Trib. Massa, sentenza 11/01/2024, n. 28

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Massa, sentenza 11/01/2024, n. 28
Giurisdizione : Trib. Massa
Numero : 28
Data del deposito : 11 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3178 dell'anno 2016, pendente
TRA
CARROZZERIA IL PONTE DI TAVOLE S.R.L.,
DIFENSORE: Avv. MARCHETTI DAVI
- PARTE ATTRICE –

CONTRO
UFFICIO CENTRALE ITALIANO S.C.AR.L.
DIFENSORE: AVV. SALVATORE GITTO E AVV. NICOLA ANTONI
ALESSANDRO MARRONI
DIFENSORE: Avv. DALLE SALINE ENZO
1 UNIPOLSAI ASS.NI S.P.A.
DIFENSORE: Avv. CONSORTI ANDREA
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto: danni a cose
Con le conclusioni così precisate:
PER TUTTE LE PARTI: come da note scritte in sostituzione del verbale di udienza dell'8.9.23
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.12.2013, Autocarrozzeria Il Ponte di
Tavole s.r.l. conveniva in giudizio davanti al g.d.p. di Massa RO DR, la Kepos S.R.O. e U.C.I., chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 2.917,00 a titolo di risarcimento dei danni (credito di cui l'attrice si era resa cessionaria), subiti da FI IZ nel sinistro stradale occorso il 15.3.13 a Montignoso, nel quale erano rimasti coinvolti l'autovettura di quest'ultima, il motociclo condotto da RO DR e il mezzo di proprietà della Kepos S.R.O., assicurato all'estero.
Si costituiva l'U.C.I. resistendo nel merito;
rimaneva, invece, contumace Kepos S.R.O..
Integrato il contraddittorio nei confronti del RO e della SA, compagnia assicurativa per la r.c. di quest'ultimo, si costituivano i terzi chiamati resistendo alla domanda.
Con sentenza n. 336/2016, il g.d.p. dichiarava la nullità della domanda introduttiva del giudizio sia relativamente alla vocatio in ius che all'editio actionis per mancanza del requisito di cui all' art. 163 n. 3 c.p.c. riferito al petitum immediato e condannava l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore delle altre parti.
Con atto di appello depositato il 23 dicembre 2016, Il Ponte di Tavole s.r.l. impugnava la sentenza numero 336/2016 emessa dal giudice di pace di Massa. Si costituivano in giudizio S.c.a.r.l. U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, SA
s.p.a. e RO DR. Rimaneva contumace Kepos S.R.O..
Il Giudice allora procedente pronunciava sentenza non definitiva in data 21.1.21, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, annullata relativamente alle domande proposte dall'attrice nei confronti del convenuto U.C.I. e dei terzi chiamati e confermata la statuizione resa nei confronti di Kepos S.R.O..
2
Disponeva, quindi, per quest'ultima, la separazione del processo, rimettendo la causa sul ruolo per l'istruttoria, svolta documentalmente e a mezzo c.t.u., di cui era officiato il Geom. EF Bugliani.
Si dà atto che il fascicolo era assegnato alla scrivente in esito a provvedimento di variazione tabellare del 18.10.22.
All'udienza dell'8.9.23, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni ed erano assegnati i termini ex art. 190.
***
Tanto premesso, residuano da scrutinare le pretese azionate inerenti alla spettanza del risarcimento e all'individuazione delle rispettive responsabilità.
Alla luce del rapporto della Polizia Municipale di Montignoso, prodotto dalla parte attrice, emerge che, in data 15.3.13, NO EF, alla guida dell'autovettura Chrysler Epica targata BY953A0SK di proprietà di Kepos S.R.O. e assicurata da UNIQA - agenzia di Bratislava, percorreva viale Gramsci con direzione di marcia Viareggio-Massa. Giunto all'altezza dell'intersezione con via G. Del Freo, il NO svoltava improvvisamente in direzione mare per immettersi nella predetta via, senza aver azionato l'indicatore di direzione, andando a collisione con il ciclomotore MBK targato X44Y95, condotto da RO AT, che lo seguiva su viale Gramsci con medesimo senso di marcia e che, in quel momento, era intento al sorpasso della Chrysler.
A seguito dell'urto, il ciclomotore, a propria volta, andava a impattare contro la Renault Twingo targata DB499BE di proprietà di FI IZ, in sosta regolare su via Del Freo, che, di conseguenza, riportava rottura e abrasioni delle portiere destra e posteriore e rientro del sottoportiera.
Erano elevate sanzioni per violazione del c.d.s. nei confronti del NO e del RO (per il NO art. 154;
per il RO art. 148, avendo violato il divieto di sorpasso in corrispondenza dell'intersezione), rispetto a cui non risultano contestazioni.
Anche tale rapporto della Polizia Municipale non è mai stato contestato, come, del pari, non sono stati avanzati rilievi critici alla relazione a firma del EO
Bugliani (salvo che per la voce afferente al fermo tecnico, ritenuta da UC indimostrata), che conclude, quanto alla determinazione del danno alla carrozzeria subito dalla Renault, per l'ammontare di € 2.078, IVA inclusa, a fronte del valore commerciale ante sinistro pari a 2700 euro;
quantifica il danno da fermo tecnico in € 150;
esclude, infine, che tale mezzo avesse avuto bisogno del soccorso con carro attrezzi. In tal modo, il danno totale subito dalla Renault Twingo della signora FI, riparata dalla carrozzeria odierna attrice,
3
ammontava a € 2.228, comprensivi delle spese di riparazione e del fermo tecnico.
Quanto allo scooter MBK OS guidato dal RO, di valore commerciale ante sinistro pari a 750 euro, il CTU ha reputato la riparazione palesemente antieconomica;
avendo il motoveicolo subito danni allo sterzo e alla forcella che ne precludevano la marcia, il CTU ha ritenuto necessario il soccorso stradale, concludendo per la congruità della spesa di € 90;
ulteriori spese accessorie per la rottamazione del mezzo, che non era stato riparato, erano state quantificate in 179 euro (già versati al RO da U.C.I.), determinandosi, così, un danno complessivo pari a € 1.019,00.
Deve, inoltre, sottolinearsi che la dinamica del sinistro come descritta dalla
Polizia Municipale trova piena conferma nelle dichiarazioni rese da AN ER, unico soggetto audito presente al fatto e non coinvolto nel sinistro, nonché dello stesso RO (il quale ha dichiarato nell'immediatezza agli agenti verbalizzanti “all'altezza dell'incrocio con Via del Freo, quasi di fronte bar Elio, l'auto davanti a me era quasi ferma e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi