Trib. Napoli, sentenza 19/11/2024, n. 7807
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Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 19/11/2024, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24596/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rapp.ta e difesa, come in atti, dagli avv.ti Felice Giugliano e Parte_1
Maria Rosaria Coppola presso i quali elettivamente domicilia in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 121
RICORRENTE E Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e Controparte_1 coordinamento di in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso, come in atti, dagli avv.ti prof. Raffaele De Luca Tamajo e Giovanni Ronconi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. prof. Raffaele De Luca Tamajo in Napoli, Viale Gramsci, 14 in virtù di mandato rilasciato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: computo, ai fini dell'anzianità di servizio, del periodo di apprendistato;
differenze retributive CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2023, la parte ricorrente esponeva di essere dipendente dal 08.11.2017 di gruppo , con Controparte_1 Controparte_2 matricola 2946031 con attuale inquadramento (in conformità al CCNL MOBILITÀ/AREA A.F. del 20.7.2012, 16.12.2016 e 2022) nel livello professionale B
posizione retributiva B2 tecnici specializzati figura professionale macchinista e di prestare la propria attività presso AREA S027Napoli impianto Campi Flegrei;
di essere stato assunto in data 08.11.2017 con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi (doc.1), presso lo stesso impianto con inquadramento convenzionalmente previsto nel livello C parametro C1 e poi B3 figura professionale macchinista, a norma del CCNL per i dipendenti delle società del gruppo e CP_3 collocato presso il Compartimento di Napoli ove aveva svolto sin dall'assunzione le stesse mansioni per l'intera durata del contratto di apprendistato, conclusosi in data 08.11.2020;
che, conclusosi con esito positivo il contratto di apprendistato, lo stesso era stato convertito in contratto a tempo indeterminato con conferma della figura professionale e del numero di matricola;
che il rapporto di lavoro si era svolto senza subire alcuna interruzione tra la conclusione del contratto di apprendistato e la formale assunzione a tempo indeterminato;
che il contratto a tempo indeterminato prevedeva la decorrenza degli effetti giuridici dall'08.11.2017 e degli effetti economici solo dall'08.11.2020;
che da tale provvedimento era, quindi, scaturito che l'anzianità di servizio, ai fini economici, era stata valutata come decorrente soltanto dal momento della sua assunzione a tempo indeterminato senza considerare il periodo di apprendistato, producendo effetti conseguenziali ai fini dell'accantonamento della buonuscita (in quanto per il periodo di apprendistato non era stato possibile integrare ed incrementare le somme già accantonate con ulteriori accantonamenti di quote, così come risultava dalla nota della Direzione Generale) nonché il totale azzeramento dei cd. scatti e classi stipendiali biennali - rectius A.P.A. Anzianità Professionale Aziendale
- nel senso che non aveva computato, neppure a tal fine, il periodo Controparte_1 lavorativo maturato durante il contratto di apprendistato;
che l'operato di CP_1 appariva illegittimo considerata la continuità del suo rapporto di lavoro che, sin
[...] dall'08.11.2017, si era svolto senza alcuna soluzione di continuità e, pertanto, senza alcuna interruzione tra la conclusione del contratto di apprendistato e la formale assunzione a tempo indeterminato dall'08.11.2020, avendo continuato regolarmente a svolgere il proprio lavoro con il medesimo inquadramento di macchinista presso lo stesso impianto del Compartimento di Napoli;
che, conseguentemente, non si era visto attribuire il 1° scatto stipendiale (A.P.A.) dall'08.11.2019 ( dicembre 2019), decorsi, cioè, i due anni dall'inizio effettivo dell'attività lavorativa (ex art. 8 MOBILITÀ/AREA A.F. del 20.7.2012, rinnovato il 16.12.2016) ma solo dal dicembre 2021 (dopo 36 mesi)
e, da tale data, era stato conteggiato il decorso del biennio (cfr. ruoli paga) il che aveva comportato un'erronea complessiva valutazione degli aumenti periodici di anzianità e degli scatti di anzianità da lei maturati essendole stati erogati importi inferiori a quelli effettivamente dovuti in corrispondenza alla reale anzianità di servizio maturata ed in applicazione della normativa vigente;
che, per il periodo 2017/2020, non gli era stato erogato alcunché a titolo di trattamento di fine rapporto, come pure sarebbe dovuto avvenire laddove il contratto di apprendistato avesse rappresentato un rapporto di lavoro distinto e diverso rispetto a quello decorrente dall'08.11.2020;
che, a conferma del carattere unitario del rapporto di lavoro in esame, si era anzi provveduto ad accantonare le quote di TFR inerenti al periodo di formazione e lavoro che, per espressa volontà datoriale, “ … non potranno essere liquidate se non quando sarà intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato “ (v. cit. nota della Direzione Generale). Tanto premesso conveniva la parte resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottener l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità e l'invalidità della clausola di cui al contratto di apprendistato professionalizzante stipulato tra ricorrente e il Controparte_1
08.11.2017 che limita la decorrenza dell'anzianità di servizio e riduce gli importi maturati a titolo di scatti stipendiali A.P.A. ;
2. accertare e dichiarare che la complessiva anzianità di servizio correlata al periodo di apprendistato professionalizzante deve essere considerata valida ed utile sia agli effetti giuridici che degli aumenti periodici di anzianità, che per il ricorrente decorre dal 08.11.2017 data di inizio del rapporto;
3. ordinare alla convenuta di provvedere alla ricostruzione giuridica e retributiva del ricorrente;
4. accertare e dichiarare che al ricorrente spetta l'adeguamento degli aumenti periodici di anzianità A.P.A. [Anzianità Professionale Aziendale] e la somma indicata negli allegati conteggi per il periodo dal 01.12.2019 al 31.12.2023, somma pari ad €. 2.845,09 dovuta quanto ad €. 2.363,97 per sorta, €. 218,73 per rivalutazione ed €. 262,40 per interessi e/o la differente somma di Giustizia il tutto oltre ulteriori accessori dal 01.01.2024 e per l'effetto 5. condannare in persona del legale rapp.te pro tempore con sede Controparte_1 legale in Roma Piazza della Croce Rossa n.1 alla ricostruzione del trattamento economico ed al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 2.845,09 dovuta quanto ad €. 2.363,97 per sorta, €. 218,73 per rivalutazione ed €. 262,40 per interessi e/o la differente somma di Giustizia il tutto oltre le maturande differenze e gli ulteriori accessori dal 01.01.2024 al saldo;”;
il tutto con vittoria di spese di lite. Nel resistere eccepiva l'infondatezza della domanda giudiziale della Controparte_1 quale chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese di lite. All'esito del deposito di note conclusionali il Tribunale osserva che: La domanda è fondata e va accolta alla stregua della considerazioni che seguono. Risulta pacifico tra le parti oltre che documentalmente provato che il ricorrente è stato assunto l'08.11.2017 con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi, trasformato in contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'08.11.2020. L'unica normativa applicabile al contratto oggetto di giudizio risulta, pertanto, essere contenuta nel D. Lgs. 81/2015. L'art. 42 del citato d.lgs. n. 81/2015 stabilisce che – salvo quanto previsto dalla medesima norma ai commi 1 (forma del contratto), 2 (durata minima), 3 (sanzioni per illegittimo licenziamento) e 4 (recesso) - «la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» nel rispetto di una serie di principi (divieto di retribuzione a cottimo;
possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori;
presenza di un tutore o referente aziendale;
possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di
malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;
ecc.). Dunque, il legislatore del 2015 ha affidato la disciplina dell'apprendistato alla contrattazione collettiva qualificata («contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale») per tutti quei
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 19/11/2024, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24596/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rapp.ta e difesa, come in atti, dagli avv.ti Felice Giugliano e Parte_1
Maria Rosaria Coppola presso i quali elettivamente domicilia in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 121
RICORRENTE E Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e Controparte_1 coordinamento di in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso, come in atti, dagli avv.ti prof. Raffaele De Luca Tamajo e Giovanni Ronconi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. prof. Raffaele De Luca Tamajo in Napoli, Viale Gramsci, 14 in virtù di mandato rilasciato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: computo, ai fini dell'anzianità di servizio, del periodo di apprendistato;
differenze retributive CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2023, la parte ricorrente esponeva di essere dipendente dal 08.11.2017 di gruppo , con Controparte_1 Controparte_2 matricola 2946031 con attuale inquadramento (in conformità al CCNL MOBILITÀ/AREA A.F. del 20.7.2012, 16.12.2016 e 2022) nel livello professionale B
posizione retributiva B2 tecnici specializzati figura professionale macchinista e di prestare la propria attività presso AREA S027Napoli impianto Campi Flegrei;
di essere stato assunto in data 08.11.2017 con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi (doc.1), presso lo stesso impianto con inquadramento convenzionalmente previsto nel livello C parametro C1 e poi B3 figura professionale macchinista, a norma del CCNL per i dipendenti delle società del gruppo e CP_3 collocato presso il Compartimento di Napoli ove aveva svolto sin dall'assunzione le stesse mansioni per l'intera durata del contratto di apprendistato, conclusosi in data 08.11.2020;
che, conclusosi con esito positivo il contratto di apprendistato, lo stesso era stato convertito in contratto a tempo indeterminato con conferma della figura professionale e del numero di matricola;
che il rapporto di lavoro si era svolto senza subire alcuna interruzione tra la conclusione del contratto di apprendistato e la formale assunzione a tempo indeterminato;
che il contratto a tempo indeterminato prevedeva la decorrenza degli effetti giuridici dall'08.11.2017 e degli effetti economici solo dall'08.11.2020;
che da tale provvedimento era, quindi, scaturito che l'anzianità di servizio, ai fini economici, era stata valutata come decorrente soltanto dal momento della sua assunzione a tempo indeterminato senza considerare il periodo di apprendistato, producendo effetti conseguenziali ai fini dell'accantonamento della buonuscita (in quanto per il periodo di apprendistato non era stato possibile integrare ed incrementare le somme già accantonate con ulteriori accantonamenti di quote, così come risultava dalla nota della Direzione Generale) nonché il totale azzeramento dei cd. scatti e classi stipendiali biennali - rectius A.P.A. Anzianità Professionale Aziendale
- nel senso che non aveva computato, neppure a tal fine, il periodo Controparte_1 lavorativo maturato durante il contratto di apprendistato;
che l'operato di CP_1 appariva illegittimo considerata la continuità del suo rapporto di lavoro che, sin
[...] dall'08.11.2017, si era svolto senza alcuna soluzione di continuità e, pertanto, senza alcuna interruzione tra la conclusione del contratto di apprendistato e la formale assunzione a tempo indeterminato dall'08.11.2020, avendo continuato regolarmente a svolgere il proprio lavoro con il medesimo inquadramento di macchinista presso lo stesso impianto del Compartimento di Napoli;
che, conseguentemente, non si era visto attribuire il 1° scatto stipendiale (A.P.A.) dall'08.11.2019 ( dicembre 2019), decorsi, cioè, i due anni dall'inizio effettivo dell'attività lavorativa (ex art. 8 MOBILITÀ/AREA A.F. del 20.7.2012, rinnovato il 16.12.2016) ma solo dal dicembre 2021 (dopo 36 mesi)
e, da tale data, era stato conteggiato il decorso del biennio (cfr. ruoli paga) il che aveva comportato un'erronea complessiva valutazione degli aumenti periodici di anzianità e degli scatti di anzianità da lei maturati essendole stati erogati importi inferiori a quelli effettivamente dovuti in corrispondenza alla reale anzianità di servizio maturata ed in applicazione della normativa vigente;
che, per il periodo 2017/2020, non gli era stato erogato alcunché a titolo di trattamento di fine rapporto, come pure sarebbe dovuto avvenire laddove il contratto di apprendistato avesse rappresentato un rapporto di lavoro distinto e diverso rispetto a quello decorrente dall'08.11.2020;
che, a conferma del carattere unitario del rapporto di lavoro in esame, si era anzi provveduto ad accantonare le quote di TFR inerenti al periodo di formazione e lavoro che, per espressa volontà datoriale, “ … non potranno essere liquidate se non quando sarà intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato “ (v. cit. nota della Direzione Generale). Tanto premesso conveniva la parte resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottener l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità e l'invalidità della clausola di cui al contratto di apprendistato professionalizzante stipulato tra ricorrente e il Controparte_1
08.11.2017 che limita la decorrenza dell'anzianità di servizio e riduce gli importi maturati a titolo di scatti stipendiali A.P.A. ;
2. accertare e dichiarare che la complessiva anzianità di servizio correlata al periodo di apprendistato professionalizzante deve essere considerata valida ed utile sia agli effetti giuridici che degli aumenti periodici di anzianità, che per il ricorrente decorre dal 08.11.2017 data di inizio del rapporto;
3. ordinare alla convenuta di provvedere alla ricostruzione giuridica e retributiva del ricorrente;
4. accertare e dichiarare che al ricorrente spetta l'adeguamento degli aumenti periodici di anzianità A.P.A. [Anzianità Professionale Aziendale] e la somma indicata negli allegati conteggi per il periodo dal 01.12.2019 al 31.12.2023, somma pari ad €. 2.845,09 dovuta quanto ad €. 2.363,97 per sorta, €. 218,73 per rivalutazione ed €. 262,40 per interessi e/o la differente somma di Giustizia il tutto oltre ulteriori accessori dal 01.01.2024 e per l'effetto 5. condannare in persona del legale rapp.te pro tempore con sede Controparte_1 legale in Roma Piazza della Croce Rossa n.1 alla ricostruzione del trattamento economico ed al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 2.845,09 dovuta quanto ad €. 2.363,97 per sorta, €. 218,73 per rivalutazione ed €. 262,40 per interessi e/o la differente somma di Giustizia il tutto oltre le maturande differenze e gli ulteriori accessori dal 01.01.2024 al saldo;”;
il tutto con vittoria di spese di lite. Nel resistere eccepiva l'infondatezza della domanda giudiziale della Controparte_1 quale chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese di lite. All'esito del deposito di note conclusionali il Tribunale osserva che: La domanda è fondata e va accolta alla stregua della considerazioni che seguono. Risulta pacifico tra le parti oltre che documentalmente provato che il ricorrente è stato assunto l'08.11.2017 con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi, trasformato in contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'08.11.2020. L'unica normativa applicabile al contratto oggetto di giudizio risulta, pertanto, essere contenuta nel D. Lgs. 81/2015. L'art. 42 del citato d.lgs. n. 81/2015 stabilisce che – salvo quanto previsto dalla medesima norma ai commi 1 (forma del contratto), 2 (durata minima), 3 (sanzioni per illegittimo licenziamento) e 4 (recesso) - «la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» nel rispetto di una serie di principi (divieto di retribuzione a cottimo;
possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori;
presenza di un tutore o referente aziendale;
possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di
malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;
ecc.). Dunque, il legislatore del 2015 ha affidato la disciplina dell'apprendistato alla contrattazione collettiva qualificata («contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale») per tutti quei
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