Trib. Latina, sentenza 07/03/2024, n. 548
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5579 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 21.11.2023 e vertente
TRA
VA MI (C.F. [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Giovanni Sillitti e Manuele Sillitti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Latina Via Giustiniano n. 5/C,
ATTORE
E
MO LV (C.F. [...]) e TI IT (C.F.
[...]), rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Cristiano Pennacchia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Latina alla
Via Diaz n. 14
CONVENUTI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, IA MI conveniva, dinanzi l'intestato
Tribunale, ON VA e FO RI per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Adito accertare, in via preliminare, la fondatezza della domanda attrice e, all'esito, dichiarata la mala fede contrattuale tenuta dai convenuti, condannare a norma dell'art. 2033 del Codice Civile i Sigg.ri ON VA e FO RI - in solido tra loro o in via alternativa autonoma ognuno secondo le sue responsabilità – al pagamento in favore dell'attore Sig.
IA MI, nella qualità di erede universale di AN VI, della somma che sarà ritenuta di giustizia comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria da computarsi dal giorno in cui gli stessi hanno percepito indebitamente il corrispettivo economico pattuito per l'esecuzione del contratto preliminare di compravendita del 29/10/1987. 2) Con vittoria di spese e compensi ex D.M.
147/22”
A sostegno della domanda svolta, l'attore deduceva di essere erede universale testamentario di
AN VI, deceduto il 08.06.2012, quest'ultimo, a sua volta, coerede, unitamente ai fratelli e alla madre, del di lui padre AN FA, deceduto il 07.04.1999 e che, con atto preliminare datato
29.10.1987, AN FA aveva convenuto con il venditore ON VA e la di lui moglie
FO RI la promessa di acquisto di un terreno sito in Borgo Grappa (LT) Via Migliara 45, facente parte del Podere 29 dell'ex O.N.C., esteso Ha 5,00 e riportato in catasto al Foglio 273, P.lla 28, Porz. di P.lla 26 e Porz. di P.lla 30;
che il prezzo pattuito era fissato in £. 162.500.000 (pari ad € 83.924,42)
e che lo stesso era stato completamente pagato nella sua parte contante e, per la residua parte, per il tramite di accollo del mutuo contratto dal venditore ON con il Ministero dell'Agricoltura, le cui rate, secondo le deduzioni attoree, erano state interamente corrisposte.
L'attore rappresentava che, con il giudizio iscritto presso l'intestato Tribunale al n. r.g. 6356/2006,
VI AN aveva convenuto in giudizio i propri fratelli e gli odierni convenuti affinché fosse dichiarata aperta la successione paterna e, in esecuzione di un accordo intercorso tra i coeredi, che lo stesso fosse dichiarato proprietario dei diritti acquistati dal de cuius con il contratto preliminare del
29.10.1987;
la parte attrice AN VI aveva, dunque, spiegato, avverso i convenuti ON
e FO, domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c. ovvero, in subordine, domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione;
AN VI aveva premesso a tali deduzioni che, a seguito della morte del proprio genitore, i coeredi, con scrittura privata datata 31/05/2005, avevano convenuto una divisione contrattuale dell'asse ereditario, stabilendo che alla coniuge RE AR venisse attribuito il ricavato della vendita di alcuni beni siti in Casalnuovo di Napoli e a Pomigliano D'Arco e, ai figli del de cuius, gli immobili dagli stessi già posseduti, con attribuzione all'attore AN VI del terreno sito in Borgo
Grappa.
Nel sopracitato giudizio, si erano costituiti i coeredi germani, deducendo che la scrittura privata del
31.05.2005 era condizionata all'esito positivo del giudizio di usucapione intrapreso da IN e
ZI AN per gli immobili siti in Casalnuovo di Napoli e a Pomigliano D'Arco e che, in caso di insuccesso, gli stessi avrebbero partecipato per la quota di legge all'eredità paterna. I convenuti avevano, quindi, concluso per l'inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. e per il rigetto della domanda di usucapione. Si erano costituiti, altresì, i sig.ri ON e FO, sollevando eccezione di pagamento del mutuo ai fini del trasferimento ex art. 2932 c.c.
