Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 42
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2674/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
D'ST AT (C.F.: [...]) e D'ST
RE (C.F.: [...]), rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dagli Avv.ti Silvana
Ambrosino e Vincenzo Lamanna, presso il cui studio, sito in Salerno al
Corso Vittorio Emanuele n. 111, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
BANCA MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO,
ROSCIGNO E LAURINO – SOCIETÀ COOPERATIVA (P.IVA: 00269570651), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Enrico Siniscalchi, presso il cui studio, sito in Baronissi alla Via Guglielmo
Marconi n. 21, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
E
BUONCONSIGLIO 4 S.R.L. (P.IVA: 05273160266), e per essa quale mandataria PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A., in persona del legale Proc. N.R.G.A.C. 2674/2020 - Sentenza
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Luigi Coloccino, presso il cui studio, sito in Roma alla Via Adolfo Ravà n. 75, elettivamente domicilia;
- TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 02/10/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato i sigg.ri D'ST
AT e D'ST RE hanno proposto opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo n. 151/2020, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in favore della opposta, della somma pari ad € 24.052,42, il primo a titolo di garante ed il secondo di debitore principale, a titolo di debitoria rinveniente dal contratto di mutuo chirografario n. 00000020462, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che la
Banca opposta non avrebbe fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria, anche considerato che la dichiarazione depositata dalla ricorrente non corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 50
T.U.B.;
quale secondo motivo di opposizione, che il T.A.N. ed il T.A.E.G. contrattualmente indicati (6,50% e 7,16%) non corrispondono a quelli effettivamente applicati, pari rispettivamente al 6,58% ed al 6,78%, di talché gli interessi debitori vanno rideterminati al tasso legale ai sensi dell'articolo
1284 c.c.;
quale terzo motivo di opposizione, che la fideiussione “omnibus” fino alla concorrenza di € 30.000,00 sottoscritta dal sig. D'ST
AT è affetta da nullità per violazione dell'articolo 2 L. n. 287/1990, in quanto contenente le clausole di cui al Modello A.B.I. del 2003 ritenute
Proc. N.R.G.A.C. 2674/2020 - Sentenza
anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005.
In virtù di quanto innanzi esposto i sigg.ri D'ST AT e
D'ST RE hanno formulato le seguenti conclusioni: accogliere
l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 151/2020;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli
Avvocati SILVANA AMBROSINO e VINCENZO LAMANNA, dichiaratisi anticipatari.
Si costituiva in giudizio la BANCA MONTE PRUNO CREDITO
COOPERATIVO DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO – SOCIETÀ
COOPERATIVA, deducendo: che il primo motivo di oppposizione, in quanto la certificazione ex art. 50 T.U.B. è stata depositata “ad abundantiam”, a supporto ed integrazione della restante documentazione, ovvero il contratto di mutuo, su cui è fondato il credito oggetto di ingiunzione;
che anche il secondo motivo di opposizione è infondato, giacché il T.A.E.G. non ha alcuna funzione o valore di regola di validità, tanto meno essenziale, del contratto in quanto è un mero indicatore sintetico del costo complessivo di quest'ultimo e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente, ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali;
che la questione relativa alla nullità della garanzia personale
“omnibus” rilasciata dal sig. D'ST AT è infondata e, in ogni caso, non è maturata alcuna decadenza ex art. 1957 c.c. nei suoi confronti.
In virtù di quanto innanzi esposto la BANCA MONTE PRUNO CREDITO
COOPERATIVO DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO – SOCIETÀ
COOPERATIVA ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare
l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 151/2020;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato ENRICO
SINISCALCHI, dichiaratosi anticipatario.
Proc. N.R.G.A.C. 2674/2020 - Sentenza
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione nei confronti di D'ST AT e la accoglieva nei confronti di D'ST RE, quindi onerava le parti di espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, ed a tanto provvedeva parte opponente (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opponente il 17/9/2021).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
Con comparsa depositata telematicamente il 09/4/2022 spiegava intervento la BUONCONSIGLIO 4 S.R.L., e per essa quale mandataria PRELIOS
CREDIT SERVICING S.P.A., deducendo: di avere concluso con la Banca opposta un contratto di cessione di crediti ai sensi della Legge n. 130/1999, con efficacia giuridica a decorre dalla medesima data, in virtù del quale la prima ha acquistato “pro soluto” dalla seconda i crediti derivanti da contratti di
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