Trib. Ravenna, sentenza 04/06/2024, n. 597

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ravenna, sentenza 04/06/2024, n. 597
Giurisdizione : Trib. Ravenna
Numero : 597
Data del deposito : 4 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 1666/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa M P Presidente dott.ssa E O Giudice rel. e est. dott. P G Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1666/2023 promossa da: (C.F. ), nato a Palermo il 31.10.1974 e residente a Botticino Parte_1 C.F._1
(BS), via Benedusi n. 62, con il patrocinio dell'avv. A B ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Brescia, via Solferino n. 26
e da (C.F. ), nata a Milano il 18.02.1977 e residente a Parte_2 CodiceFiscale_2
Ravenna, via Tommaso Gulli n. 253, con il patrocinio dell'avv. R S e dell'avv. F P ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Ravenna, via della Lirica n. 35

- RICORRENTI -

e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

CONCLUSIONI Nelle note di trattazione scritta depositate in data 10.05.2024, la difesa di chiedeva al Parte_2
Tribunale di recepire le condizioni concordate nel ricorso, come modificate all'udienza del 17.04.2024. In data 06.07.2023, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22.06.2023, e Parte_1 Pt_2
adivano congiuntamente l'intestato Tribunale, deducendo specificatamente quanto segue:
[...]
- che, dalla fugace relazione tra loro intercorsa, era nata in data 06.07.2009 la figlia Persona_1
- che, in data 07.05.2013, la sig.ra aveva promosso ricorso ex artt. 269 ss. c.c. nei confronti Parte_2 del sig. innanzi al Tribunale di Ravenna e che, con sentenza n. 708/2016 pubblicata in data Parte_1
14.06.2016, il Tribunale accoglieva il ricorso e dichiarava la paternità del sig. nei confronti di Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato del Comune di effettuare la prescritta Persona_1 Org_1 annotazione della sentenza;

- che, con la medesima sentenza, il Tribunale di Ravenna disponeva che il sig. versasse alla sig.ra Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 300,00, oltre al Parte_2
50 % delle spese di carattere straordinario, condannandolo altresì al pagamento delle spese di lite;

- che il sig. on ha mai corrisposto le suddette somme;
Pt_1
- che la minore risiede con la madre presso l'abitazione di quest'ultima, sita a Ravenna, via Tommaso Gulli n. 253, e ha instaurato un rapporto sereno con il padre, che risiede a Botticino (BS), con cui ha contatti giornalieri. Le parti davano quindi atto di aver deciso di definire congiuntamente le questioni relative all'affidamento ed al mantenimento della minore e chiedevano pertanto al Tribunale adito di disciplinare i rapporti tra i genitori e la figlia alle seguenti condizioni (che vengono numerate per chiarezza espositiva):
“1. affidamento congiunto ai Sig.ri e della figlia Parte_1 Parte_2 Per_1


2. collocamento di presso la madre in Via Tommaso Gulli 253, Ravenna, con possibilità della minore di poter Per_1 trasferire la propria residenza presso il padre in Botticino (BS), Via Benedusi n. 62;



3. a seconda che risieda con il padre o con la madre, il genitore non collocatario potrà vedere liberamente la figlia;
Per_1



4. Vacanze Natalizie: verranno trascorse con il genitore non collocatario così come per le Vacanze estive;
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