Trib. Roma, sentenza 28/10/2024, n. 17068

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 28/10/2024, n. 17068
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 17068
Data del deposito : 28 ottobre 2024

Testo completo

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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza figurata del 30/09/2024, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni contenute nelle note scritte di udienza, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36957 del
Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
SERVIZI ELETTRICI INTEGRATI S.r.l.s., con sede in Latina, Via
Pier Luigi da Palestrina n. 37, Cod. Fisc. e P. IVA: 02817190594, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. CO Mattia LF, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Frazzini (Cod. Fisc.
[...]– PEC: federicofrazzini@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 4 giusta procura in atti
OPPONENTE
E
PISTRITTO SERGIO, C.F.: [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe RI, C.F.: [...]ed elett.te dom.to presso il suo studio in Roma, in Via degli Scipioni n. 265, giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO ED ALTRO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1


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E
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132127 TER429 C.P.C.
I. La recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno
2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58
L. n. 69 del 2009
). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione.
II. Con atto di citazione notificato in data 19/07/2023 e depositato in data
20/07/2023, Servizi Elettrici Integrati s.r.l.s. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 10662/2023 (n.23734/2023 R.G.) del Tribunale di Roma con il quale è stato ingiunto alla medesima il pagamento della somma di Euro 440,00 oltre interessi e spese del procedimento, importo richiesto al saldo del corrispettivo di €
1.000,00 riferito al godimento dell'immobile in Roma, Via Pompeo Neri n. 32, scala B, int. 1/A per la mensilità di aprile 2022, in virtù di “contratto di godimento di immobile in funzione della successiva vendita” (contratto “rent to buy”) stipulato per atto notaio Erminia Amicarrelli di Pescara del 18.12.2020 rep.
111210 ai sensi dell'art. 23 D.L.12.9.2014 n. 133;

Ha eccepito l'opponente in via preliminare l'incompetenza per valore del
Tribunale adìto, rilevando che “Il ricorso per decreto ingiuntivo per il preteso credito di € 440,00 è stato proposto al tribunale sul presumibile – ma errato – presupposto che si vertesse in materia di locazione, con conseguente competenza funzionale del Tribunale a prescindere dal valore della causa. Viceversa, il contratto stipulato tra il Sig. SE RI e la Servizi Elettrici Integrati S.r.l.s. e posto a fondamento del ricorso per ingiunzione non è in alcun modo un contratto di locazione bensì un “contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobile” specificamente disciplinato dall'art. 23 del D.L.
12.9.2014 n. 133
”;

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Nel merito ha contestato l'inesistenza del credito azionato in via monitoria, deducendo che: “ La differenza di € 440,00 reclamata dall'opposto a saldo del corrispettivo mensile per il godimento dell'immobile in Roma, Via Pompeo Neri
n. 32 relativo al mese di aprile 2022 non è in alcun modo dovuta dalla Servizi
Elettrici Integrati S.r.l.s. poiché detta società ebbe a sostenere, nel mese predetto, spese di straordinaria manutenzione consistenti nella sostituzione di un boiler elettrico, come da fattura n. 206 dell'11.4.2022 che si produce (documento 2) e che, in base al contratto, erano a carico del RI quale concedente”;

Sulla scorta di tanto ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“-In via preliminare ed in accoglimento della sollevata eccezione, dichiarare con ordinanza la propria incompetenza per valore in favore del giudice di pace;
-nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito di cui all'ingiunzione opposta. In ogni caso, con revoca del decreto ingiuntivo n.

