TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-05-03, n. 202307513

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-05-03, n. 202307513
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307513
Data del deposito : 3 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2023

N. 07513/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13390/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13390 del 2015, proposto da
Soc Fastweb S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati L P, S C, con domicilio eletto presso lo studio L P in Roma, largo A. Ponchielli, 6;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

P P, rappresentato e difeso dall'avvocato I C, con domicilio eletto in Roma, via Brescia, 29;
Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Leone, Federico Marini Balestra, Alessandro Berti Arnoaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della deliberazione n. 86/15/CIR dell’AGCOM, adottata nella riunione del 9.7.2015 e notificata il 4.8.2015;
di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la relazione istruttoria redatta dalla Direzione Tutela dei Consumatori dell'AGCOM in data 29.4.2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di AGCOM, del sig. Paolo P P e di Telecom Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 aprile 2023 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società Fastweb S.p.A. ha impugnato e chiesto l’annullamento della deliberazione n. 86/15/CIR, adottata nella riunione del 9.7.2015 e notificata il 4.8.2015, con cui, a “ definizione della controversia P P, Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.a. (GUI4/1832/14) ”, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ordinato alla ricorrente di: a) porre in essere tutti gli adempimenti di competenza atti alla riattivazione del servizio telefonico e del servizio ADSL inerente all'utenza telefonica n. 0828.302649, intestata al sig. P P;
b) pagare in favore di quest'ultimo, " oltre alla somma di euro 150,00 (centocinquanta/00) per le spese di procedura, i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali e decorrere dalla data di presentazione dell'istanza: (i) euro 3.990,00 (…) a titolo di indennizzo computato moltiplicando il parametro ordinario di euro 15,00 pro die per il numero di 266 giorni di mancata attivazione del servizio telefonico inerente all'utenza telefonica (…) dal 28 gennaio 2014 al 21 ottobre 2014, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 3, comma 1, e 12, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 73/I I/CONS;
(ii) euro 3.990,00 (…) a titolo di indennizzo computato moltiplicando il parametro ordinario di euro 15,00 pro die per il numero di 266 giorni di mancata attivazione del servizio ADSL inerente all'utenza telefonica (…) dal 28 gennaio 2014 al 21 Ottobre 2014, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 3, comma 1, e 12, C0117111a 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS
”;
di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la relazione istruttoria redatta dalla Direzione Tutela dei Consumatori dell'AGCOM in data 29.4.2015 e conosciuta da Fastweb in data 5.10.2015.

La ricorrente ha esposto che:

- in data 10.9.2013 il sig. P P, cliente Telecom Italia ed intestatario dell'utenza telefonica suindicata, ha sottoscritto con Fastweb un contratto per la fornitura dei servizi di telefonia fissa e ADSL con contestuale richiesta di portabilità della risorsa numerica dal precedente gestore Telecom Italia;

- in data 10.10.2013 Fastweb ha inoltrato a Telecom Italia una prima richiesta di migrazione (ovvero di passaggio) del cliente P P e della relativa risorsa numerica;

- dal 10.10.2013 al 7.11.2013 Telecom Italia ha rimodulato ovvero differito la c.d. Data di Attesa Consegna ("DAC") per ben 9 volte, senza adeguatamente motivare sulle ragioni di tale differimento, in violazione della disciplina regolamentare in materia di migrazione degli utenti tra gli operatori;

- dal 7.11.2013 al 23.1.2014 Telecom ha omesso di svolgere qualsiasi attività ai fini dell'espletamento dell'ordine di migrazione inoltrato da Fastweb in data 10.10.2013;

- in data 23.1.2014 Telecom ha respinto la richiesta di migrazione inoltrata da Fastweb, opponendo a quest'ultima un rifiuto (c.d. KO) per " Linea in fase di trasformazione commerciale ", senza fornire adeguata e documentata motivazione circa gli impedimenti tecnici che avrebbero ostacolato il passaggio del cliente in Fastweb e che hanno generato il KO;

- con lettera del 10.2.2014 il sig. P P ha contestato a Fastweb e Telecom Italia l'improvvisa sospensione dei servizi di telefonia e ADSL a partire dal giorno 28.1.2014, invitando entrambe le società ad attivarsi per il ripristino dei servizi di telecomunicazione;

- in data 10.2.2014, Telecom non ha fornito a Fastweb alcun riscontro circa l'asserito espletamento dell'ordine di migrazione inviato da quest'ultima in data 10.10.2013;

- in data 6.3.2014 Fastweb ha inoltrato a Telecom Italia un'ulteriore richiesta di migrazione del cliente P e della relativa numerazione telefonica;

- in data 10.3.2014 Telecom ha respinto anche la seconda richiesta di migrazione inoltrata da Fastweb, opponendo a quest'ultima un KO per " Autenticazione PIN non superata ";

- con istanza del 2.3.2014 il sig. P ha attivato presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) della Regione Campania una procedura di urgenza nei confronti di Fastweb e Telecom Italia al fine di ottenere la riattivazione dei servizi;

- in data 3.6.2014 si è tenuta l'udienza di conciliazione della controversia presso il CO.RE.COM. Campania all'esito della quale quest'ultimo ha dichiarato concluso negativamente il tentativo di conciliazione tra le parti, in quanto Fastweb informava che l’utenza telefonica in questione non era nella propria disponibilità;

- su istanza del sig. P, in data 8.9.2014 l’AGCOM ha avviato il procedimento di definizione della controversia all’esito del quale, con la delibera meglio indicata in epigrafe, ha accolto la richiesta del sig. P di riattivazione dei servizi di telefonia e ADSL, statuendo che Telecom, pur " omettendo di produrre memoria nei termini regolamentari", avrebbe "comunque documentato, mediante esibizione di copia delle schermate di sistema, l'acquisizione da parte della società Fastweb S.p.A. della risorsa numerica avvenuta in data 28 gennaio 2014, data quasi coincidente con la sospensione di entrambi i servizi, lamentata dall'istante;
ha condannato Fastweb al pagamento dell'indennizzo a copertura del disservizio lamentato [...] in quanto la sospensione del servizio telefonico e del servizio ADSL che hanno interessato l’utenza in epigrafe dal 28 gennaio 2014 (data di acquisizione della risorsa numerica da parte della società Fastweb S.p.A.) al 21 ottobre 2014 (data dell'udienza di discussione della controversia) [sarebbe] ascrivibile sotto il profilo contrattuale alla società Fastweb S.p.A. in quanto titolare del rapporto negoziale con l'utente
". Tale decisione sarebbe fondata sul presupposto – a dire della ricorrente non provato – che Fastweb avrebbe dovuto attivarsi per il completamento della procedura di migrazione nella tempistica prevista dalla disciplina regolamentare e, nel contempo, avrebbe dovuto informare il cliente in ordine alla sussistenza di eventuali impedimenti tecnici, ostativi all'attivazione del servizio (il tutto a partire dal 23.1.2014, allorquando la predetta società deduce la ricezione della prima causale di scarto, comunicata dalla società Telecom Italia S.p.A.).

Avverso tale determinazione è insorta l’odierna ricorrente, dapprima mediante istanza di autotutela e, successivamente, mediante il ricorso introduttivo del presente giudizio, nel quale ha dedotto, con unico motivo, la violazione dell'art. 17, comma 2 e dell'art. 18 della deliberazione

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