TAR Brescia, sez. II, sentenza 2016-06-30, n. 201600926

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2016-06-30, n. 201600926
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201600926
Data del deposito : 30 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01599/2015 REG.RIC.

N. 00926/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01599/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1599 del 2015, proposto da:
C I, rappresentato e difeso dall'avvocato A B C.F. BRDLRT72M08B157L, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Zima, 1;



contro

U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;



per l'annullamento

DEL DECRETO PREFETTIZIO IN DATA 24/4/2015, DI REIEZIONE DELLA DOMANDA DI EMERSIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO IRREGOLARE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2016 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



FATTO e DIRITTO

1. Con l’impugnato decreto, emesso in esito all’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 292/2015, la Prefettura di Brescia ha rigettato l’istanza di emersione dal rapporto di lavoro irregolare. Le ragioni del diniego sono individuate nei verbali dei Carabinieri di Carpenedolo (BS) del 20/3/2015, dai quali si evincerebbe l’insussistenza del rapporto di lavoro domestico tra Bwahaba Alex e il cittadino nigeriano ricorrente: il rapporto sarebbe iniziato il 5/10/2012, e dunque in data ampiamente posteriore a quella utile indicata dal legislatore, e si sarebbe svolto per un numero di ore insufficienti (tra 9 e 15 alla settimana, in luogo delle 20 minime).

2. Con il ricorso all’esame, il Sig. Irubor impugna l’atto in epigrafe, denunciando in diritto la violazione di legge e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, dal momento che la data indicata dal lavoratore durante il colloquio coincide con la data della domanda di emersione, per cui è plausibile un fraintendimento. Il cittadino nigeriano, di madrelingua inglese, è stato sentito senza l’assistenza di un interprete, con conseguenti difficoltà di comprensione linguistica, e inoltre è stata curata la sola verbalizzazione delle risposte e non delle domande formulate. Deduce inoltre che le buste paga attestano una retribuzione compatibile con il monte ore minimo stabilito dalla normativa vigente.

3. Con ordinanza in data

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