TAR Milano, sez. III, sentenza 2013-02-05, n. 201300343

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2013-02-05, n. 201300343
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201300343
Data del deposito : 5 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01273/2012 REG.RIC.

N. 00343/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01273/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2012, proposto da:
FARMAFACTORING s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M O M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Milano, Via Amedei n. 8;

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA F, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

per l'ottemperanza

a decreto ingiuntivo n. 2971/11 emesso dal Tribunale di Milano per recupero somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con decreto ingiuntivo n. 2971/11, dell’1 febbraio 2011, non opposto, munito di formula esecutiva in data 30 maggio 2011 e notificato in tale forma in data 21 luglio 2011, il Tribunale di Milano ha ingiunto all’Azienda intimata di pagare alla società ricorrente, entro 40 giorni dalla notifica del decreto, la somma di Euro 5.030,19 oltre interessi e spese.

La ricorrente lamenta che il provvedimento non è stato eseguito e, per questa ragione, ne chiede l’ottemperanza.

In numerose precedenti pronunce, questo Tribunale si è espresso nel senso che le disposizioni contenute negli artt. 11, comma 2, del d.l. n. 78/2010 e 1, comma 51, della legge n. 220/2010 - le quali prevedono, fino al 31 dicembre 2013, il divieto di intraprendere azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere situate in regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate – non sono applicabili al giudizio di ottemperanza (cfr. ex.multis sent. n. 1575 del giugno 2012)

Tale posizione deve essere però rivista alla luce del sopravvenuto d.l. 13 settembre 2012 n..158 che, modificando il citato art. 1, comma 51, della legge n. 220/2010, ha esplicitamente esteso il divieto anche al processo di ottemperanza (cfr. art. 6 bis, comma 2, del d.l. n. 158/2012, introdotto dalla legge di conversione 8 novembre 2012 n. 189).

Senonché il Collegio deve rilevare che tale norma non è decisiva ai fini di una pronuncia di inammissibilità del presente giudizio in quanto, in base alle suindicate disposizioni, il divieto di intraprendere azioni esecutive presuppone: a) che le aziende debitrici operino in regioni commissariate secondo la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
b) che siano stati predisposti piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 finalizzati alla riorganizzazione, riqualificazione o al potenziamento del servizio sanitario regionale;
c) che sia stata effettuata la ricognizione dei debiti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

La Sezione ha già avuto modo di affermare che l’operatività della disciplina dettata dalle norme illustrate presuppone che l’amministrazione regionale abbia proceduto alla ricognizione dei debiti prevista proprio dall’art. 11, comma 2, del d.l. 2010, n. 78;
e che tale circostanza, siccome integra un fatto impeditivo diretto a paralizzare la pretesa del ricorrente, deve essere dimostrata dall’amministrazione resistente ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c..

Nel caso concreto tale dimostrazione non è stata fornita dall’Amministrazione resistente, neppure costituitasi in giudizio.

Tanto premesso, al Tribunale non resta che prendere atto della mancata esecuzione del decreto ingiuntivo suindicato ed adottare le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 c.p.a..

In particolare, il Tribunale ritiene opportuno procedere alla nomina di un Commissario ad acta, individuandolo nel Prefetto di Roma, affinché provveda all’esecuzione del decreto ingiuntivo nei termini e con le modalità indicate in dispositivo.

Spese al definitivo

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi