Trib. Pisa, sentenza 15/07/2024, n. 375
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 798/2023
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Laura Pastacaldi, lette le note scritte in sostituzione di udienza del
24/4/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/9/1979, elettivamente domiciliata in Pisa, Piazza del Pozzetto n. 9, presso lo studio degli Avv.ti
Simona Baldi ( e Nicola Favati (C.F. ), che la C.F._2 C.F._3
rappresentano e difendono,
- ricorrente
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore e CP_2 [...]
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
in persona del Dirigente pro tempore, rappresentanti ex art 417 bis c.p.c. dalla Dott.ssa CP_4
(C.F. ), quale funzionari delegata dall'
[...] C.F._4 Controparte_5
resistente ed elettivamente domiciliati presso il convenuto in Pisa, via G. Pascoli Controparte_3
n. 8
- resistenti
OGGETTO: carta docente
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: “che il Tribunale di Pisa, Giudice del Lavoro, per le causali di cui alla narrativa voglia, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi e della regolamentazione contrattuale eventualmente confliggenti, 1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al beneficio economico di cui dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e pedissequo DPCM23.9.2015;
2. Per l'effetto condannare il , già , a Controparte_1 Controparte_1
corrispondere a tramite la “carta docente” l'importo di € 1.500 per l'annualità Parte_1
scolastiche 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, in ogni caso quell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
3. Vittoria di spese e onorari del giudizio, comprese le spese della diffida, ai procuratori che si dichiarano antistatari”
Per la parte resistente: “Preliminarmente dichiarare la prescrizione e, nel merito, dichiarare il rigetto dell'avverso ricorso per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della carta elettronica del docente nonché per la sua richiesta di monetizzazione e non di erogazione attraverso l'applicazione informatica all'uopo dedicata;
S.J. Il tutto, con il favore delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/06/2023, a esposto di essere dipendente del Parte_1
convenuto e di aver prestato servizio, in favore dell'Amministrazione resistente, nel CP_1
seguente modo:
- A.S. 2020/2021 con contratto a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo per l'insegnamento di Matematica e scienze presso l'istituto “”G. Pascoli” (PIIM84101V) dal
19/10/2020 al 26/10/2020;
dal 27/10/2929 all'1/11/2020;
dal 2/11/2020 al 3/11/2020;
dal
4/11/2020 al 5/11/2020;
dal 6/11/2020 al 7/11/2020, dall'8/11/2020 al 9/11/2020;
poi con contratto a tempo determinato in qualità di docente supplente per l'insegnamento di Scienze, tecnologie e tecniche agrarie, presso l'Istituto Superiore ”E. Santoni (PIIS003007) dal 12/11/2020 al 30/11/2020;
dal 15/1/2021 al 10/2/2021;
dall'11/2/2021 all'1/3/2021;
dal 2/3/2021 al
15/3/2021;
dal 16/3/2021 al 20/4/2021;
dal 21/4/2021 al 30/4/2021 da dall'1/5/2021 all'1/6/2021;
dal 2/6/2021 al 10/6/2021;
- A.S. 2021/2022 con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in qualità di docente supplente, per un posto di Sostegno Psicofisico, dal 23/9/2021 al 30/6/2022 presso l'Istituto
Comprensivo N. Pisano di Marina di Pisa;
- A.S. 2022/2023 con contratto individuale di lavoro in qualità di docente supplente, per un posto di Sostegno Psicofisico, dal 7/9/2022 al 30/6/2023 presso la Scuola Secondaria I grado L. Da
Vinci di Castelfranco di Sotto;
La ricorrente ha, dunque, lamentato di non aver percepito il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/20152015 e pedissequo DPCM del 23/9/2015, che ha istituito la c.d. “Carta elettronica docente”, beneficio consistente nell'erogazione dell'importo di € 500, per ogni anno scolastico, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo e la valorizzazione;
di aver svolto le stesse mansioni dei colleghi docenti di ruolo a tempo determinato, a cui la legge riconosce il beneficio predetto.
In particolare, ha dedotto: che l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto e dovere fondamentale di tutto il personale docente personale docente (artt. 282 e 440 d.l.gs. 297/1994, art. 28 del CCNL
Comparto Scuola 4/8/1995, art. 64 CCNL Comparto Scuola del 27/11/2007);
che, infatti,
l'Amministrazione ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e a tempo determinato, gli strumento e le opportunità che garantiscano la formazione in servizio (art. 63 del CCNL Comparto Scuola 27/11/2007);
che l'art. 2 del DPCM del
23/9/2015 nel riconoscere il beneficio ai soli docenti di ruolo a tempo determinato non solo contrasta con il quadro normativo delineato, ma viola anche il principio di non discriminazione tra il personale
a tempo determinato e indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato, approvato con la Direttiva 1990/70/CE;
che la l. 107/2015 deve essere interpretata alla luce degli artt. 3, 35 e 97 Cost., così da riconoscere il beneficio anche ai docenti a tempo determinato.
Ha concluso chiedendo il riconoscimento del beneficio, con condanna al convenuto CP_1 all'erogazione della somma di € 1.500,00, pari alle tre annualità di servizio prestato.
Si sono costituiti in giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_3
che hanno preliminarmente eccepito la prescrizione del credito eccedente il
[...] quinquennio antecedente al ricorso introduttivo ovvero altro atto interruttivo.
Nel merito, hanno rilevato: che alla docente non spetta il beneficio, avendo prestato servizio con supplenze brevi e saltuarie, in particolar modo nell'A.S. 2020/2021;
che, per tale ragione - anche alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 27/10/2023, n. 29961 – non spetta alla ricorrente il beneficio, che, infatti, la carta elettronica del docente, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, non rientra tra le “condizioni di impiego” per le quali è sancita
l'uguaglianza tra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che, infatti, non si tratta di un incremento stipendiale, in quanto svolge la funzione di assicurare la formazione continua del personale docente, monetizzando l'onere di
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