Trib. Roma, sentenza 23/01/2024, n. 1196

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 23/01/2024, n. 1196
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 1196
Data del deposito : 23 gennaio 2024

Testo completo

N°20709/2019RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai seguenti magistrati :
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cristina Cambi Giudice relatore ed estensore
dott.ssa Stefania Ciani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20709 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad oggetto la domanda di revoca dell'inabilitazione di RO PA LL e vertente
FRA
l'avv.MARIA LUCIA VERGARI nella qualita' di curatore dell'inabilitata RO PA LL, rappresentata e difesa da se' stessa elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Appia Pignatelli n°290
E
MA AL AF assistito e difeso dall'avv.Mauro Onofri con studio in Roma Via Boezio n°16 come da procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.3.2019 l'avv.IA CI ER, nella qualita' di curatore di RO PA LL,


inabilitata con sentenza n°4106/1984 emessa dal Tribunale di Roma, chiedeva la revoca della inabilitazione della stessa e la nomina di un amministrazione di sostegno in favore della predetta, previo accertamento delle sue condizioni psicofisiche.
La ricorrente deduceva :
-che il Tribunale di Roma con sentenza n. 41016/1984 aveva pronunciato l'inabilitazione di RO PA LL ;

-che il Giudice Tutelare di Roma in data 12.11.2018 l'aveva nominata curatrice dell'inabilitata RO PA LL in sostituzione del precedente curatore RO PA RA irreperibile;

-che le condizioni psicofisiche di RO PA LL consentivano la revoca dell'inabilitazione e la nomina di un amministratore di sostegno in favore della stessa.
Tanto dedotto e rilevato l'avv.IA CI ER chiedeva la revoca dell'inabilitazione di RO PA LL e la nomina di un amministratore di sostegno per la stessa.
Disposta la notifica dell'atto introduttivo ai parenti dell'inabilitata, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, compariva solo la ricorrente che depositava il ricorso regolarmente notificato alle persone di cui all'art.712 cpc non comparse.
All'esito il Giudice Delegato assegnava un termine alla ricorrente per il deposito della sentenza con la quale era stata pronunciata l'inabilitazione di RO PA LL ed rinviava all'udienza del 27.2.2020, all'esito della quale rinviava per la precisazione della conclusioni all'udienza del 10.12.2020, svoltasi con modalita' cartolare.
All'esito dell'udienza del 10.12.2020 il Giudice Delegato rinviava ex art.309 cpc all'udienza 11.11.2021 non risultando depositate le note di trattazione scritta
All'esito dell'udienza del 11.11.2021 il Giudice Delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza in data 18.11.2022 il Collegio disponeva la rimessione della causa sul ruolo per consentire l'esame della inabilitata e fissava per l'incombente l'udienza del 13.2.2023.
Nelle more del giudizio si costituiva RO PA RA, fratello della inabilitata, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Onofri, il quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, si
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opponeva alla revoca della inabilitazione e chiedeva di essere nuovamente nominato curatore di sua sorella.
All'udienza del 13.2.2023 il Giudice Delegato esaminava l'inabilitata ed all'esito riservava la decisione al Collegio, assegnando i termini di cui all'art.190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'esame diretto dell'inabilitata e la documentazione versata in atti inducono ad escludere la sussistenza di condizioni tali da giustificare la persistenza del provvedimento di inabilitazione emesso nei confronti di RO PA LL
Ed, invero, dall'esame degli atti risulta che RO PA LL risulta ben orientata nel tempo e nello spazio anche se bisognevole di aiuto nello svolgimento dei compiti quotidiani e di essere assistita e rappresentata nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione ma anche negli atti quotidiani di ordinaria amministrazione.
Nonostante le patologie da cui risulta affetta RO PA LL mantiene parzialmente integra la capacità di intendere e di volere apparendo la predetta in grado di interloquire con il giudice ed orientata nel tempo e nello spazio.
Il curatore ha confermato l'opportunità di revocare il provvedimento di inabilitazione e di disporre l'amministrazione di sostegno misura ritenuta più idonea per l'accudimento della RO PA LL e per la gestione del suo patrimonio.
Il Pubblico Ministero ha aderito alle richieste del curatore.
RO PA RA ha aderito alla domanda del curatore di revoca della inabilitazione manifestando la sua disponibilita' ad essere nominato amministratore di sostegno di sua sorella.
Da quanto emerso risulta provato che RO PA LL, pur avendo una elementare autonomia che le permette di attendere alle incombenze quotidiane, versa comunque in una condizione di ridotta capacità critica, che la rende incapace di provvedere in autonomia ai propri interessi, dovendo essere assistita per le attività complesse ovvero per quelli attinenti la gestione economica delle attività quotidiane e per non subire condizionamenti esterni.
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Le condizioni fisiche e psichiche dell'inabilitata devono essere valutate anche alla luce della normativa introdotta dalla l.

9.1.2004 n. 6, recante
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