TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2020-02-26, n. 202000245
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Pubblicato il 26/02/2020
N. 00245/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00211/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2020, proposto da
BIANCHI COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato U G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Cesare Battisti, n. 21;
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’avvocatura INAIL in Milano, Corso di Porta Nuova, n. 19;
nei confronti
CATTANEO IMPIANTI s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento dell’INAIL del 21 ottobre 2019, con cui viene dichiarata l’inammissibilità del progetto presentato per l’accesso alla procedura di finanziamento a fondo perduto alle imprese bandita con avviso pubblico ISI 2017;
del chiarimento n. 16 reso in merito ai quesiti inerenti la “Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche mediante la sostituzione di macchine ” nella parte in cui dispone che “Per “valori di emissione vibratoria” si intendono i valori di emissione vibratoria dichiarati dal fabbricante della macchina”;
dell’avviso pubblico ISI 2017 e del relativo “Allegato 1 – Progetti d’investimento” nella parte in cui dispongono che la perizia giurata debba contenere “l’indicazione dei parametri di emissione vibratoria dichiarati dal fabbricante” qualora interpretato nel senso di ritenere che non sia ammessa alcuna differente dimostrazione con perizia giurata dell’effettivo stato della macchina da sostituire al momento del bando, anche se difforme in senso peggiorativo rispetto a quanto dichiarato dal produttore al momento della vendita
nonché per l’accertamento e la declaratoria ex art. 34, comma 3, del d. lgs. n. 104 del 2010 in luogo della pronuncia di annullamento
dell’illegittimità degli atti gravati laddove emerga che i finanziamenti previsti dal bando sono già stati tutti erogati ad altre aziende partecipanti al bando;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della società ricorrente ad ottenere il finanziamento a fondo perduto richiesto per 98.962 euro con condanna di INAIL a risarcire il danno patito e patiendo alla società ricorrente mediante corresponsione della predetta somma o di quella che sarà ritenuta di giustizia con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in via subordinata per la condanna ex art. 30 del d. lgs. n. 104 del 2010 dell’INAIL al risarcimento in favore della società ricorrente dei danni patiti e patiendi in conseguenza dei provvedimenti illegittimi sopraindicati in misura pari all’importo corrispondente al finanziamento a fondo perduto ingiustamente non concesso e non erogato, ossia 98.962 euro e/o nel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia da determinarsi in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale per l'Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che gli interessi della ricorrente possano essere adeguatamente tutelati attraverso una sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;