TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-02-02, n. 202300296
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Testo completo
Pubblicato il 02/02/2023
N. 00296/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00645/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 645 del 2022, proposto da
M G, rappresentato e difeso dall'Avv. A S, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Palermo alla via Libertà n. 171;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
G D R, non costituito in giudizio;
per l'accertamento del diritto del ricorrente alla retrodatazione giuridica della sua nomina a Vice Sovrintendente della Polizia di Stato a data anteriore, anche di un solo giorno, o, comunque, in pari data, 1° gennaio 2004, a quella dei vincitori del concorso indetto con DM del 4 aprile 2011, primo concorso bandito successivamente alla data in cui si è verificato il “fatto” che ha dato luogo alle sua promozione per meriti straordinari, ai sensi dell'art. 75, comma 1°, del D.P.R. 335/1982, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2020;
Nonché del conseguente diritto del ricorrente alla conseguente ricostruzione della sua carriera ad ogni effetto di legge;
nonché per la condanna
del Ministero a provvedere alla retrodatazione della nomina del ricorrente a Vice Sovrintendente della Polizia di Stato nei termini sopra indicati ed alla conseguente ricostruzione ad ogni effetto di legge della sua carriera;
nonché per l’annullamento
- del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza del ricorrente del 13 novembre 2020 di retrodatazione della nomina e ricostruzione della carriera, reiterata il 24 aprile 2021;
ove occorra, del ruolo agenti ed assistenti per la qualifica di Sovrintendente Capo, aggiornato al 1° gennaio 2021, pubblicato in data 3 febbraio 2022, nella misura in cui il ricorrente si trova collocato al posto n. 1476 del ruolo dei Sovrintendenti con anzianità nel ruolo dal 12 marzo 2013 2013 anziché nel ruolo dei Sovrintendenti Capo;
degli atti tutti presupposti connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 645 dell’anno 2022, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere in servizio presso la Squadra Mobile di Palermo e di essere stato promosso, nel 2015, con apposito decreto del Capo della Polizia, alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti, quella di Vice Sovrintendente, per meriti straordinari, ai sensi degli artt. 71 e segg. del D.P.R. 335/1982, con decorrenza 12 marzo 2013, coincidente con la data del verificarsi dei fatti, che avevano dato luogo alla sua promozione, secondo la originaria formulazione dell'art. 75, comma 1°, del D.P.R. 335/1982;
- che, con Decreto del 23 dicembre 2013, il Capo della Polizia indiceva un concorso interno, per titoli di servizio e superamento di un successivo corso di formazione, a n. 7563 posti, per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, per la copertura dei posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012;
- che, ultimate le procedure concorsuali, i vincitori del concorso venivano immessi in servizio, previo svolgimento del corso di formazione, con la qualifica di Vice Sovrintendenti con decorrenza giuridica dal 1 ° gennaio 2005;
- che, al predetto concorso seguiva tutta una serie di procedure concorsuali i cui vincitori venivano nominati con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui erano state registrate le vacanze organiche, in forza dell'art. 24 quater, comma 7, del DPR 24 ottobre 1982 n. 335, come sostituito dall'art. 2 del D. Lgs. 53/2001, finendo così per scavalcare, in termini di anzianità giuridica, quelli che, come esso ricorrente, erano stati nominati con decorrenza dalla data del fatto dal quale era derivata la sua promozione per meriti straordinari, senza alcuna retrodatazione;
- di essere stato, nelle more, promosso a Sovrintendente in data 12 marzo 2018, decorsi cinque anni dalla nomina a Vice Sovrintendente;
- che, con sentenza n. 224, dei 7 – 20 ottobre 2020, la Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale del citato l’art. 75, comma 1°, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nella parte in cui non prevedeva l’allineamento della decorrenza giuridica del soggetto promosso per meriti straordinari a quella più favorevole riconosciuta al personale che aveva conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti;
- di aver quindi, alla luce di tale pronunzia e del mutato quadro normativo, chiesto, con istanza del 13 novembre 2020, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno di provvedere alla retrodatazione giuridica della sua nomina a data anteriore, anche di un solo giorno, o, comunque, in pari data a quella dei vincitori del primo concorso bandito successivamente alla data in cui si era verificato il “fatto” che aveva dato luogo alla sua promozione per meriti straordinari;
- che tale istanza rimaneva priva di riscontro;
- che, con il decreto del 31 dicembre 2020, il Ministero dell'Interno indiceva un concorso per titoli per la copertura di n. 2662 posti di Vice Ispettore riservato al personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti, di cui, in