TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-09-28, n. 201601139

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-09-28, n. 201601139
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201601139
Data del deposito : 28 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2016

N. 01139/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01384/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2015, proposto da:
R V, F S, rappresentati e difesi dall'avvocato A B C.F. BGNLRT51E25A662Y, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dante, n. 25;

\

contro

Comune di Bari, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato C L B C.F. LNRCHR60H45A662G, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via P. Amedeo, n. 26;

per l'annullamento

dell'ordinanza dirigenziale del 5.8.2015 n.2015/00904-2015/130/00318 della Ripartizione urbanistica ed edilizia privata, ad oggetto" Accertamento della lottizzazione abusiva - ordine di sospensione della lottizzazione-ingiunzione a demolire interventi abusivi già realizzati -artt. 27-30-31-44 D.P.R. n.380/01 e s.m.i. - procedimento amministrativo n.118/14 a carico di Sardone Francesco + altri”, nella parte di interesse dei ricorrenti;
nonché di tutti gli atti presupposti e connessi, anche se non conosciuti, compresa la comunicazione di avvio del procedimento del 21.07.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- I ricorrenti sono proprietari - l’una per comunione ereditaria con il germano Ventolone Giacomo, l’altro in via esclusiva - di due unità immobiliari fra loro adiacenti, con annesso terreno pertinenziale, destinate ad uso residenziale - che erano in origine un unico corpo di fabbrica realizzato dalla proprietaria del suolo, Carbonara Filomena, situato in Bari - località Torre a mare alla contrada Scamuso, censito in catasto al foglio 7 particella 191.

2.- Dette unità sono state oggetto di distinte domande di condono edilizio, respinte dal Comune con provvedimenti annullati dal TAR Bari (n.1709/2005 e n. 5348/2005) per decadenza del vincolo di destinazione “area a verde pubblico – verde urbano”.

3.- Nel giudizio di ottemperanza promosso dalla ricorrente e dall’altro comproprietario, il Commissario ad acta , all’uopo nominato, adottava un secondo diniego di sanatoria, dichiarato nullo con sentenza del Tar Bari n. 1007/2013 per violazione del giudicato.

4.- In data 25.11.2014, il Commissario ad acta rilasciava il permesso in sanatoria per la proprietà Ventolone.

5.- Il Comune, sulla base di accertamenti risalenti all’aprile 1994, con l’ordinanza impugnata, inviata ai ricorrenti e ad altri dodici proprietari di suoli edificati siti in Torre a mare, ha irrogato a ciascuno di loro sanzioni pecuniarie e ingiunto di demolire i manufatti in quanto sarebbero il risultato di una lottizzazione abusiva.

6.- Il provvedimento e gli atti ad esso connessi sono gravati con tre distinti motivi.

I) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 27-30-31-44 d.P.R. n. 380/01 e s.m. - eccesso di potere.

L’ordinanza impugnata reprime una lottizzazione c.d. materiale accerta ta "in base ad elementi ritenuti indici sintomatici rilevatori di una lottizzazione abusiva ”, benché gli immobili dei ricorrenti non facciano parte di alcun complesso immobiliare o insieme di opere in quanto realizzati in epoca diversa ed indipendentemente dagli altri interventi edilizi eseguiti da terzi nella zona;
inoltre l'ordinanza n. 30219 del 8/7/1994, richiamata nell'atto impugnato, riguardava il singolo abuso accertato sulla p.lla 191 e non disponeva la " sospensione dei lavori edilizi in quanto realizzati su suolo abusivamente lottizzato ", come erroneamente si afferma nell'atto impugnato, ma ordinava " di sospendere ogni attività edilizia nonché la costruzione di un viale comune per il transito veicolare e pedonale ";
il provvedimento gravato non terrebbe poi conto del fatto che il manufatto di proprietà Ventolone non è abusivo, in quanto condonato;
nessuna rilevanza avrebbe inoltre, ai fini dell'applicazione dell'art. 30 d.P.R. 380/2001 richiamato nel provvedimento, la circostanza che la particella 191 si trovi in area assoggettata a tutela paesaggistica dal PUTT/P;
l’ordine di demolizione impugnato infine sarebbe una non consentita reiterazione di quello del 1994.

II) Violazione di legge - eccesso di potere — violazione dell'affidamento del privato.

Il Comune avrebbe omesso di indicare le ragioni di interesse pubblico che, a prescindere dalla necessità di ristabilire la legalità violata, avrebbero imposto l’adozione del provvedimento emanato a distanza di circa 30 anni dalla esecuzione delle opere edili in questione (1986) e oltre 20 anni dopo il verbale di accertamento del 1994 citato nel dispositivo, senza dare alcun rilievo all’affidamento dei proprietari, tanto più che essi non sono i responsabili delle opere abusive pervenute loro per successione.

III) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 47 lett. a) l.r. n. 56/1980.

La sanzione pecuniaria irrogata a ciascuno dei proprietari non risulta preannunciata nella comunicazione di avvio del procedimento del luglio 2014, né sarebbe cumulabile con le misure ripristinatorie, non potendosi irrogare sanzioni pecuniarie per opere già sanzionate con la demolizione, per giunta addebitandole a ciascuno dei soggetti ritenuti responsabili dell’abuso, anziché una tantum , unico essendo l’abuso contestato.

7.- Resiste in giudizio il Comune di Bari.

8.- All’udienza pubblica del 7.7.2016, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

1.- E’ controversa nel presente giudizio la legittimità dell’ordine di interruzione delle opere in corso, il divieto di disporne per atto fra vivi e riduzione in pristino, impartito ai ricorrenti e a numerosi altri proprietari di immobili siti in Bari-Torre a Mare alla contrada Scamuso, ove il Comune di Bari ha accertato la realizzazione di una lottizzazione abusiva, sulla scorta di precedenti verbali di accertamento di distinte violazioni urbanistico – edilizie constatate sui singoli lotti, posti a fondamento di ordinanze – in specie l’ordinanza n. 30219/1994 - di sospensione dei lavori e di riduzione in pristino.

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