TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2013-10-10, n. 201303952
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N. 03952/2013 REG.PROV.CAU.
N. 08313/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8313 del 2013, proposto da:
F D M, rappresentato e difeso dall'avv. G R, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via Cipro, n.77;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
nei confronti di
A G A, J B;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del verbale della commissione di esame del 17 luglio 2013 con cui è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso a 30 posti di referendario di tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa - indetto con d.p.c.m. del 16 dicembre 2010 e pubblicato nella g.u. del 31 dicembre 2010 - nella parte in cui tale elenco non reca il nominativo del ricorrente, dei verbali della commissione di esame con i quali è stata deliberata l'esclusione e la non ammissione alla prova orale del ricorrente e di tutti i verbali contenenti le valutazioni degli elaborati del ricorrente nella parte in cui si dichiara il ricorrente non idoneo alla prova pratica di diritto amministrativo e non lo ammette alla prova orale, nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visto il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013 il cons. A B e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare, non ravvisandosi pregiudizi suscettibili di tutela nella presente sede;
Ritenuta nondimeno la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;