Trib. Livorno, sentenza 26/11/2024, n. 373
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Testo completo
N. R.G. 3113/2024 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. G M Presidente dott. A F Giudice Relatore dott. N M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3113/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. LAURA Parte_1 C.F._1
GIULIANI
e
(C.F. ) con l'avv. LAURA GIULIANI Parte_2 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6
Il ricorso, depositato in data 26/07/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M
.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Campiglia Marittima (LI) il 14/05/2005 tra e Parte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Campiglia Parte_2
Marittima (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2005 Parte 2 Serie B n. 4
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Campiglia Marittima (LI), fraz. Di Venturina Terme, via W. Tobagi n. 3 – 57021 di proprietà della Sig.ra Pt_2 rimarrà nella disponibilità della stessa unitamente ai mobili e arredi, ed i figli minori saranno collocati prevalentemente presso la residenza della madre ivi stabilmente conviventi.
2. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre.
pagina 2 di 6
Per l'effetto di quanto sopra, i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, in particolare relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. G M Presidente dott. A F Giudice Relatore dott. N M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3113/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. LAURA Parte_1 C.F._1
GIULIANI
e
(C.F. ) con l'avv. LAURA GIULIANI Parte_2 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6
Il ricorso, depositato in data 26/07/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M
.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Campiglia Marittima (LI) il 14/05/2005 tra e Parte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Campiglia Parte_2
Marittima (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2005 Parte 2 Serie B n. 4
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Campiglia Marittima (LI), fraz. Di Venturina Terme, via W. Tobagi n. 3 – 57021 di proprietà della Sig.ra Pt_2 rimarrà nella disponibilità della stessa unitamente ai mobili e arredi, ed i figli minori saranno collocati prevalentemente presso la residenza della madre ivi stabilmente conviventi.
2. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre.
pagina 2 di 6
Per l'effetto di quanto sopra, i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, in particolare relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con
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