Trib. Locri, sentenza 09/08/2024, n. 908
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 117/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'11.7.2024 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Bovalino, Parte_1 C.F._1
alla Via F. Sofia Alessio n. 43, presso lo studio degli Avv. STRANGIO GIUSEPPE e
NIRTA ANTONIO che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in alla Via G. Vico n. 24, presso lo CP_1
studio dell'Avv. PELLE ANTONIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: pagamento somme.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato dipendente del ad oggi in quiescenza, in qualità di Controparte_1 responsabile dell'area demografica, statistica e servizi del personale;
dedotto che con deliberazione n. 68 del 31.05.2010, la giunta comunale ha istituito l'Ufficio
Comunale di statistica e censimento per le attività afferenti allo svolgimento del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni, conferendogli l'incarico di responsabile con funzioni di organizzazione e coordinamento di tutte le operazioni connesse allo svolgimento del censimento;
allegato che per lo svolgimento delle richiamate operazioni l'ISTAT ha conferito al la somma Controparte_1 complessiva di euro 16.820,00 mediante n. 4 bonifici disposti su conto corrente postate n. [...] appresso meglio specificati: A) versamento di euro 4.207,00 (data valuta 31.05.11) con causale contributo forfettario fisso U.C.C. (Ufficio Comunale di Censimento);
B) euro 1.180,00 (data valuta
21.11.2011) con causale anticipo contr.to forfettario variabile attività di rilevazione;
C) euro 7.081,20 (data valuta 02.02.2012) anticipo 60% contr.to forfettario variabile;
D) euro 4.351,60 (data valuta 22.10.2012) con causale saldo contr.to forfettario variabile;
rilevato che con determinazioni n. 36 e 37 del 14.05.2012 e n. 5 del
28.12.2012, il responsabile dell'area economico finanziarla, a fronte della somma di euro 16.820,00 stanziata dall'ISTAT, ha liquidato complessivamente la somma di euro 11.568,00 quale compenso dovuto ai rilevatori componenti l che CP_2 materialmente hanno collaborato, su sua disposizione, alle attività relative al censimento;
allegato di aver svolto dal maggio 2010 al 31.12.2011, in ragione dell'incarico conferitogli, le attività di organizzazione e coordinamento delle operazioni connesse al 15° censimento (tra le quali a titolo esemplificativo: costituzione nomina Commissione Giudicatrice, approvazione graduatoria CP_2 rilevatori esterni, conferimento incarico rilevatori) oltre all'ulteriore lavoro straordinario strumentale all'effettuazione del censimento, senza aver percepito alcun compenso per dette attività;
rilevata la disponibilità della somma di € 5.148,00, residuata a seguito delle liquidazioni operate dalla parte resistente;
ha concluso chiedendo “1) - accertare e dichiarare il diritto, in capo al sig. ad Parte_1 essere retribuito dal Comune di per il lavoro svolto dal mese di maggio CP_1
2010 e fino al 31.12.2011, per le attività straordinarie di organizzazione e coordinamento delle operazioni connesse al 15° censimento, per un totale di EURO
5.148,00, più interessi legali e rivalutazione monetaria maturata, o a quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa (o ritenuta di giustizia), a seguito di eventuale esperimento di CTU contabile;
2) - condannare il , in Controparte_1 persona del Sindaco p.t. a pagare a favore del ricorrente la somma di EURO
5.148,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturande o a quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa (o ritenuta di giustizia), a seguito di eventuale esperimento di CTU contabile”, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la parte resistente eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali delle parti, ad esito dell'udienza di discussione dell'11.7.23, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_1
Al riguardo è sufficiente evidenziare che le attività inerenti al censimento della popolazione, seppur espletate su delega dell'ISTAT, rientrano nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ente locale, in quanto la gestione del servizio statistico costituisce oggetto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 117/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'11.7.2024 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Bovalino, Parte_1 C.F._1
alla Via F. Sofia Alessio n. 43, presso lo studio degli Avv. STRANGIO GIUSEPPE e
NIRTA ANTONIO che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in alla Via G. Vico n. 24, presso lo CP_1
studio dell'Avv. PELLE ANTONIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: pagamento somme.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato dipendente del ad oggi in quiescenza, in qualità di Controparte_1 responsabile dell'area demografica, statistica e servizi del personale;
dedotto che con deliberazione n. 68 del 31.05.2010, la giunta comunale ha istituito l'Ufficio
Comunale di statistica e censimento per le attività afferenti allo svolgimento del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni, conferendogli l'incarico di responsabile con funzioni di organizzazione e coordinamento di tutte le operazioni connesse allo svolgimento del censimento;
allegato che per lo svolgimento delle richiamate operazioni l'ISTAT ha conferito al la somma Controparte_1 complessiva di euro 16.820,00 mediante n. 4 bonifici disposti su conto corrente postate n. [...] appresso meglio specificati: A) versamento di euro 4.207,00 (data valuta 31.05.11) con causale contributo forfettario fisso U.C.C. (Ufficio Comunale di Censimento);
B) euro 1.180,00 (data valuta
21.11.2011) con causale anticipo contr.to forfettario variabile attività di rilevazione;
C) euro 7.081,20 (data valuta 02.02.2012) anticipo 60% contr.to forfettario variabile;
D) euro 4.351,60 (data valuta 22.10.2012) con causale saldo contr.to forfettario variabile;
rilevato che con determinazioni n. 36 e 37 del 14.05.2012 e n. 5 del
28.12.2012, il responsabile dell'area economico finanziarla, a fronte della somma di euro 16.820,00 stanziata dall'ISTAT, ha liquidato complessivamente la somma di euro 11.568,00 quale compenso dovuto ai rilevatori componenti l che CP_2 materialmente hanno collaborato, su sua disposizione, alle attività relative al censimento;
allegato di aver svolto dal maggio 2010 al 31.12.2011, in ragione dell'incarico conferitogli, le attività di organizzazione e coordinamento delle operazioni connesse al 15° censimento (tra le quali a titolo esemplificativo: costituzione nomina Commissione Giudicatrice, approvazione graduatoria CP_2 rilevatori esterni, conferimento incarico rilevatori) oltre all'ulteriore lavoro straordinario strumentale all'effettuazione del censimento, senza aver percepito alcun compenso per dette attività;
rilevata la disponibilità della somma di € 5.148,00, residuata a seguito delle liquidazioni operate dalla parte resistente;
ha concluso chiedendo “1) - accertare e dichiarare il diritto, in capo al sig. ad Parte_1 essere retribuito dal Comune di per il lavoro svolto dal mese di maggio CP_1
2010 e fino al 31.12.2011, per le attività straordinarie di organizzazione e coordinamento delle operazioni connesse al 15° censimento, per un totale di EURO
5.148,00, più interessi legali e rivalutazione monetaria maturata, o a quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa (o ritenuta di giustizia), a seguito di eventuale esperimento di CTU contabile;
2) - condannare il , in Controparte_1 persona del Sindaco p.t. a pagare a favore del ricorrente la somma di EURO
5.148,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturande o a quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa (o ritenuta di giustizia), a seguito di eventuale esperimento di CTU contabile”, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la parte resistente eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali delle parti, ad esito dell'udienza di discussione dell'11.7.23, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_1
Al riguardo è sufficiente evidenziare che le attività inerenti al censimento della popolazione, seppur espletate su delega dell'ISTAT, rientrano nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ente locale, in quanto la gestione del servizio statistico costituisce oggetto
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