TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-09-27, n. 201800628
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Pubblicato il 27/09/2018
N. 00628/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01091/1997 REG.RIC.
N. 00219/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1091 del 1997, proposto da
Ani G S, rappresentato e difeso dall'avvocato M O, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Comune di Cupra Marittima, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M G P G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S G in Ancona, piazza Diaz, 5;
sul ricorso numero di registro generale 219 del 2000, proposto da
Ani G S, rappresentato e difeso dall'avvocato M O, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Comune di Cupra Marittima, Funzionario del Settore Urbanistica del Comune Cupra Marittima, Provincia di Ascoli Piceno e Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Ascoli Piceno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1091 del 1997:
delle ordinanze di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi emesse dal sindaco del Comune di Cupra Marittima, n. 55 prot. 6111 del 17 giugno 1997 e n. 68 prot. 8634 del 28 agosto 1997;
quanto al ricorso n. 219 del 2000:
del decreto del funzionario del Settore urbanistica del Comune di Cupra Marittima n. 1/423/2000 del 18 gennaio 2000, con cui è stata negata la sanatoria delle opere abusive, e dell’atto a firma del dirigente del Settore urbanistica e protezione BB.NN. – Servizio protezione BB.NN. e Amministrazione della Provincia di Ascoli Piceno prot. 2086 S4U del 30 novembre 1999;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione nel giudizio RG n. 1091 del 1997 del Comune di Cupra Marittima;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2018 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta l’opportunità di disporre la riunione dei ricorsi RG n. 1091 del 1997 e RG n. 210 del 2000, dati gli evidenti profili di connessione;
Considerato che con concessione edilizia n. 50 del 20 novembre 2000 (versata in atti) il Comune di Cupra Marittima ha autorizzato, in favore del ricorrente, la sanatoria degli abusi per cui è causa (consistenti, in particolare, nell’ampliamento della sala ristorante al piano terra in aderenza al lato nord e in una rimessa interrata sul lato sud del complesso denominato “Villa Cellini”);
Ritenuto che, all’esito della disposta sanatoria, non residui alcun interesse in capo al ricorrente a coltivare i predetti ricorsi, atteso che gli atti con essi impugnati sono ormai superati dalla sopravvenuta adozione della concessione edilizia n. 50 del 2000 (come peraltro rilevato dalla difesa del Comune nella memoria depositata telematicamente in data 12 maggio 2018);
Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di entrambi i giudizi tra le parti;