Trib. Catanzaro, sentenza 10/12/2024, n. 1029

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 10/12/2024, n. 1029
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 1029
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2855/2023 R.G. promossa
da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Rossella Lugarà e Parte_1
Antonio Baldiserra

- ricorrente -

contro
(già ) e per esso Controparte_1 CP_2
l' Controparte_3
, in persona del pro tempore, rappresentato e
[...] CP_4 difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Maria Elena Burgello
- resistente -
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 10.12.2024.
Con ricorso depositato il 18.12.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del
con contratto annuale a tempo Controparte_1 determinato per l'anno scolastico 2022/2023 e di essere, al momento del deposito del ricorso, in servizio con contratto dall'01.09.2023 al 30.06.2024 presso l'I.C. Nord-Est Manzoni Catanzaro, ha convenuto in giudizio
l'amministrazione resistente per sentir riconoscere il suo diritto ad usufruire del
1


beneficio economico di € 500,00 annui, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 della legge n. 107/2015, prestazione denominata
“Carta Elettronica del Docente”, chiedendo di condannare parte resistente a mettere a disposizione la somma complessiva € 1.000,00, per il tramite della menzionata Carta.
A sostegno della domanda, lamentava di essere stata illegittimamente esclusa dal beneficio economico della cd. “Carta Elettronica del Docente” la cui erogazione, finalizzata alla formazione del personale docente, è stata circoscritta ai soli insegnanti assunti a tempo indeterminato, ponendosi tale previsione in contrasto con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ex art. 3 Cost. e con l'obbligo di formazione del personale a tempo determinato, ai sensi degli artt. 63, 64 CCNL “Contratto Scuola”.
Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015
, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e Controparte_1 disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici, nei limiti della prescrizione di legge” con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il Controparte_1
che aderiva alla domanda attorea, dichiarandosi disponibile a riconoscere
[...] la prestazione rivendicata, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato.
2
È incontestato che parte ricorrente abbia prestato servizio in favore dell'amministrazione convenuta, per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso senza ricevere la c.d. “Carta Elettronica del Docente” (cfr. all.ti del ricorso).
Ciò posto, la normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107, il quale prevede che:
“al fine di sostenere la formazione continua dei
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