Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/03/2025, n. 430

TRIB Vibo Valentia
Sentenza
12 marzo 2025
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TRIB Vibo Valentia
Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/03/2025, n. 430
Giurisdizione : Trib. Vibo Valentia
Numero : 430
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

N. 1270 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
RO ME elettivamente domiciliata in Nicotera, via Foschea, presso lo studio dell'avv.
Antonino Cosentino (PEC: avv.antoninocosentino@pec.giuffre.it) che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Aschenez, n. 1/i, presso l'avv. Mariarosaria
Minniti (PEC: mariarosaria.minniti@avvocatirc.legalmail.it) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: avv.ettore.triolo@postacert.inps.gov.it) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.

Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 22/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920239000603400000,
1
notificatole il 29.05.2023, cui è sotteso l'avviso di addebito n. 43920120000389591000 (preteso a titolo di contributi modello DM/10), asseritamente mai ricevuto. La ricorrente deduceva l'estinzione della pretesa contributiva in ragione dell'intervento della prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare per tutti i motivi di opposizione come sopra spiegati che non sono stati posti in essere atti interruttivi e dichiarare la prescrizione sopravvenuta di tutti i crediti vantati dalle parti resistenti opposti con il presente ricorso, ed indicati nella intimazione di pagamento n. 13920239000603400 000, emessa da Agenzia delle
Entrate Riscossione (cartella 43920120000389591000), anche a decorrere dalla eventuale
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