Trib. Marsala, sentenza 24/07/2024, n. 593
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Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 8 /2024
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 24/07/2024 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito nella memoria di costituzione e nelle eccezioni ivi dedotte, evidenziando l'avvenuto deposito del quale era stata disposta l'acquisizione;
Visti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8 /2024 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
SE AURELIO, nato a [...] il [...] CF [...], in giudizio con l'avv. LO PRESTI FABIO ENZO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, CF 80078750587, rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del di lui diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa ex art 8 co.19, del d.lvo n. 468/1997 maturata per l'attività lavorativa svolta nei progetti di pubblica utilità.
Premetteva “in quanto lavoratore in mobilità assegnato al Centro per l'Impiego di Marsala, (di essere) stato utilizzato ai sensi del D.Lgs. n. 468/97 e smi in una pluralità di progetti di pubblica utilità presso il Comune di Marsala al Servizio Verde Pubblico del Settore LL. PP. per i seguenti periodi” che analiticamente indicava e che “a seguito di una verifica del proprio estratto conto contributivo era emerso che l'INPS non aveva provveduto all'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa relativa ai predetti periodi di impiego nel progetto di pubblica utilità”
chiesto l'aggiornamento dell'estratto conto, l'INPS “con provvedimento del 16.11.2020 rigettava la predetta domanda.
Allegando la sussistenza dei requisiti per il chiesto aggiornamento, chiedeva “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accreditamento della contribuzione figurativa ex art 8 co.19, del d.lvo n. 468/1997 maturati per l'attività lavorativa svolta nei progetti di pubblica utilità precisati in premessa”.
Costituitosi in giudizio l'INPS eccepiva la mancanza di domanda amministrativa, la mancanza di interesse in concreto del ricorrente, la insussistenza dell'obbligo di esso resistente di procedere al chiesto riconoscimento della contribuzione figurativa gravando il relativo onere a carico dell'ente utilizzatore il quale ha proceduto al pagamento diretto dei lavoratori di pubblica utilità impiegati nei cantieri indicati dal ricorrente,
Chiedeva quindi “- Ritenere e dichiarare il ricorso improcedibile per assenza di previo ricorso amministrativo, ovvero inammissibile per carenza di interesse in concreto - Disporre esibizione e acquisizione di informazioni nei confronti di ANPAL e di Comune di Marsala, nei termini e per le finalità di cui in narrativa - rigettare il ricorso nel merito”
Instaurato il contraddittorio, il giudizio è stato istruito con il deposito di documenti ed è stata altresì disposta l'acquisizione della documentazione richiesta da parte resistente.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di integrità del contraddittorio sollevata dal resistente.
Invero, l'Ente utilizzatore del progetto non può considerarsi litisconsorte necessario nel presente giudizio, vertendo la controversia unicamente sull'accertamento del diritto all'accredito dei contributivi figurativi, senza alcun obbligo o onere a carico di detto Ente.
Con riferimento all'avveramento della condizione di procedibilità del ricorso ai sensi dell'art
443 cpc parte ricorrente ha depositato copia della “ricevuta del ricorso n° 1973310 del 12/01/2021
n° Protocollo: INPS.8290.12/01/2021.0000667” con la conseguenza che in mancanza di contestazioni da parte del resistente in ordine alla riferibilità di detta ricevuta al ricorso amministrativo inerente la controversia oggi in esame, la condizione deve ritenersi avverata ed il ricorso procedibile.
Nel merito la domanda di parte ricorrente è fondata.
Pacifica è l'astratta spettanza della chiesta prestazione al ricorrente in forza dell'ormai pacifica parificazione dei LPU ai LS.
Sul punto non appaiono del resto sussistere argomentate ragioni per discostarsi dai principi espressi dalla Corte di Cassazione in tema di equiparazione tra LS e LPU: < disposto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 468 del 1997, che delinea i settori di attività per i "progetti di lavoro di pubblica utilità", e quello di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 280 del 1997 diretto ad individuare i
"lavori di pubblica utilità", si configura in termini di specificazione all'interno di una medesima tipologia di attività e di un'unica finalità, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento nel lavoro, sicché anche ai lavoratori di pubblica utilità, ove ne ricorrano i presupposti, va riconosciuto l'assegno per il nucleo familiare, spettante ai lavoratori socialmente utili per il richiamo contenuto nell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 468 del 1997 alle disposizioni in materia di indennità di mobilità, che ne prevedono il diritto all'art. 7, comma 10, della l. n. 223 del
1991>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8573 del 29/04/2016).
Tale parificazione non può non essere estesa anche al profilo in esame id este all'applicabilità
o meno ai lavoratori di pubblica utilità (LPU) della previsione di cui all'art. 8 comma 19 D.Leg.vo
n. 468/1997, espressamente riferita agli LS.
A tal proposito invero, appare opportuno