Trib. Terni, sentenza 03/01/2025, n. 16

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 03/01/2025, n. 16
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 16
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 2299/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2299 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente TRA LL AU, C.F. [...], elettivamente domiciliata in Terni, piazza Europa, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Fabrizio Marucci, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;

OPPONENTE

E
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., C.F. 00063960553, in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale procuratore CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., P.I. 06374460969 (quale società incorporante per fusione della Credit Management S.r.l., P.I. 08068550725), elettivamente domiciliata in Orvieto, via Cipriano Manente, n. 38, presso lo studio dell'avv.to Angelo Ranchino, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPOSTA oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 4/12/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 1°/08/2023, CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. e per essa la procuratrice CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. asseriva di essere creditrice, tra l'altro, della signora LA LI nella veste di garante dell'importo pari a euro 66.469,98 (di cui euro 36.019,84 per capitale residuo, euro 27.443,88 per interessi di mora, euro 2.936,26 per interessi di mora ed euro 70,00 per spese accessorie) a titolo di esposizione debitoria residua del contratto di mutuo n. 6/437/79002945 di originari euro 40.000,00, stipulato in data 11/08/2011. Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo pari a euro 66.469,98, con decreto provvisoriamente esecutivo, oltre interessi e spese di ingiunzione. In data 2/08/2023, il Tribunale adito, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 641/2023 (R.G. n. 1649/2023), senza concedere la provvisoria esecuzione. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, la signora LA LI, chiedeva, in via principale, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, accertare l'erroneità in eccesso della somma ingiunta e, per l'effetto, ridurre la condanna a
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termini di giustizia, anche in via equitativa, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. A fondamento delle richieste formulate, parte opponente deduceva:
1) la carenza di legittimazione attiva della Cerved Credit Management S.p.a., “trattandosi di soggetto giuridico totalmente sconosciuto alla opponente e con il quale quest'ultima non ha mai stipulato e/o sottoscritto alcuna scrittura privata, né assunto obbligazioni”;
al contempo, detta opponente ha evidenziato, sul punto, la mancata produzione dell'atto di fusione per incorporazione della Credit Management S.r.l., della procura speciale rilasciata a quest'ultima dalla CRO S.p.a. e della procura speciale rilasciata dalla società ricorrente in favore dell'avv.to Resta Luigi Claudio Giacomo;
ha, poi, dedotto che l'efficacia della procura speciale “asseritamente rilasciata” dalla CRO S.p.a. era cessata ex art. 1728, comma II, c.c. in ragione della estinzione della Credit Management S.r.l. per effetto dell'incorporazione nella Cerved Credit Management S.p.a.;

2) la prescrizione decennale del credito per mancanza di validi atti interruttivi, non avendo la opponente ricevuto la missiva datata 4/03/2020, peraltro non sottoscritta da alcuno, ed essendo il relativo avviso di ricevimento stato compilato in modo assolutamente incompleto e non conforme alla normativa emergenziale correlata alla pandemia da Covid 19;

3) l'estinzione della fideiussione per mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., tenuto conto della natura vessatoria della clausola di cui all'art. 17 del contratto di mutuo a fronte della veste di consumatrice della opponente;
4) l'inidoneità dell'estratto conto prodotto poiché non decorrente dall'inizio del rapporto, bensì soltanto dal 10/06/2013, con conseguente applicazione del saldo zero, e, comunque, certificato da un funzionario non già della CRO ma della Banca Popolare di Bari S.p.a. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e, comunque, la conferma della condanna al pagamento della somma azionata in via
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