10662/2023 (n. 23734/2023 R.G.) e condanna alle spese”.”
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l'opposto RI
SE con memoria di costituzione depositata in data 15/03/2024, che ha preliminarmente eccepito l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, rilevando “che il rapporto intercorrente tra il signor RI SE e la società Servizi Elettrici Integrati si basa su di un contratto di rent to buy ovvero una nuova tipologia di contratto, introdotto dal legislatore per andare incontro alle necessità del mercato immobiliare. Il “Rent to buy” (altrimenti detto “affitto a riscatto”), è una fattispecie contrattuale mista, in cui si intersecano le discipline del contratto di locazione e della compravendita.”.
Nel merito ha evidenziato l'infondatezza dell'opposizione, sul rilievo che:
“In data 11 aprile 2022 l'odierna attrice comunicava al signor RI SE di aver eseguito interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione del “boiler acqua calda sanitaria” Tale autonomo, non autorizzato né comunicato intervento “legittimò” la medesima attrice a decurtare il canone di locazione relativo al mese di aprile 2022 della somma presuntivamente spesa
(euro 440,00), il tutto in violazione del dettato normativo di riferimento (legge
392/78) e di quanto previsto dall'art. 6 del contratto di rent to buy (locazione) che prevede che “Ai sensi dell'art. 1005 c.c., le riparazioni straordinarie sono a carico della parte Concedente”. Il signor RI SE con missiva del 12 aprile
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2022 rappresentava che il comportamento posto in essere della conduttrice
(rectius: Servizi Elettrici Integrati) violava quanto disposto dalla legge e dal contratto di rent to buy, e chiedeva, al contempo, la consegna della fattura dell'intervento con specifica del costo del materiale (boiler acqua calda) e della mano d'opera, fattura mai consegnata dalla società Servizi Elettrici Integrati
(doc. 4).”.
Ha, indi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare e pregiudiziale: concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta né è di pronta soluzione;
In via principale e nel merito: 1) Rigettare la spiegata opposizione e, per l'effetto, confermare il D.I.

10662/2023 - R.G. 23734/2023 per tutti i motivi esposti in narrativa e perché il pagamento delle somme ingiunte non risulta, alla data di proposizione dell'opposizione in commento e sino ad oggi, integralmente effettuato;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, confermare il D.I. opposto per le somme ancora dovute o accertate in corso di causa, nonché per le somme liquidate a titolo di spese di giustizia con il D.I. n.

10662/23 – R.G. 23734/23;
3) In via gradata condannare la Servizi Elettrici

Integrati s.r.l.s. al risarcimento dei danni con l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., con determinazione anche in via equitativa;
4) In via istruttoria si formula espressa riserva di articolare i mezzi istruttori anche alla luce della condotta processuale di parte attrice. Con riserva di precisare, emendare e/o integrare la domanda, a seguito dell'esame del comportamento processuale dell'attrice. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA e C.N.A.P. come per legge nonché al rimborso delle spese generali nella misura del 15%”
.
All'udienza del 20/03/2024, ritenuto di riservare a sentenza ogni valutazione sulla eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito e rilevata l'improcedibilità ex ufficio della domanda, non avendo le parti esperito la mediazione obbligatoria in materia, veniva assegnato termine per la presentazione della mediazione e fissata per il prosieguo l'udienza di discussione del 3/07/2024, da tenersi ai sensi dell'art.83, co.7, lettera H del D.L.n°18/2020 e dell'art.127 ter
c.p.c.

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Assolta la condizione di procedibilità, all'esito del deposito del verbale negativo di mediazione, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 30/09/2024, da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito della stessa, la causa è stata trattenuta all'esame della camera di consiglio ed in decisione ex artt. 127 ter e art. 429 c.p.c. con lettura del dispositivo, motivi riservati.
III. Ha natura pregiudiziale rispetto alla disamina del merito, l'eccezione di incompetenza per valore sollevata da parte opponente, in favore del giudice di pace di Roma.
In termini generali, appare opportuno premettere che i presupposti processuali di cd. esistenza (domanda proposta ad Autorità munita di iurisdictio) e validità o proseguibilità del processo (competenza del Giudice, capacità- legittimazione processuale del soggetto che propone la domanda) sono i requisiti che debbono sussistere, prima della proposizione della domanda, perché il processo possa venire in essere e possa procedere, anziché arrestarsi subito, fino al conseguimento del suo scopo normale che, nel processo di cognizione, è la pronuncia sul merito. Le cd. condizioni dell'azione (date dalla cd. possibilità giuridica, dall'interesse ad agire e dalla legittimazione ad agire) costituiscono ulteriori requisiti che condizionano l'attitudine del processo a pervenire ad una pronuncia sul merito. Ne consegue che il rilievo della mancanza, da parte dell'Autorità adita, del potere di decidere la controversia determina una pronuncia sul
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