TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2019-03-22, n. 201901622

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2019-03-22, n. 201901622
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201901622
Data del deposito : 22 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2019

N. 01622/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03558/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3558 del 2013, proposto da
S E, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Nazionale n.54;

contro

Regione Campania in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio eletto in Napoli, via S.Lucia,81 C/0 Avvoc.Regionale;

per l'annullamento

dell'ordinanza di sospensione lavori n.196860/2013 emessa dalla Regione Campania


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania in persona del Presidente pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019 la dott.ssa A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il presente ricorso verte sulla legittimità dell'ordinanza di sospensione dei lavori emessa dalla Regione Campania, Settore Provinciale del Genio Civile Napoli, n.196860/2013 , a fronte della realizzazione da parte della ricorrente, di una struttura sul terrazzo di proprietà, motivata con l’omesso deposito al Genio civile del progetto esecutivo dei lavori, prescritto ai sensi dell’articolo 2 della L.R. n. 9/83 .

La ricorrente ha articolato censure di violazione di legge ed eccesso di potere, rilevando in relazione alla natura e tipologia delle opere eseguite, la non necessità del deposito dei calcoli strutturali.

Ha resistito la Regione Campania, depositando memoria difensiva e documenti.

Alla udienza pubblica del 20 febbraio 2019 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

Nel presente ricorso si verte sulla legittimità dell'ordinanza di sospensione dei lavori emessa dalla Regione Campania, Settore Provinciale del Genio Civile Napoli, n.196860/2013 , a fronte della realizzazione da parte della ricorrente, di una struttura sul terrazzo di proprietà, ordine di sospensione dei lavori , la cui emanazione è conseguente all’esecuzione di lavori aventi la descritta connotazione ed è dettata (come enunciato dalla Regione nella memoria difensiva) dalla L.R. n. 9 del 1983, che impone in zona sismica il deposito al Genio civile del progetto dei lavori .

Al riguardo osserva il Collegio che la tesi attorea è destituita di fondamento, atteso che a tutela dal rischio sismico, in forza degli artt. 17 e 18 della L. n. 64 del 1974 il privato interessato a realizzare una costruzione, sopraelevazione o riparazione ha l’obbligo di presentare il progetto corredato del calcolo strutturale, a firma di professionista abilitato (ingegnere o architetto), all’Ufficio del Genio civile competente per territorio, il quale, compiuto il prescritto esame, comunica al Comune competente al rilascio del titolo edilizio la propria “autorizzazione”, in assenza della quale i lavori non possono essere intrapresi e portati a termine.

Quanto alle contestazioni di parte ricorrente in ordine alla tipologia delle opere eseguite, va rilevato che , ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 1086/1971, sono sottoposte alla preventiva approvazione di un progetto esecutivo le opere in conglomerato cementizio o a struttura metallica, che assolvono ad una funzione statica.

Ai sensi degli articoli 1 e 2 della L.R. n. 9/1983, l’obbligo è stato ampliato, ai fini della prevenzione del rischio sismico (in attuazione di quanto previsto dall’art. 13 L. n. 64/1974 e dall’art. 20 L. n. 741/1981), a tutti i lavori consistenti in "costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni".

Dal combinato disposto delle disposizioni in esame si evince che, ai fini della configurazione dell’obbligo di deposito del progetto esecutivo, è necessario che si tratti di opere in cemento armato o a struttura metallica, o comunque di opere che possano costituire pericolo, in caso di eventi sismici, per l’incolumità pubblica o privata (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3253;
Cassazione penale, sez. III, 08 luglio 1999, n. 2530).

Dal verbale del 25 ottobre 2012 di sopralluogo della Polizia Municipale, richiamato nel provvedimento impugnato, risulta che nella specie si tratta delle seguenti opere: in difformità dalla DIA del 3.11.2004 : tettoia di 12 mq circa, posta a ridosso tra la muratura di confine con proprietà aliena, a falda inclinata e con altezza di mt 3/3,50 in lamiere coibentate sorrette da travi di legno nella muratura.

Sostiene il ricorrente trattarsi di struttura leggera ombreggiante realizzata posizionando due travi in legno lamellare tra la parete di proprietà e la parete sud est dell’edificio ancorata con ganci in acciaio zincato. La struttura secondo l’assunto attoreo non presenterebbe implicazioni di carattere strutturale.

Tuttavia dalla stessa relazione tecnica depositata da parte ricorrente a firma arch. Carla Calvino si evince che l’iniziale struttura destinata a sorreggere un semplice telo ombreggiante è stata sostituita da una copertura in pannello coibentato di circa 5 cm di spessore, e che le due travi in legno lamellare di sostegno sono fissate mediante due “scarpe” in acciaio zincato alle pareti dell’edificio.

Tanto rende irrilevante la circostanza asserita che la struttura non necessiti del permesso di costruire in quanto mera tettoia, dal momento che si tratta di profilo differente da quello della necessità di verifica della regolarità statica , o comunque di opere che possano costituire pericolo, in caso di eventi sismici, per l’incolumità pubblica o privata, secondo quanto prescritto dalla sopra citata legge regionale. Invero non può predicarsi l’assenza di pericolo, in caso di eventi sismici, per l’incolumità pubblica o privata, stante l’estensione della struttura e la sua idoneità ad incidere come sovraccarico sulle strutture di appoggio. La normativa antisismica esonera dall’obbligo solo semplici pergolati, che devono intendersi come strutture senza copertura orizzontale, ovvero coperture leggere quali teli, onduline, policarbonato, tali da comportare pesi statici ridotti , il cui peso sia proporzionalmente congruente con tali caratteri.

La relazione di parte ,pur dando atto della mancanza di aggravio strutturale e statico, non contiene una specifica misurazione di tale rilevante profilo, e inoltre non esamina l’aspetto della possibilità di interferenza con la pubblica incolumità. Al riguardo, come sopra rilevato, l’art. 3, comma 1 della legge n.64 del 2/2/1974 (ed comma 1 dell’art. 83 del testo unico dell’edilizia D.P.R. 380/2001), che impone il rispetto di prescrizioni nelle zone sismiche, così recita:

“ Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ……sono disciplinate, oltre che dalle norme…., da specifiche norme tecniche emanate ….”. La tettoia, in quanto di fatto è un oggetto che scarica un peso su una struttura (o sul suolo direttamente) , per cui deve essere "sicura , rientra pertanto in tale ambito.

La domanda va conclusivamente respinta.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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