Trib. Modena, sentenza 28/11/2024, n. 611
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa E R Presidente dott.ssa S Z Relatore dott. E B Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2970/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CHIARA COLOMBINI
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CHIARA COLOMBINI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 07/07/2024 dai coniugi predetti;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al Giudice, come consentito dall'art. 127 ter c.p.c.
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
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essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 04/03/2013, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 23/11/1999, in data Per_1 Per_2
28/05/2002 e in data 26/04/2007;
Per_3
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuna, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altra, entro il termine di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio fino al raggiungimento della completa indipendenza economica dei figli.
2) Alcuna disposizione viene concordata sulla ex casa coniugale poichè le parti hanno provveduto entrambe a trasferirsi in altra e diversa abitazione nelle quali attualmente risiedono.
3) Quanto ai figli della coppia non ancora economicamente indipendenti:
maggiorenne, impegnato nel percorso di studi indicato nelle premesse rimarrà Per_2
a vivere, anche ai fini anagrafici, con la madre e sarà libero di frequentare entrambi i genitori secondo i rispettivi impegni personali/lavorativi e scolastici.
minorenne, rimarrà a vivere, anche ai fini anagrafici, con la madre. Le Per_3
decisioni di maggiore interesse relative a affidato congiuntamente sia al Per_3
padre che alla madre, relative a istruzione, educazione, salute e impegni ricreativi
(quali ad esempio: la scelta della scuola, dell'educazione religiosa, delle cure - specialistiche e non -, dei viaggi a scopo culturale e di formazione all'estero, ecc.) saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto di capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del medesimo. La responsabilità in ordine alle decisioni relative
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all'ordinaria conduzione della vita di invece, sarà esercitata in via esclusiva Per_3