Trib. Firenze, sentenza 12/12/2024, n. 1398

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 12/12/2024, n. 1398
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1398
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

Proc. n. 456/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 12 dicembre 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 456 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi Parte_1 cucito a tergo e depositata unitamente al ricorso, dall'avv. Daniela Garrisi ed elettivamente domiciliata in Lecce in Viale U. Foscolo n. 1/C, presso lo studio dell'avv. Daniela Garrisi;
RICORRENTE E
, in persona del Ministro in carica, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 contumace;
CONVENUTO ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 07.02.2024 e ritualmente notificato, la docente ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il per ivi Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “1) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui per ciascuno degli aa.ss. 2019-2020 e 2022-2023, tramite l'assegnazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015;
2) per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare, per le causali di cui alla narrativa del presente atto, il , in persona del in carica p.t., a mettere a Controparte_1 CP_2 disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di €1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre la corresponsione per equivalente di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dovuti dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito sino alla sua concreta attribuzione;
3) dichiarare tenuto e condannare il , in persona del in carica p.t., alla rifusione Controparte_1 CP_2 delle spese processuali, comprensive di diritti, onorari, riconoscendo la maggiorazione del 30% di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, come s.m.i., in considerazione dei collegamenti ipertestuali che rendono immediatamente consultabili i documenti prodotti nel presente atto introduttivo, nonché spese non imponibili, spese generali come per legge, tutto con distrazione alla sottoscritta avvocata, ex art. 93, primo comma, c.p.c., la quale ha anticipato le spese e non riscosso i compensi”.

2. Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica in data 21/02/2024 all'indirizzo CP_1 " , non si è costituito in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la Email_1 contumacia.

3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti da parte ricorrente e, previo deposito di note contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 12.12.2024, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.

4. La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla l. n. 107 del 2015, che, all'art. 1, comma 121, ha previsto che la suddetta Carta “… dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , CP_3 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative


coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.”.
5. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” (comma 121).

6. I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal D.P.C.M. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco,
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