TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-11-10, n. 202111563

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-11-10, n. 202111563
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202111563
Data del deposito : 10 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2021

N. 11563/2021 REG.PROV.COLL.

N. 08812/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8812 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da R M, rappresentato e difeso dall'avvocato A V D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma XV, U.O. Amministrativa e

Affari Generali, P.O. Gestione Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), num. rep. CU/1929/2020 del 15.10.2020, num. prot. CU/84600/2020 del 15.10.2020, notificata in data 16.10.2020, con la quale è stata rigettata l'istanza di rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla vendita nel settore non alimentare e l'istanza di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico permanente per il chiosco di piante e fiori in Via Flaminia 246, di cui è titolare il ricorrente, con contestuale ordine di immediata rimozione del manufatto;

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, compreso ove occorra: - il parere contrario al rinnovo della concessione di cui sopra prot. CU/13887/2019, espresso dall'Ufficio OSP della Direzione Tecnica del Municipio XV di Roma capitale in seno alla conferenza di servizi convocata con nota prot. CU/26232 del 4.3.2019; - il parere espresso nella medesima conferenza di servizi dal Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale con nota prot. QE/9493 in data 12.3.2019; - il verbale della suddetta conferenza di servizi convocata con nota prot. CU/26232 del 4.3.2019; - la nota della Direzione Tecnica del Municipio XV di Roma Capitale prot. CU/84596 in data 15.10.2020, richiamata nell'atto di diniego impugnato e di contenuto sconosciuto;

nonché per l'accertamento e la declaratoria che la norma di cui all'art. 4-quater del Regolamento Cosap approvato da Roma Capitale con D.A.C. n. 82/2018, invocata nel provvedimento di rigetto impugnato, non osta al rilascio della concessione o.s.p. per cui è causa, e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23\12\2020 :

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia

- la nota della Direzione Tecnica del Municipio XV di Roma Capitale prot. CU/84596 in data 15.10.2020, richiamata nell'atto di diniego impugnato; ove occorra, la Relazione difensiva del Municipio Roma XV prot. CU20200094198 datata 16.11.2020;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Considerato che l’udienza è soggetta alla disciplina dell’art. 25 del D.L. n.137 del 28.10.2020, e si svolge attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2021 la dott.ssa F M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il ricorrente – gestore di un chiosco di piante e fiori sito sulla Via Flaminia sin dal 1981 – ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con cui Roma Capitale, nell’anno 2020, ha rigettato l’istanza di rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla vendita nel settore non alimentare e l'istanza di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico permanente per predetto il chiosco, ordinandone contestualmente la rimozione, poiché – si legge nel provvedimento – in sede di Conferenza di Servizi, il Rappresentante della Direzione Tecnica Municipio XV, esaminato il progetto allegato all’istanza, “ ha espresso parere contrario all’occupazione in quanto in contrasto con l’art. 4-quater del Regolamento Cosap (DAC n. 82/2018) ”.

In particolare il ricorrente ha dedotto che:

- in data 7.02.2019 ha presentato la consueta istanza per ottenere il rinnovo della concessione per occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione per la sua attività;

- contrariamente agli anni passati, l’Ufficio ha indetto una Conferenza di Servizi;

- nell’ambito di tale Conferenza il Dipartimento Mobilità e Trasporti, con nota prot. n. QE/9493 del 12.3.2019, avrebbe espresso parere positivo, osservando che la superficie richiesta per o.s.p. insiste “ sulla parte carrabile assimilabile ad un’area di parcheggio di strada di viabilità principale, rientrante nella casistica di cui all’art. 4- quater comma 2 lettera b) del regolamento COSAP ” e che, eventualmente, il Municipio potrà “ valutare la richiesta di concessione per o.s.p., sulla base, dell’art. 4- quater comma 4 lettera i) del regolamento COSAP ”;

- l’Ufficio O.S.P. della Direzione Tecnica Municipio XV invece ha espresso parere negativo, in quanto la richiesta concessione sarebbe in contrasto con l’art. 4 quater della DAC 82/2018, mentre il Dipartimento Tutela Ambientale non ha espresso parere;

- a seguito della comunicazione di avvio del procedimento per diniego (in cui è esclusivamente specificato che “ la Direzione Tecnica Municipio XV ha espresso parere contrario all’o.s.p. in quanto “in contrasto con l’art. 4-quater della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 82/2018”” ), il ricorrente ha formulato osservazioni e avuto vari incontri con gli Uffici, rappresentando che già con sentenza di questo Tribunale n. 635/2003, passata in giudicato, è stato accertato che il chiosco gestito dal ricorrente, pur se posto sulla Via Flaminia, non può in realtà considerarsi su viabilità principale, poiché collocato oltre delle barriere metalliche che separano la via di scorrimento da una strada di servizio;

- a fronte della perdurante inerzia dell’Ufficio procedente, il ricorrente ha dunque agito avverso il silenzio dell’Amministrazione con ricorso r.g. 4149/2020, definito con sentenza in rito n. 10719/20 e condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese, per essere infine intervenuto, soltanto nelle more del giudizio, il provvedimento di diniego oggi gravato.

Avverso tale provvedimento il ricorrente si è nuovamente rivolto al Tribunale con il presente ricorso, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, innanzitutto lamentando la violazione dell’art. 97 Cost., la violazione della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché sviamento, poiché il richiamo all’art. 4 quater del regolamento OSP e Cosap, vista l’ampiezza delle relative disposizioni, renderebbe oggettivamente impossibile comprendere le ragioni del diniego, con conseguente difetto di motivazione.

Inoltre, il provvedimento sarebbe illegittimo e fondato su di un’attività istruttoria lacunosa e inconsistente, anche per non

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