Trib. Catania, sentenza 09/10/2024, n. 4543

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 09/10/2024, n. 4543
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 4543
Data del deposito : 9 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 09 Ottobre 2024, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter
c.p.c.
, ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12191 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
LO AVV. FRANCESCO PIETRO, nato a [...] l'[...], c.f. PCC FNC 51E11
H224G, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Motta S.
Anastasia, via Roma n. 26, presso il proprio studio e rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art.
86 c.p.c.

Ricorrente
CONTRO
CASSA NAZIONALE di PREVIDENZA ed ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Catania, Via Mario Sangiorgi n. 18, presso lo studio dell'avv.
Matteo Scuderi, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria di costituzione e risposta.
AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE (già Riscossione Sicilia S.p.A.), Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Catania,
V.le XX Settembre n. 43, presso lo studio dell'avv. Francesco Oddo, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria di costituzione.
Resistenti
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il 28.11.2023 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90254673 15 000, con la quale in virtù della cartella di pagamento n. 293 2013 00018612 71 000, la Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza Forense, gli richiedeva il pagamento della somma di € 2.198,04, a titolo di sanzioni ex art. 9 della
Legge 141/1992
per omesso invio delle dichiarazioni reddituali 2008 e 2009, nonché il contributo integrativo minimo ed il contributo di maternità per l'anno 2010, Interessi per omesso versamento del contributo soggettivo, integrativo, di maternità e contributo modulare per l'anno 2011.
Il ricorrente eccepiva l'inesistenza ovvero la nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento avvenuta tramite p.e.c. con formato PDF e sprovvista di firma digitale, la mancata notificazione della predetta cartella di pagamento, la mancata allegazione all'intimazione della cartella di pagamento, carenza di motivazione, la mancata notifica della contestazione di cui all'art. 35 della legge n.689/1981, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme reclamate essendo decorso nuovamente il termine di prescrizione a decorrere dalla presunta notificazione della suindicata cartella fino alla notificazione dell'impugnata intimazione di pagamento, e – previa sospensione - l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Integrato il contraddittorio, si costituiva la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, la quale, preliminarmente deduceva che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, era stata notificata regolarmente in data 07.06.2013 ed era stata oggetto di giudizio di impugnazione innanzi a questo Tribunale con giudizio iscritto al n. 7226/2013 e definito con la sentenza del 09.01.2019 n. 18, che lo ha rigettato il ricorso;
che tale sentenza è passata in cosa giudicata ed impedisce qualsivoglia altro giudizio sia sul dedotto che sul deducibile. Contestava l'eccezione di prescrizione, poiché la domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943, comma 2, c.c., aveva interrotto il corso della prescrizione sino alla definizione del giudizio (09.01.2019), avente comunque durata decennale.
Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per quanto riguardava i vizi della procedura di riscossione, che dovevano ritenersi imputabili esclusivamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed in ogni caso l'inammissibilità per tardività delle stesse essendo stato il ricorso depositato dopo il temine di cui all'art.
617 c.p.c.
e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva, altresì l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, la tardività del ricorso ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali, che comunque contestava al pari dell'eccepita mancata notifica della cartella di pagamento e dell'irregolarità dell'intimazione, nonché la prescrizione ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Con Ordinanza del 23.05.2024, resa all'esito dell'udienza del 17.05.2024, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 19.09.2024 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 09.10.2024.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.

2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.;
eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente
l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica
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