Trib. Pisa, sentenza 18/12/2024, n. 797

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pisa, sentenza 18/12/2024, n. 797
Giurisdizione : Trib. Pisa
Numero : 797
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 737/2023
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 26.9.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
LO BE (C.F: [...]) rappresentato e difeso dagli Avvocati Anna Maria
Ventrella e Carmela Iannielli presso il cui studio sito in Prato, Via F. Ferrucci, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F./P.I. 80078750587), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro
Funari e Katya Lea Napoletano, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.9.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 30.5.2023, il ricorrente ha domandato: “1) Accertare e dichiarare la natura discriminatoria della condotta tenuta dall'Inps nei confronti del signor AB Lo per i motivi indicati in premessa, ed in particolare per violazione dell'art. 11, paragrafo 4 della Direttiva Europea
2003/09/CE (recepita nel D.L.vo 3/2007), in combinato disposto con l'art. 43 del D.Lvo n. 286/98 e di conseguenza ordinare la cessazione della condotta discriminatoria;
2) Ordinare all'INPS
l'inclusione nel nucleo familiare del ricorrente dei congiunti residenti all'estero, così come indicati nella domanda amministrativa del 12.01.2022;
3) Condannare l'Inps alla corresponsione degli assegni familiari per il periodo indicato nella domanda amministrativa presentata in data
12.01.2022, con decorrenza 13.01.2017 per tutti i familiari indicati nella relativa domanda, fatta eccezione per il figlio BD Lo, in relazione al quale la decorrenza è il 20.01.2018 e per il figlio
GN LO Lo, in relazione al quale la decorrenza è il 29.04.2019 , fino al saldo effettivo per tutti
i familiari, oltre agli interessi legali sulle singole scadenze, a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda al saldo;
4) Vittoria di spese legali, oltre Iva e Cap come per legge, con distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari”.

1.1. In particolare, per quanto di interesse, rappresentava che:
a. era cittadino senegalese, in possesso di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti;

b. lavorava presso Conceria Gi. Elle. Emme Spa, con sede in Via della Tecnica a San Miniato (PI);

c. il proprio nucleo familiare era composto dal coniuge DA OP, nata in [...] il [...]
e dai figli AM Lo, nata in [...] il [...], ME AR Lo, nata in [...] il
6.12.2006, NG Lo, nato in [...] l'[...], BD Lo, nato in [...] il [...] e
GN LO Lo, nato in [...] il [...];

d. aveva richiesto all'INPS di Pontedera (PI) l'autorizzazione al pagamento degli assegni familiari
arretrati a favore del nucleo familiare, così come sopra descritto, con decorrenza 13.01.2017 per tutti i familiari indicati nella relativa domanda, fatta eccezione per il figlio BD Lo, in relazione al quale la decorrenza è il 20.01.2018 e per il figlio GN LO Lo, in relazione al quale la decorrenza è il 29.04.2019;

e. sussistevano tutti i requisiti reddituali per la corresponsione degli ANF, come risulta dalle autocertificazioni sottoscritte e corredate dai documenti attestanti i redditi percepiti;

f. l'INPS aveva rigettato l'autorizzazione al pagamento degli assegni familiari arretrati con la seguente motivazione: “il figlio naturale non fa parte del suo nucleo familiare in quanto non risulta convivere con Lei, ma con l'altro genitore che lo ha riconosciuto (o con i familiari di quest'ultimo). Per i cittadini stranieri di paesi non convenzionati è prevista la convivenza con i familiari”;

g. il diniego, così motivato dall'INPS, rappresentava un comportamento discriminatorio fondato su differenza di nazionalità.
2. Con memoria depositata il 5.2.2024, si è costituito l'INPS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il quale si è opposto all'accoglimento del ricorso, eccependo: “1) in via preliminare di rito: dichiararsi l'inammissibilità del ricorso introdotto nelle forme di cui all'art. 281-undecies
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