Trib. Bari, sentenza 06/11/2024, n. 4247
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. V M T, ha pronunziato all'udienza del 6.11.2024 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 5862 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021 vertente
TRA
, n. a Trani il 20.6.1972, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
D P R ed A A;
Ricorrente
E
n. a Bari il 28.9.1994 (in qualità di socio accomandatario della CP_1
Lgno & Arredo di S M & C. s.a.s. ed in qualità di imprenditore – ditta
Lgno & Arredo di ), rappresentato e difeso dall'avv. M L;
CP_1
Resistenti
OGGETTO: spettanze retributive.
*******
Con ricorso depositato il 14.5.2021 ha premesso di aver lavorato alle Parte_1
dipendenze della Lgno & Arredo di S M & C. s.a.s. (dal 7.6.2016 al
31.12.2018) – società poi cancellata dal registro delle imprese - ed alle dipendenze di
(dall'1.1.2019 al 20.12.2019), con qualifica di assemblatore per la CP_1
produzione in serie di mobili (ed inquadramento nel livello E del C.C.N.L. Lgno &
Arredamento - Artigianato), prestando la propria attività giornaliera per un orario maggiore rispetto a quanto previsto nel contratto (recante previsione di un orario part - time).
Ha aggiunto di aver prestato attività anche al di fuori della sede abituale di lavoro
(Altamura), effettuando trasferte su tutto il territorio nazionale e, in particolare, recandosi a svolgere prestazioni presso aziende legate alla parte datoriale da contratti di subappalto.
Ha lamentato, dunque, che, per la quantità e per la qualità del lavoro prestato
(mansioni di costruzione/montaggio di mobili di alta qualità, riccamente decorati, implicanti specifiche professionalità tecniche e pratiche, da ricondurre nel superiore livello D), aveva ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante in base al contratto collettivo ed alla stregua dell'art. 36 Cost..
Ha allegato, ancora, di non aver mai percepito quanto dovuto a titolo di ratei di tredicesima mensilità, permessi retribuiti, ferie, permessi e festività non goduti, nonché
a titolo di trattamento di fine rapporto.
Ha affermato, inoltre, il diritto a vedere regolarizzata la propria posizione contributiva.
Ha chiesto, pertanto, la condanna di (in qualità di socio CP_1
accomandatario della Lgno & Arredo di S M & C. s.a.s. ed in qualità di titolare della ditta individuale Lgno & Arredo di S M) al pagamento della complessiva somma di € 39.340,16, oltre al versamento dei contributi omessi inerenti il diritto al miglior inquadramento contrattuale.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio sia CP_1
quale socio accomandatario della Lgno & Arredo di S M & C. s.a.s. sia in qualità di titolare della ditta individuale, eccependo la nullità del ricorso, atteso che alcuna distinzione era stata articolata con riguardo alle somme pretese nei confronti di due parti datoriali diverse.
Nel merito, per entrambi i rapporti lavorativi dedotti in giudizio, parte resistente ha contestato i fatti posti a fondamento delle pretese attoree.
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.a. In via preliminare, dev'essere esclusa la sussistenza di vizi di nullità del ricorso.
Dall'atto introduttivo della controversia è agevolmente intuibile che il lavoratore ricorrente ha agito per ottenere le differenze retributive imputabili a due diversi rapporti lavorativi, ben distinguibili anche per il tramite dei conteggi.
In questo contesto, dunque, M S è stato convenuto in giudizio
- quale socio accomandatario, in relazione al periodo dal 3.1.2017 al 20.12.2019,
- quale titolare della ditta individuale, in relazione al residuo periodo successivo.
1.b. Per le ragioni appena indicate, lo stesso M S è l'unico legittimato passivo, considerato che la Lgno & Arredo di S M & C. s.a.s., prima dell'instaurazione della lite, è stata cancellata dal registro delle imprese.
Per inciso, l'avv. L è titolare dello ius postulandi, avendo ricevuto da M
S espresso mandato alle liti (rectius due validi mandati alle liti) per entrambe le fattispecie per le quali è stato convenuto in giudizio e, quindi, in relazione a tutto il periodo dedotto in causa.
2. Nel merito, occorre premettere che il ricorrente è stato assunto in data 6.6.2016, con inizio della prestazione il giorno successivo e, come si evince dalle buste paga emesse dal gennaio 2017 in poi, l'orario di lavoro programmato è stato pari all'80% dell'orario normale di lavoro (quindi part-time).
Ciò posto, per quel che concerne il lavoro espletato presso la committente Parte_2
(quindi, a Segrate), esso si colloca temporalmente nei mesi da gennaio 2017 a dicembre 2019.
E' quanto, infatti, si ricava dalla deposizione di (“quanto ai capitoli … Testimone_1
8) so che è venuto in negli anni di cui sopra;
aveva badge giallo e tessera CP_2 mensa, confermo i documenti esibiti doc. 5”), come confermata dalla testimonianza di
(“so con certezza che mio marito ha lavorato a Milano per tutto il Testimone_2
2017, 2018 e 2019 ... le cose sono cambiate con il COVID”) e di Persona_1
(“quando si trattava della Lgno & Arredo di S M & C. s.a.s. e dell'impresa individuale, eravamo a Milano, praticamente a Segrate, presso il capannone della
”). Parte_2
2.a. Durante gli anni oggetto di causa, le mansioni espletate sono state riferite dal teste
e, quindi, sono tutte quelle indicate nel capitolo 10 dell'atto Testimone_1 introduttivo della lite – ossia assemblaggio, intaglio e piallatura su legni, assemblaggio di stand e prefabbricati in legno, montaggio di mobili -, fatta eccezione per l'attività di verniciatura e di decorazione.
In tale quadro fattuale, in costanza di entrambi i rapporti di lavoro dedotti in giudizio,
è stato inquadrato nel livello E del C.C.N.L. applicato, relativo agli Parte_1
“operai che … svolgono mansioni esecutive per le quali sono richieste generiche capacità tecnico-pratiche, nel campo … del montaggio … anche in ausilio ad altri lavoratori”, “sulla base delle semplici indicazioni tecniche ricevute”, con capacità di
“riconoscere i particolari ed il procedimento per eseguire l'attività assegnata in una specifica fase dell'attività aziendale”.
Tuttavia, il ricorrente ha argomentato circa la riconducibilità delle mansioni svolte al superiore livello D, relativo agli “operai che svolgono con perizia mansioni esecutive”,
“anche in affiancamento ad altri lavoratori”.
Come si evince dalle rispettive esemplificazioni, la differenza tra i due livelli di inquadramento è insita nel rilievo che quello inferiore riguarda il “mero assemblaggio di componenti e di semplici prodotti di arredo … o parti di essi” nell'ambito di una specifica fase dell'attività aziendale, mentre quello superiore riguarda il “montaggio di mobili … le cui parti richiedono aggiustamenti o adattamenti semplici e rifinitura” con messa in opera completa.
Ciò posto, gli elementi acquisiti per il tramite dell'istruttoria conducono a ritenere dimostrato il dedotto svolgimento delle mansioni superiori, anche tenuto conto dei caratteri di pienezza e prevalenza richiesti, a tal fine, dall'art. 2103 c.c..
Tale conclusione, infatti, discende dal rilievo che il lavoratore odierno istante, lungi dal limitarsi a mansioni di mero assemblaggio, si è dedicato anche ad intaglio e piallatura, quindi anche ad adattamenti e rifiniture.
Si è trattato, del resto, di mobilio di particolare pregio, con tutto quanto ne consegue circa le maggiori responsabilità assunte dal dipendente odierno istante.
In disparte quanto si dirà di seguito circa la corretta quantificazione della retribuzione oraria (da commisurare alla effettiva qualità e quantità delle prestazioni rese), sono perciò dovute le differenze a titolo di tredicesima mensilità, quantificate – nei conteggi non specificamente contestati – in complessivi € 2.056,62.
2.b. Passando, dunque, alle domande giudiziali basate sull'allegato svolgimento di ore di lavoro in più rispetto al part-time contrattualizzato e retribuito da entrambe le parti datoriali (la s.a.s. fino al dicembre 2018;
la ditta individuale fino al dicembre 2019), deve ritenersi adeguatamente dimostrato l'impiego di per otto ore Parte_1
giornaliere, quando occupato nei giorni settimanali dal lunedì al venerdì, e per 5 ore giornaliere, quando occupato nel giorno settimanale del sabato.
Risulta, a questo proposito, decisivo quanto dichiarato dal teste , Testimone_1 poiché tale fonte di prova, dopo aver premesso che l'appalto aveva luogo nei casi di maggiore intensità di lavoro (“conosco le parti perché ci ho lavorato insieme … sono dipendente di sono responsabile della produzione e quando abbiamo Parte_3 tanto lavoro vado all'ufficio del personale cui chiedo di appaltare del lavoro a una ditta, che poi viene da noi a fare questa commessa;
in quella occasione ho conosciuto sia che S”), ha chiaramente evidenziato che, appunto, la giornata di Parte_1
lavoro era di 8 ore e che il sabato si lavorava per 5 ore.
Si tenga presente che lo stesso , parallelamente chiamato a deporre Testimone_1
come testimone nel giudizio sub R.G. 5435/2021, vertente tra e la Parte_1
ha evidenziato che, secondo il suo grado di conoscenza, nel Controparte_3 periodo presso Segrate, “copriva sicuramente” la giornata di lavoro di 8 Parte_1
ore (si veda, sul punto, quanto accertato nella sentenza coeva alla presente decisione).
Pertanto, devono essere riconosciute le differenze retributive, seppur nei soli mesi in cui il lavoro supplementare risulti dalla combinazione tra le risultanze della predetta prova testimoniale e la documentazione (buste paga) attestante i giorni effettivamente lavorati.
Deve, infatti, rimarcarsi l'irrilevanza dei conteggi di ore operati dallo stesso ricorrente, non confortati da elementi obiettivi di riscontro e, quand'anche trasmessi alla parte datoriale, non presi in considerazione da quest'ultima (tanto vero che la stessa società non risulta averli utilizzati in occasione della redazione delle buste paga).
Quanto, poi, alle pretese attoree relative al lavoro