TAR Milano, sez. I, sentenza 2012-04-18, n. 201201142

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2012-04-18, n. 201201142
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201201142
Data del deposito : 18 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05004/2000 REG.RIC.

N. 01142/2012 REG.PROV.COLL.

N. 05004/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5004 del 2000, proposto da:
Nokia Siemens Networks Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti P B e C C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via della Guastalla, 2

contro

Comune di Venaria Reale, rappresentato e difeso dall'avv. V E, con studio in Torino, Via Morghen, 28 e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia, sede di Milano

nei confronti di

Regione Lombardia, non costituita in giudizio

per l'annullamento

del provvedimento prot. 13102 del 4.8.2000, relativo al diniego all’esecuzione delle opere relative all’installazione, nel Comune di Venaria Reale, Via D’Annunzio n. 31, di tre impianti per la telefonia mobile;
della deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28.2.2000 di adozione del progetto preliminare di revisione del piano regolatore generale;
dell’art. 72 delle norme tecniche di attuazione;
della deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29.11.1998 di carattere programmatico delle rete di telecomunicazioni, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venaria Reale;

Viste le memorie difensive;

Vista l’istanza del 20.2.2012, con la quale parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, allegando la presa d’atto e l’accettazione della parte resistente in ordine alla compensazione delle spese di giudizio;

Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto la società ricorrente ha impugnato il diniego all’esecuzione delle opere relative all’installazione, nel Comune di Venaria Reale, Via D’Annunzio n. 31, di tre impianti per la telefonia mobile, oggetto di denuncia di inizio attività regolarmente presentata;
la deliberazione del Consiglio comunale di adozione del progetto preliminare di revisione del piano regolatore generale;
l’art. 72 delle norme tecniche di attuazione;
la deliberazione del Consiglio comunale di carattere programmatico delle rete di telecomunicazioni e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

A fondamento della domanda di annullamento la società ricorrente ha dedotto undici motivi di ricorso, afferenti sia ai profili procedimentali sia a quelli sostanziali connessi alla disciplina legislativa nazionale e regionale in tema di autorizzazione all’installazione di stazioni radio base.

Si è ritualmente costituito il Comune di Venaria Reale, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto inammissibile in rito e infondato nel merito.

In data 20.2.2012 – prima dell’udienza pubblica, fissata in data 4 aprile 2012 per la discussione del ricorso nel merito – è stata peraltro depositata dalla società ricorrente un’istanza di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio, in considerazione del raggiungimento di un accordo per la realizzazione degli impianti programmati in altro sito comunale.

A tale istanza è stata allegata la presa d’atto e l’accettazione del difensore di parte resistente in ordine alla compensazione delle spese di giudizio.

Alla luce della completa soddisfazione della pretesa fatta valere in giudizio, il Collegio dichiara conseguentemente la cessazione della materia del contendere.

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