TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-07-22, n. 202402288

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-07-22, n. 202402288
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402288
Data del deposito : 22 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2024

N. 02288/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02032/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2032 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Carini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

I) con il ricorso introduttivo:

dell'ordinanza n. -OMISSIS- di annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS- e dell'autorizzazione di agibilità/abitabilità prot. n. -OMISSIS-;

del provvedimento prot. n. -OMISSIS- adottato dal Dirigente VII Ripartizione del Comune di Carini avente ad oggetto il diniego della domanda di condono edilizio ex L. 326/2003 del 9.12.2004 prot n. -OMISSIS-;

II) con i motivi aggiunti:

dell'ordinanza n. -OMISSIS- «Provvedimento di demolizione e messa in pristino opere edili eseguite in assenza di concessione edilizia/Permesso di costruire […]»;

di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o consequenziale ed, in particolare, dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 maggio 2024 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I) Il ricorrente è proprietario di un immobile facente parte di un complesso edilizio sito nel Comune di Carini, in -OMISSIS-.

L’immobile è stato realizzato in forza di concessione edilizia prot. n. -OMISSIS- e successiva concessione in variante prot. n. -OMISSIS-.

A seguito della realizzazione di alcune difformità interessanti l’intero immobile, la precedente proprietaria richiedeva in data 9.12.2004 la concessione edilizia in sanatoria: il Comune rilasciava per l’intero fabbricato la c.e. n.-OMISSIS- e successivamente, in data 26.4.2011 il certificato di abitabilità/agibilità.

Con nota prot. n.-OMISSIS- il Comune comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n.-OMISSIS- e del certificato di agibilità/abitabilità.

Il procedimento si concludeva quindi con l'ordinanza n. -OMISSIS- di annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS- e dell'autorizzazione di agibilità/abitabilità prot. n. -OMISSIS-.

Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- il Dirigente VII Ripartizione del Comune di Carini rigettava la domanda di condono edilizio ex L. 326/2003 presentata dalla precedente proprietaria, in data 09.12.2004.

Il ricorrente, con il ricorso introduttivo tempestivamente e ritualmente notificato e depositato, ha impugnato gli atti in epigrafe, articolando due censure.

Nella prima deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 21 nonies della L. 241/90, la violazione del principio di affidamento;
l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e la contraddittorietà.

Nel secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del D.L. 30.09.2003 n. 269 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 9 della L. 27.12.1997 n. 449.

Si è costituto in giudizio il Comune intimato, con memoria di stile, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con motivi aggiunti depositati in data 22.12.2022 parte ricorrente impugnava l’ordinanza n. -OMISSIS- con cui il Comune disponeva la demolizione e la messa in pristino delle opere edili eseguite in assenza di concessione edilizia.

Nei primi due motivi lamenta la violazione dell’art. 31 DPR 380/2001, per assenza dei presupposti.

Nel terzo motivo deduce l’illegittimità derivata dall’ordinanza di demolizione.

All’udienza del 17 maggio 2024 il Presidente ha dato avviso, ex art. 73, co. 3 c.p.a, di una possibile causa di improcedibilità del ricorso, in quanto questo Tribunale, in accoglimento ai ricorsi proposti da altri comproprietari (nn. 2129/2019, 2130/2019 e n. 2024/2019), con le sentenze nn. 35/2024 e 117/2024 ha annullato l’ordinanza n.-OMISSIS- e il provvedimento prot. n. -OMISSIS- di diniego di condono.

Alla medesima udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

II) Il ricorso principale è improcedibile, a fronte dell’annullamento giurisdizionale disposto con le decisioni sopra citate.

Va infatti precisato che l’ordinanza n. -OMISSIS- ha disposto l’annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS-, che era stata rilasciata a nome di tutti i comproprietari, per le opere realizzate sull’immobile, senza distinguere le diverse proprietà.

Pertanto l’annullamento giurisdizionale dell’ordinanza n.-OMISSIS-, disposta per superamento del termine legale ex art. 21 nonies l. 241/1990, nonché del conseguente atto di diniego di sanatoria, ha effetto nei confronti di tutti i destinatari, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario. Ne consegue che essendo venuta meno l’efficacia degli atti gravati nel corso del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..

III) Con i motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione delle opere realizzate in assenza del titolo edilizio n. -OMISSIS-.

Tali sono le opere oggetto della concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS-, annullata con l'ordinanza n. -OMISSIS-.

Il Comune, dopo l’annullamento in autotutela della sanatoria, si è pronunciato sulla domanda di sanatoria, respingendola con atto n. -OMISSIS-.

Ha quindi adottato l’ordinanza di demolizione oggetto dell’impugnazione con il ricorso per motivi aggiunti.

L’annullamento giurisdizionale dell’ordinanza n.-OMISSIS-e del diniego di sanatoria n.-OMISSIS-, fa venir meno i presupposti dell’ordinanza di demolizione: la condizione per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è la constatata realizzazione di esse in assenza o in difformità del permesso a costruire.

IV) In conclusione il ricorso principale va dichiarato improcedibile, mentre i motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-.

Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della definizione in rito del ricorso introduttivo e della peculiarità della situazione di fatto.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi