TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-09-08, n. 202313670

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-09-08, n. 202313670
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313670
Data del deposito : 8 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/09/2023

N. 13670/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08657/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8657 del 2021, proposto da
F M, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del verbale 27 luglio 2021 della Sottocommissione XVI della Corte di Appello di Milano nominata con d.m. 13 aprile 2021, esaminatrice della prima prova orale per l'abilitazione alla professione forense per gli appartenenti alla Corte di Appello di Roma, nella parte in cui ha disposto la non ammissione del ricorrente alla seconda prova d’esame e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, susseguente, collegato e/o conseguenziale;

e per la condanna in forma specifica, ex art. 30 comma 2 c.p.a.,

delle amministrazioni all’adozione di un provvedimento di reiterazione della prima prova orale per l'abilitazione alla professione forense secondo le regole e i criteri stabiliti nel decreto legge 13 marzo 2021 n. 31, convertito in legge 15 aprile 2021 n. 50, e relativi provvedimenti di attuazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso notificato il 30 agosto 2021 e depositato il 6 settembre 2021, il sig. F M ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del verbale 27 luglio 2021 della Sottocommissione XVI della Corte di Appello di Milano nominata con d.m. 13 aprile 2021, esaminatrice della prima prova orale per l'abilitazione alla professione forense per gli appartenenti alla Corte di Appello di Roma, nella parte in cui ha disposto la non ammissione del ricorrente alla seconda prova d’esame nonché la condanna in forma specifica, ex art. 30 comma 2 c.p.a., dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento di reiterazione della prima prova orale per l'abilitazione alla professione forense secondo le regole e i criteri stabiliti nel decreto legge 13 marzo 2021 n. 31, convertito in legge 15 aprile 2021 n. 50.

2. Il ricorrente espone di aver sostenuto, in data 27 luglio 2021, presso la Corte di appello di Roma, in collegamento telematico con la designata XVI Sottocommissione della Corte di appello di Milano, la prima prova dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense – anno 2020, avente ad oggetto la soluzione e trattazione della seguente «questione pratico-applicativa»:

« T intima lo sfratto per morosità a C adducendo il mancato pagamento degli ultimi tre canoni relativi alla locazione di un immobile ad uso commerciale. C si oppone allo sfratto adducendo di vantare in realtà un contro credito nei confronti di T, poiché, contrariamente a quanto dedotto nel contratto di locazione che prevedeva il pagamento di un canone mensile di 350 €, il canone effettivamente pagato da C è sempre stato di 700 € al mese. Il tribunale di Alfa, sposando le ragioni di T, rigetta l’opposizione, deducendo dai fatti una simulazione relativa avente ad oggetto il canone di locazione, poiché la pattuizione realmente voluta

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