L'odierno attore IA MI adduceva che, a seguito del decesso di VI AN, si era costituito nel sopracitato giudizio, facendo proprie le conclusioni dell'originaria parte attrice.
Aggiungeva che, con sentenza n. 2205/2021, il Giudice del Tribunale di Latina aveva rigettato la domanda attorea e condannato IA MI al pagamento delle spese di lite;
che, con riferimento
alla domanda ex art. 2932 c.c., il Tribunale aveva osservato che l'accordo di scioglimento della comunione ereditaria doveva ritenersi sospensivamente condizionato all'esito positivo della domanda di usucapione introdotta da IN e ZI AN, il cui onere probatorio di avveramento spettava alla parte attrice in giudizio;
che, costituendosi in giudizio, i convenuti avevano sostanzialmente contestato l'effettiva titolarità del rapporto controverso e, in particolare, l'identificabilità nell'attore del soggetto in favore del quale dovesse essere pronunciata la sentenza ex art. 2932 c.c.;
che AN
VI, non avendo offerto prova dell'avveramento di tale condizione, non poteva essere considerato titolare, dal lato attivo, del rapporto dedotto in causa.
Adduceva, infine, l'odierno attore che con atto di appello datato 07.07.2016, la convenuta AN DA aveva impugnato la sopracitata sentenza, convenendo in giudizio le altre parti processuali e chiedendo all'autorità adita, “in riforma della sentenza del Tribunale di Latina n. 2205/2015 depositata
l'11.09.2015, disporsi, ex art. 2932 cod. civ., in esecuzione della scrittura privata del 29.10.1987, il trasferimento in favore degli eredi del Sig. AN FA – in persona dei Sigg. DA, IN,
ZI, MI e VA NG AR AN (ovvero in luogo di quest'ultimo dei Sigg.
AN VE e RI BI) e del Sig. MI IA (quale erede universale del Sig.
VI AN), nella quota indivisa di 1/6 ciascuno - della porzione del fondo sito in Borgo
Grappa di Latina, Via Migliara 45, facente parte del Podere 29 dell'ex ONC (riportato in catasto al
Foglio 273, p.lle 26, 27, 28, 29, 30 e 94), e più precisamente della parte tratteggiata nella planimetria allegata al citato contratto preliminare di compravendita del 29.10.1987, per un'estensione complessiva di Ha 5.00.00, all'epoca della convenzione ricadente sulla particella 26 per Ha. 3.95.00
(fascia di metri 126,50 misurata dal confine nord verso sud) e comprendente (parimenti a nord del più esteso podere) la particella 27 di Ha. 0.5250, la particella 28 di Ha. 0.2990, e porzione della particella 30 per Ha. 0.22.60 (fascia larga mt. 35 misurata in senso nord-sud);
- porre a carico degli appellati VA ON e RI FO le spese e i compensi del doppio grado di giudizio”;
deduceva che, con sentenza n. 1397/2022, la Corte d'Appello, pur rigettando la domanda, aveva colto nel segno le argomentazioni e doglianze oggetto anche dell'odierno giudizio. In particolare, nell'atto di citazione introduttivo della presente controversia, l'attore trascriveva i seguenti passaggi della motivazione: “D) Ciò che non ha colto il Tribunale, ed in tali sensi le motivazioni della pronunzia vanno adeguatamente corrette sul punto, è che sebbene quella divisione ereditaria contrattuale sia stata subordinata ad una condizione sospensiva, ovvero all'avveramento di un fatto esterno (l'esito positivo e definitivo del giudizio intrapreso da IN e ZI AN), la condizione spiegava effetti nel solo rapporto interno fra i coeredi ed ai fini divisori, non nel rapporto esterno fra il De
UI AN FA ed ora il suo erede AN VI riguardante invece l'esecuzione del preliminare di compravendita sulla base degli accordi raggiunti dal De UI AN FA con i Sigg.ri ON VA e FO RI. E) Condizione indispensabile per l'esecuzione di detto contratto e per il perfezionamento dello stesso con un atto definitivo era che il AN FA, o il suo erede, avessero onorato tutte le
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi