TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-03-14, n. 201200501

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-03-14, n. 201200501
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201200501
Data del deposito : 14 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01714/2002 REG.RIC.

N. 00501/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01714/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1714 del 2002, proposto da:
Duma Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. N Cle, presso il cui studio in Lecce, via Oberdan 107, è elettivamente domiciliato;

contro

Ministero della Difesa - Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'accertamento e la declaratoria del diritto a percepire il trattamento economico previsto per gli invalidi per servizio di cui alla L.539/1950 con riferimento agli articoli 43 e 44 R.D.30 settembre 1922 n.1290 e successive modificazioni, in particolare dagli artt. 117 e 120 del R.D. n.3458/1928, con la condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento di quanto dovuto, maggiorato degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria sugli importi arretrati, dalla maturazione del diritto sino al soddisfo;

e per l'annullamento, della nota del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, prot. n. DGPM/4/11/34/285 del 4 aprile 2002, pervenuta all'interessato successivamente a tale data, ove si ritenga che la stessa abbia natura provvedimentale, con la quale si è ritenuto di negare il diritto in questione


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori Carnevale Noemi e Libertini Simona;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è sergente di leva della marina militare in congedo dal 1° giugno 1991.

In data 10 dicembre 1991 gli è stata riconosciuta la causa di servizio per infermità dipendente da duodenite post-ulcerosa.

Contestualmente veniva giudicato permanentemente non idoneo al servizio di leva.

Conseguentemente gli veniva concessa la pensione privilegiata e gli veniva liquidato l’equo indennizzo.

Successivamente l’interessato presentava domanda per la concessione dei benefici economici di cui alla legge n. 539 del 1950, consistenti in particolare nella abbreviazione di due anni o di un anno della anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio.

Tale domanda veniva rigettata in quanto detto beneficio sarebbe riservato soltanto ai militari di carriera e non anche a quelli di leva.

Il provvedimento veniva impugnato per violazione di plurime disposizioni di legge (legge n. 539 del 1950, artt. 43 e 44 del RD 1290 del 1922, artt. 117 e 120 del RD 3458 del 1928).

Si costituiva in giudizio l’amministrazione statale intimata per chiedere il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2012 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

I benefici dell'abbreviazione di uno o due anni di anzianità, al fine della maturazione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dagli art. 43 e 44 r.d. n. 1290 del 1922 (e dagli art. 118 e 120 r.d. 31 dicembre 1928 n. 3458, per i militari) a favore dei pubblici dipendenti mutilati ed invalidi di guerra , sono applicabili anche agli invalidi e mutilati di servizio , in virtù dell'equiparazione delle due categorie operata dalla l. 15 luglio 1950 n. 539 (Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2005, n. 1214).

Tuttavia, il suddetto beneficio dell’aumento convenzionale dell’anzianità (o abbreviazione di carriera, se si preferisce) trova applicazione, ai sensi dei richiamati artt. 117 e 120 del RD 3458 del 1928 (i quali riguardano, si ripete, la categoria dei mutilati ed invalidi di guerra), nei confronti dei soli “ufficiali in servizio permanente” (cfr. art. 117) e “sottufficiali di carriera” (cfr. art. 120), non anche dei militari di leva, categoria nella quale rientra anche l’odierno ricorrente, i quali godono come noto di ben altro status giuridico: pertanto la suddetta equiparazione tra invalidi di guerra e invalidi di servizio opera limitatamente ai militari di carriera.

D’altra parte, laddove il legislatore ha inteso estendere ai militari di leva determinati benefici lo ha sempre disposto espressamente: si veda al riguardo la legge n. 308 del 1981, la quale riconosce ai militari di leva il diritto alla pensione privilegiata ordinaria nonché i benefici previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Da quanto detto deriva che l’amministrazione ha correttamente operato nel senso di escludere il ricorrente dal beneficio di cui si discute.

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Ritiene in ogni caso il collegio la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese di lite.

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