Trib. Modena, sentenza 04/12/2024, n. 1761
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore
dott.ssa Susanna Zavaglia Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 2766 del Ruolo Generale degli affari
contenziosi per l'anno 2024
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato VIRGILI TULLIO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
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OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da ricorso depositato in
data 31/05/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nata la figlia Per_1
in data 21/05/2010, minore.
[...]
2. Con ricorso del 31/05/2024 ha chiesto che fosse disposto l'affido Parte_1
esclusivo “rafforzato” della figlia minore nonché l'obbligo, a carico dal padre, di
corrisponderle mensilmente la somma di € 400,00 a titolo di contributo al
mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese sostenute nell'interesse del
minore. La ricorrente ha altresì chiesto che fosse disposta a suo favore l'assegnazione
integrale dell'Assegno Unico erogato dall' CP_2
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha addotto la totale assenza del
padre nella vita della figlia, di cui si è sempre disinteressato.
L'odierno resistente, infatti, avrebbe interrotto la relazione e si sarebbe trasferito
presso altro domicilio “subito dopo la nascita della figlia”, senza poi intrattenere alcun
tipo di rapporto né con la madre né con la figlia, al di fuori di qualche sporadica
telefonata, l'ultima delle quali, tuttavia, risalirebbe al maggio del 2012.
La ricorrente ha rappresentato, inoltre, come il padre non abbia mai versato alcuna
somma a titolo di contributo al mantenimento della figlia, né le abbia mai comunicato
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la propria residenza o, quantomeno, una modalità con cui fosse possibile mettersi in
contatto con lui in caso di necessità. Vano è risultato anche il tentativo del difensore
della ricorrente di mettersi in contatto con l'odierno resistente onde sollecitare una
risoluzione bonaria della controversia mediante il raggiungimento di un accordo in
ordine al mantenimento della figlia (v. all. 5 al ricorso).
3. Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace, nonostante la rituale
notifica eseguita nei suoi confronti.
4. All'esito dell'udienza del 13/11/2024, presente solo la parte ricorrente, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione.
Le circostanze descritte dalla ricorrente nonché la mancata costituzione in giudizio
di (ulteriore indice del suo disinteresse per la figlia) evidenziano Controparte_1
l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale: trattasi infatti di un
genitore del tutto assente dalla vita della figlia, fin dalla più tenera età di quest'ultima,
e che ha lasciato l'onere di provvedere all'accudimento e al mantenimento della
stessa integralmente a carico della madre.
La persistente indifferenza del padre nei confronti della minore è ulteriormente
dimostrata dal fatto che egli abbia del tutto ignorato il tentativo del difensore della