma anche quelli in possesso di altra laurea e da comprovata attività scientifica e professionale nei campi di applicazione della fisica medica (art. 5 co.3 statuto). Il che determina, almeno in astratto, una situazione di potenziale conflitto interno tra gli iscritti o iscrivibili all’associazione in possesso di laurea in fisica e quelli in possesso di laurea in chimica o in ingegneria (quest’ultimo è il caso della controinteressata).

Ritiene poi il collegio di prescindere da tutte le altre eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti atteso chè è fondato, nei termini che seguono, il ricorso incidentale proposto dalla F.

In particolare è fondata ed assorbente rispetto alle altre censure, determinando da sola l’effetto paralizzante, quanto all’interesse, del ricorso principale, la censura compresa nel 2° motivo di gravame inerente l’erronea attribuzione di punti 1,50 per un Co.Co.Co. espletato dalla ricorrente principale dal 27/11/04 al 27/11/05 presso il dipartimento di Scienze fisiche presso l’Università degli studi di Napoli e, quindi, per un servizio espletato prima del conseguimento della specializzazione in fisica sanitaria e dell’abilitazione quale Esperto Qualificato.

Ed invero, dal verbale n.1 del 20/11/08 si evince che la commissione, nell’individuare i parametri cui si sarebbe attenuta nella valutazione dei titoli e nell’attribuzione dei punteggi, ha stabilito che non sarebbero stati valutati i servizi prestati anteriormente al conseguimento dell’abilitazione professionale (lett. f) e gli altri titoli, oltre i servizi, acquisiti prima del conseguimento del titolo di studio richiesto per l’ammissione (lett. m). Tale criterio (nella specie quello sub f), però, risulta palesemente violato con riguardo appunto al titolo predetto afferente il servizio di collaborazione coordinata e continuativa prestato dal 27/5/04 al 27/11/05 presso il dipartimento di scienze fisiche della citata università -e quindi in data precedente sia al conseguimento della specializzazione in fisica sanitaria (31/10/07) e sia al conseguimento dell’esame di abilitazione per esperto qualificato di III grado (3/6/08)- indebitamente valutato col punteggio di 1,5 (vedi scheda valutazione titoli sub V della produzione in data 8/4/09 della ricorrente incidentale).

Non sono condivisibile considerazioni di segno contrario spese, sul punto, dalla ricorrente principale (memoria in data 1/10/11) dato che il criterio è chiaro e attiene alla necessità che i servizi prestati siano successivi e non anteriori al conseguimento dell’abilitazione professionale, senza riferimento alcuno al titolo di studio che trova una separata disciplina, all’interno del citato verbale, al punto b), afferente il punteggio massimo attribuibile ai titoli accademici e di studio, in una logica del tutto autonoma che, da un lato, giustifica la non valutabilità della specializzazione fatta valere come titolo di ammissione e, dall’altro, assegna alla stessa abilitazione la funzione di presupposto legittimante la valutazione dei servizi prestati.

Di tal chè, sottraendo punti 1,5 al punteggio totale di 69,463, la D’ambrosio si ferma a punti 67,963, perdendo la posizione di 2^ classificata in graduatoria (e collocandosi al terzo posto, alle spalle di D’Andria Pierluigi, avente punti 68,490) e quindi la fonte di radicamento del suo interesse al ricorso.

“Ergo”, ne deriva l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza d’interesse.

Sussistono comunque giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio fra le parti;
irripetibili i contributi unificati versati.

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