TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-04-26, n. 202307160

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-04-26, n. 202307160
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307160
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2023

N. 07160/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10999/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10999 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 della legge 91/92 (-OMISSIS-);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il decreto emesso in data 23.04.2019 con cui il Ministero dell'Interno ha rigettato l'istanza del ricorrente, presentata il 21.05.2016, volta alla concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della Legge n. 91/1992.

L’Amministrazione, in particolare, alla luce della documentazione acquisita e fornita dall’interessato, anche a seguito della comunicazione del preavviso di diniego di cui all’art. 10- bis , legge n. 241/90, ha negato la cittadinanza per la ritenuta insufficienza dei redditi “ nel corso del triennio, per un nucleo familiare composto da genitori e tre figli ”.

Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi di diritto:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 legge 91/92 per la mancata valutazione nel calcolo dei limiti reddituali dei redditi di tutti i componenti della famiglia (Direttiva Ministero Interno K60.1 del 05.01.2007) e della rendita INAIL ”, in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle somme effettivamente percepite nel corso degli anni di permanenza in Italia, ed in particolare nel triennio anteriore all’istanza, dai quali si evince una capacità reddituale dell’istante al di sopra dei parametri minimi previsti per la concessione della cittadinanza, tenuto conto sia del reddito percepito anche dalla moglie, come prescritto dalla circolare del Ministero dell'Interno prot. n. K.60.1 del 5.1.2007, sia della rendita INAIL in ragione dell’accertata sussistenza dell’infortunio in itinere da parte dell’INAIL (prat. -OMISSIS- gestione 350) a seguito del grave incidente stradale avvenuto in data 11.10.2004, che ha determinato una riduzione della capacità della capacità lavorativa determinata nel 29%;

“II. Violazione di legge sotto il profilo della mancanza e/o difetto di motivazione, irragionevolezza del provvedimento e difetto di istruttoria ”, poichè l’Amministrazione avrebbe negato all’istante, che vive in Itali da oltre venti anni, la concessione della cittadinanza sulla base dell’erroneo presupposto del mancato raggiungimento dei requisiti reddituali minimi;

III. Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicita', travisamento dei fatti, irragionevolezza e manifesta ingiustizia ”, atteso che l’Autorità amministrativa non ha individuato con precisione ed esattezza la situazione di fatto su cui l’emanando atto è destinato ad incidere, ma si è limitata ad effettuare una valutazione meramente numerica dei documenti fiscali, in questo caso del solo mod. UNICO del ricorrente, senza che venisse effettuata una reale, sostanziale e concreta valutazione dei mezzi economici cui disponeva l’intera famiglia (reddito della moglie e rendita vitalizia INAIL), e che questi erano idonei ed adeguati ad assicurare alla stessa parte ricorrente una vita dignitosa.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato per resistere al ricorso, depositando anche la documentazione inerente al procedimento nonché la relazione ministeriale.

Con ordinanza collegiale pubblicata il 23.10.2019 è stata respinta l’istanza cautelare.

Il ricorrente ha depositato plurime istante di prelievo e, in data 31.01.2023, ha depositato una memoria difensiva corredata di produzioni documentali in allegato.

Alla pubblica udienza del 14 marzo 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.- Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.

Giova premettere un richiamo ai principali punti d’arrivo della giurisprudenza in materia, come di recente sintetizzata dalla Sezione (

TAR

Lazio, sez. V bis, n. 1590/22, 1698/22, 1724/22, 2945/22, 3692/22, 4619/22).

Va osservato, in via preliminare, che nel giudizio ampiamente discrezionale che l’amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766;
id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato;
in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis , Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690;
id., 19 febbraio 2018, n. 1902;
Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).

La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto non solo di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr.,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi