Trib. Termini Imerese, sentenza 19/04/2024, n. 593

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Termini Imerese, sentenza 19/04/2024, n. 593
Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
Numero : 593
Data del deposito : 19 aprile 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
M M Presidente f.f. (rel.)
D S A Giudice
A Q G
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 389 del registro generale affari civili contenziosi dell'anno
2019
TRA

(cf: nata a Partinico il 6.1.1952 Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nato a Palermo il 12.12.1958, Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati a Partinico (Pa), via Canaletto n. 5, presso lo studio dell'avv. N D, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
ATTORI
E
(c.f. ) nato a Carini, il Controparte_1 C.F._3
29.11.1983, elettivamente domiciliato a Palermo, via Siracusa n. 10, presso lo studio dell'avv. V T, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO

avente ad oggetto: azione di impugnazione del riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 263 c.c.;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.12.2023 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio per accertare e dichiarare che Controparte_1 quest'ultimo non era figlio del loro zio, , stante il difetto di veridicità del Controparte_2 riconoscimento effettuato dal medesimo in data 25.11.1985, del quale domandavano la declaratoria di inefficacia.
A fondamento delle domande deducevano di essere gli unici eredi legittimi di CP_2
, deceduto in data 1.3.2015, il quale – non potendo avere figli con la moglie
[...] [...]
– ne aveva adottato uno, , deceduto in data Parte_3 Persona_1
13.1.1984, avendo appreso, a distanza di quattro anni dalla morte del de cuius, che egli il
25.11.1985 aveva riconosciuto l'odierno convenuto quale figlio nato fuori dal matrimonio.
Secondo la prospettazione degli attori il difetto di veridicità del riconoscimento – avvenuto per mera compiacenza solo un anno dopo il decesso del figlio adottivo – era verosimilmente riconducibile al desiderio dello zio di avere un altro figlio, aggirando le procedure per l'adozione, oltre che comprovato dall'assenza di rapporti padre-figlio e dalla circostanza che non aveva rivelato il fatto a nessuno dei familiari. Controparte_2
Nella comparsa di costituzione depositata il 6.5.2019, Controparte_1 contestava le deduzioni avversarie allegando di aver saputo solo in epoca recente dalla madre gravemente malata di essere il figlio di e che, a seguito di tale Controparte_2 notizia, aveva effettuato delle ricerche che confermavano tale paternità.
Nello specifico, aveva appreso che lo aveva riconosciuto il 25.11.1985 Controparte_2 dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Carini e che, in seguito, si era preso cura di lui frequentando assiduamente la casa della madre, accudendolo e versandole mensilmente somme di denaro per il suo mantenimento.
A fondamento della piena volontà di di riconoscerlo quale figlio, Controparte_2 invocava il procedimento instaurato dal predetto dinanzi al Tribunale per i Minorenni di
Palermo al fine di attribuire al minore il cognome paterno – concluso con provvedimento di rigetto stante l'opposizione della madre –, imputando la mancata comunicazione della notizia ai familiari al fatto che il concepimento era avvenuto nell'ambito di una relazione extraconiugale.
Domandava, dunque, il rigetto delle domande attoree, chiedendone, in via riconvenzionale, la condanna alla restituzione della somma di € 20.498,00 giacente sul c/c intestato a , oggetto della dichiarazione di successione presentata dai Controparte_2 nipoti.
Con ordinanza dell'1.8.2022 il Giudice assegnatario, “alla luce della natura embrionale dei presupposti che potrebbero condurre al sorgere del credito” – ossia il diritto alla restituzione dei beni ereditari vantato una volta venuta meno la qualità di erede del convenuto – ha
rigettato il ricorso per sequestro conservativo proposto dagli attori in corso di causa in relazione all'immobile sito a Partinico (in catasto al fg. 71, part. 580) – rientrante nell'eredità del defunto zio, della quale il convenuto si era impossessato “per spontaneo adempimento” di M e –, paventando il pericolo di dispersione della Parte_2 garanzia patrimoniale avendo già il convenuto alienato due dei cespiti ereditari.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica genetica e con ordinanza del 14.12.2023, emessa in seguito alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter cpc, è stata assunta in decisione, assegnando alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
**********
Così prospettate le posizioni delle parti, va detto che l'azione promossa da M e
si inquadra nell'ambito applicativo dell'art. 263 c.c. ai sensi del quale Parte_2
il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse”.
Da sempre la funzione della previsione normativa è stata individuata nel fare cadere il riconoscimento venuto in essere correttamente, ma non rispondente al vero.
Si sosteneva,
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