TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2011-11-21, n. 201109141

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2011-11-21, n. 201109141
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201109141
Data del deposito : 21 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08944/2011 REG.RIC.

N. 09141/2011 REG.PROV.COLL.

N. 08944/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 8944 del 2011, proposto da:
V A e R J L, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. G P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Clodia, 167;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. A C, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale, via Tempio di Giove, 21;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

della determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 1075 del 20.5.2011, prot. n. 40841, notificata il 21.6.2011, recante ordine di sospensione dei lavori e comunicazione di avvio del procedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011, la dott.ssa R T e uditi i difensori di entrambe le parti, come specificato nel verbale;

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 c.p.a.;

che è stata data comunicazione alle parti della possibilità di porre a fondamento della decisione una questione di inammissibilità, rilevata d’ufficio, secondo quanto stabilito dall’art. 73, comma 3, c.p.a.;


Rilevato:

che con il ricorso in esame si impugna il provvedimento indicato in epigrafe, recante ordine di immediata sospensione dei lavori, in relazione ad una serie di opere edilizie riportate nel verbale di accertamento tecnico, dello stesso parte integrante;

che in proposito occorre richiamare l’art. 27, comma 3, del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i., il quale statuisce che la sospensione dei lavori ha effetto fino all’adozione ed alla notifica dei provvedimenti definitivi sanzionatori, che deve avvenire “entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori” ;

Considerato che ciò comporta che, una volta trascorsi 45 giorni dalla sua notificazione, il provvedimento di sospensione dei lavori non produce più effetti nei confronti dei soggetti destinatari;

Tenuto conto che il presente ricorso è stato notificato oltre il suddetto termine;

Considerato:

che, pertanto, la proposizione del gravame è avvenuta quando i ricorrenti non potevano comunque subire alcun nocumento dall’ordine di sospensione dei lavori in parola e trarre alcun vantaggio dal suo eventuale accoglimento;

che il provvedimento de quo contiene altresì comunicazione di avvio del procedimento, la quale non ha natura provvedimentale, e che conseguentemente anche rispetto a tale comunicazione il ricorso è inammissibile;

Ritenuto:

che in conclusione il presente gravame sia inammissibile;

che, in ragione della decisione in rito, si ravvisino i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari;

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