TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-06-07, n. 202309579

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-06-07, n. 202309579
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309579
Data del deposito : 7 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2023

N. 09579/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00751/2021 REG.RIC.

N. 00752/2021 REG.RIC.

N. 00753/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 751 del 2021, proposto da -OMISSIS- e dall’Associazione Italiana -OMISSIS- - A.I.A., rappresentati e difesi dagli avvocati L G e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M P in Roma, via A. Bertoloni n. 44;

contro

Commissione Nazionale Albo Professione Sanitaria Tecnico -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM PSTRP), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C P, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Bergamo, in persona del Presidente o legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C P, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti




sul ricorso numero di registro generale 752 del 2021, proposto da -OMISSIS-i e dall’Associazione Italiana -OMISSIS- - A.I.A., rappresentate e difese dagli avvocati L G e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M P in Roma, via A. Bertoloni n. 44;

contro

Commissione Nazionale Albo Professione Sanitaria Tecnico -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM PSTRP), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C P, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Bergamo, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C P, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti




sul ricorso numero di registro generale 753 del 2021, proposto da proposto da -OMISSIS-e dall’Associazione Italiana -OMISSIS- - A.I.A., rappresentate e difese dagli avvocati L G, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M P in Roma, via A. Bertoloni n. 44;

contro

Commissione Nazionale Albo Professione Sanitaria Tecnico -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM PSTRP), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C P, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Bergamo, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C P, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti



per l'annullamento

- della nota prot. 599 del 29 ottobre 2020 dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Bergamo con la quale è stata disposta la cancellazione di -OMISSIS- dall'Elenco Speciale degli -OMISSIS- tenuto presso l'Ordine TSRM – PSTRP di Bergamo;

- del parere della Commissione d'Albo Nazionale dei Tecnici -OMISSIS- datato 22 ottobre 2020, non conosciuto;

- del Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019;

-del provvedimento di nomina della Commissione Nazionale di albo della professione sanitaria di Tecnico -OMISSIS-;

- nonché, per quanto occorrer possa, della nota trasmessa a mezzo PEC del 18 ottobre 2020 dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Bergamo con la quale si comunicava che la domanda di iscrizione del ricorrente era stata “accettata con Riserva”, in quanto l'Ordine non risultava provvisto di una Commissione di Albo per i Tecnici -OMISSIS- e che pertanto il titolo di studio e la documentazione presentati sarebbero stati valutati dalla neoeletta Commissione d'Albo Nazionale;

quanto al ricorso n. 752 del 2021:

- della nota prot. 599 del 29 ottobre 2020 dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Bergamo con la quale è stata disposta la cancellazione di -OMISSIS-i dall'Elenco Speciale degli -OMISSIS- tenuto presso l'Ordine TSRM – PSTRP di Bergamo;

- del parere della Commissione d'Albo Nazionale dei Tecnici -OMISSIS- datato 22 ottobre 2020;

- del Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019;

- del provvedimento di nomina della Commissione Nazionale di albo della professione sanitaria di Tecnico -OMISSIS-;

- nonché, per quanto occorrer possa, della nota trasmessa a mezzo PEC del 18 ottobre 2020 dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Bergamo con la quale si comunicava che la domanda di iscrizione della ricorrente era stata “accettata con Riserva”, in quanto l'Ordine non risultava provvisto di una Commissione di Albo per i Tecnici -OMISSIS- e che pertanto il titolo di studio e la documentazione presentati sarebbero stati valutati dalla neoeletta Commissione d'Albo Nazionale;

quanto al ricorso n. 753 del 2021:

- della nota prot. 599 del 29 ottobre 2020 dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Bergamo con la quale è stato comunicato che il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 28 Ottobre 2020, ai sensi dell'art. 3 punto b) del

DM

13 Marzo 2018 (accertata carenza dei requisiti professionali), ha deliberato il mancato accoglimento della domanda di iscrizione della sig.ra -OMISSIS- all'elenco speciale tecnico -OMISSIS-. Del parere della Commissione d'Albo Nazionale dei Tecnici -OMISSIS- datato 22 ottobre 2020, non conosciuto;

- del Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019;

- del provvedimento di nomina della Commissione Nazionale di albo della professione sanitaria di Tecnico -OMISSIS-


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Bergamo e della Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM PSTRP);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 la dott.ssa A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorsi numero di registro generale 751, 752 e 753 del 2021, riuniti - sussistendo tra gli stessi ragioni di connessione oggettiva e soggettiva - con ordinanza collegiale n. 7201/2022, prendono le mosse dalla richiesta di iscrizione formulata dai professionisti ricorrenti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico -OMISSIS- istituito presso l’Ordine dei Tecnici Sanitari delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

La domanda è stata presentata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 537, legge n. 145/2018 e del D.M. attutivo del Ministero della salute del 9 agosto 2019, in materia di istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, che consentiva l’iscrizione a coloro che, in regime di lavoro dipendente o autonomo, presentavano i seguenti requisiti:

- svolgere o aver svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;

- essere in possesso di un titolo il quale, all'epoca ella prima immissione in servizio o dell'inizio dell'attività libero professionale ovvero per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate.

In particolare i ricorrenti, qualificatisi tecnici audioprotesisti, hanno presentato all’Ordine dei Tecnici Sanitari di radiologia medica e delle Professioni Sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione delle province di Bergamo domanda di iscrizione all’elenco speciale, allegando alla stessa, come titolo idoneo, un certificato rilasciato dalla ricorrente Associazione Italiana -OMISSIS- e Audiometristi – A.I.A. e attestando, sotto la propria responsabilità, di aver svolto l’attività di tecnico -OMISSIS- in regime di lavoro autonomo per un periodo discontinuo di oltre trentasei mesi negli ultimi dieci anni.

L’ordine professionale, dopo aver in un primo momento espresso parere favorevole all’iscrizione nel suddetto elenco (“Esito Valutazione Conformità

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