Trib. Pesaro, sentenza 08/07/2024, n. 568

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pesaro, sentenza 08/07/2024, n. 568
Giurisdizione : Trib. Pesaro
Numero : 568
Data del deposito : 8 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 518/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Lorena Mussoni PRESIDENTE
Dott. Davide Storti GIUDICE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa di separazione n.518/24 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Minucci;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Irene Ciani;
Controparte_1
CONVENUTO con l'intervento del
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
Ernesto Napolillo;

INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione all'udienza del 2.7.2024 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte ricorrente si riporta al ricorso;
parte convenuta si riporta alla comparsa di costituzione”.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.3.2024 ha promosso la presente Parte_1
causa di separazione personale nei confronti del coniuge , Controparte_1
con il quale ha contratto matrimonio il 9.10.1982 a Corinaldo.
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Il convenuto si è ritualmente costituito. Controparte_1
- È documentato che (nato nel 1957) e (nata Controparte_1 Parte_1
nel 1961) hanno contratto matrimonio a Corinaldo il 9.10.1982.
La coppia ha avuto tre figlie, nata nel 1983, nata nel 1985 e Per_1 Per_2
nata nel 1994, tutte ormai maggiorenni ed indipendenti. Per_3
La residenza familiare è stata fissata a Monte Porzio, in una villetta costruita durante il matrimonio, intestata alla ricorrente.
E' pacifico che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno e non c'è possibilità di riconciliazione. Già da marzo 2023 – cioè un anno prima dell'inizio di questa causa - si è trasferita a vivere in un'altra Parte_1
abitazione in locazione e nella casa familiare è rimasto solo . Controparte_1
Pertanto va dichiarata la separazione personale.
- Sono state formulate contrapposte domande di addebito.
ha sostenuto che il marito ormai da alcuni anni si sarebbe Parte_1
affettivamente allontanato dalla moglie, avrebbe assunto verso di lei atteggiamenti mortificanti e avrebbe iniziato a frequentare altre donne.
[...]
a propria volta ha affermato che la moglie da alcuni anni era CP_1
diventata insofferente verso il marito e rifiutava i rapporti intimi, restava spesso fuori casa, aveva poi appreso che la moglie si intratteneva con un altro uomo, infine nel marzo 2023 aveva lasciato il tetto coniugale. Parte_1
E' opportuno ricordare che ai fini dell'addebito della separazione è necessario provare non solo la
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