TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-05-02, n. 202302615

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-05-02, n. 202302615
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302615
Data del deposito : 2 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2023

N. 02615/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03889/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3889 del 2019, proposto da A C, rappresentato e difeso dall’Avv. F M e dall’Avv. L R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Adisurc - Azienda per il Diritto Allo Studio Universitario della Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. G M E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Campania, in persona del Presidente in carica e L P G, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

- 1. del provvedimento prot. 8626 del 9.7.2019 (notificato al ricorrente addì 16.7.2019) avente ad oggetto “revoca dell’idoneità per mancanza requisito di merito, richiesta restituzione borsa di studio e tassa regionale”;

- 2. del preordinato decreto dirigenziale n. 462 del 11.6.2019 di approvazione della “seconda graduatoria assestata”;

- 3. del bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio approvato con Decreto Presidenziale n. 3 del 28.7.2017 nella parte in cui (art. 1.2) prevede l’assegnazione delle borse di studio solo per le scuole di specializzazione “obbligatorie per la professione”;

- 4. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti sub. 1 e sub. 2.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 marzo 2023 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso notificato il 10 settembre 2019 e depositato il successivo 04 ottobre 2019, il ricorrente – premesso di aver conseguito il diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università di Napoli) in data 20.10.2016 e di essersi iscritto alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali per l’anno accademico 2016/2017 risultando assegnatario, per il medesimo a.a., di una borsa di studio prevista per gli studenti “pendolari” pari a €. 2.967,00 (di cui €. 140,00 a titolo di rimborso della tassa regionale) - deduceva che:

- nel 2017 con decreti nn. 3 e 4 del 28.7.2017 e del 13.9.2017 l’ADISURC aveva indetto il concorso per l’assegnazione di borse di studio per l’anno accademico 2017/2018 (cfr., all. 2 al ricorso);

- aveva quindi inoltrato la propria domanda e, all’esito della procedura, con Determinazione n. 51 del 18.12.2017, gli era stata attribuita, anche per il secondo anno della Scuola di Specializzazione, la borsa di studio per complessivi euro 2.967,00;

- una volta approvata la graduatoria - e con riferimento al solo secondo anno (a.a. 2017/2018) – l’Adisurc aveva le posizioni “in sospeso” formulando due successive “graduatorie la prima approvata con decreto dirigenziale n. 262 del 30.4.2018, la seconda approvata con decreto dirigenziale n. 462 del 11.6.2019”, depennandolo dalla seconda e sostanzialmente escludendolo, in via di autotutela, dal beneficio già erogato, di cui, pertanto, gli era stata chiesta la restituzione con nota prot. 8626 del 9.7.2019;

- a sostegno della richiesta di rimborso, l’Amministrazione aveva addotto la seguente motivazione: “Beneficio non previsto per il corso di studio frequentato”;

- con nota del 28.8.2019 aveva trasmesso una motivata istanza di annullamento in autotutela, rimasta priva di riscontro.

2. – Tanto premesso in fatto, il ricorrente impugnava la nota prot. 8626 del 9.7.2019, articolando, a sostegno, quattro ordini di censure, con cui, in sintesi, rilevava: 1) la spettanza del beneficio economico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Bando di concorso (“Possono partecipare al concorso gli studenti, iscritti o che intendano iscriversi ad uno dei seguenti corsi di studio presso uno dei seguenti atenei della Regione Campania: Corsi di tipo C, Scuole di Specializzazione obbligatoria per l’esercizio della professione (esclusi quelli d’area medica ex D.Lgs. n. 368/1999)” che non avrebbe potuto essere interpretato, anche alla luce del dettato costituzionale di cui all’art. 34 Cost. nel senso di escludere gli studenti delle Scuole di Specializzazione per le Professioni legali (primo motivo);
2) la contraddittorietà e l’illogicità dell’azione amministrativa, posto che era stato escluso dalla graduatoria definitiva pur non essendo “in sospeso”, ma assegnatario con posizione consolidata (secondo motivo);
3) la violazione della normativa concernente l’autotutela provvedimentale di cui all’ art. 21 nonies l. 241/1990, in ragione dell’insussistenza dei presupposti ivi previsti (illegittimità ab origine del provvedimento attributivo della borsa di studio;
sussistenza di ragioni di pubblico interesse sottese all’annullamento della borsa;
tutela del legittimo affidamento del privato;
intervento entro un lasso di tempo ragionevole e comunque non superiore a 18 mesi) (terzo motivo);
4) la violazione del contraddittorio procedimentale, sub specie di omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio ex art. 7 l. 241/1990 (quarto motivo).

3. – Si costituiva in giudizio l’ADISURC (23 ottobre 2019) con atto di mero stile.

4. – Alla camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare, il ricorrente rinunciava alla richiesta di tutela interinale.

5. – L’08 febbraio 2019 ed il 13 febbraio 2023 le parti depositavano memorie ed il 23 febbraio successivo depositavano repliche.

6. – All’udienza di smaltimento del 16 marzo 2023, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.

6.1. – Oggetto dell’odierno contendere è il provvedimento con cui l’Amministrazione resistente (nota prot. 8626 del 9.7.2019, notificata il 16.7.2019) ha disposto la revoca del contributo economico pari complessivamente ad euro 2.967,00 attribuito al ricorrente, per l’a.a. 2017/2018 ed all’esito della procedura di cui ai decreti nn. 3 e 4 del 28.7.2017 e del 13.9.2017, in ragione della ritenuta non erogabilità del beneficio agli studenti delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (S.S.P.L.) (Così la resistente nel provvedimento impugnato: “Beneficio non previsto per il corso di studio frequentato”, all. 3 al ricorso che richiama l’esclusione di cui al decreto dirigenziale n. 462 del 11.6.2019).

Così sinteticamente circoscritto il thema decindendum , ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nei termini appresso specificati.

Va anzitutto premesso che - per come risultante dagli atti e pacifico in giudizio – l’art.

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